Coppia di fatto e assegnazione della casa al convivente: Cassazione


Nel caso di coppia di conviventi, il giudice può assegnare la casa di proprietà dell’ex partner al genitore con cui vanno a vivere i figli.
Indice
- 1 Assegnazione della casa familiare e “traslazione” dell’Imu sull’ex convivente
- 2 Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non sposati, è attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli
- 3 Sull’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al terzo acquirente
- 4 Assegnazione casa al convivente
Assegnazione della casa familiare e “traslazione” dell’Imu sull’ex convivente
Il convivente more uxorio, al quale, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza sia assegnato l’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’altro convivente, è soggetto passivo dell’IMU ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012, disposizione che, non avendo natura agevolativa, può essere interpretata estensivamente in modo da includere nell’ambito di applicazione della stessa, per eadem ratio, anche i rapporti di convivenza.
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2019, n.11416
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non sposati, è attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio.
(Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall’allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell’interesse del minore).
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, n.32231
Sull’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al terzo acquirente
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile solo finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l’insussistenza del diritto personale di godimento sul bene – di regola, perché la prole sia stata “ab origine”, o successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica – legittima il terzo acquirente a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell’occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima.
Cassazione civile sez. II, 24/01/2018, n.1744
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.
Cassazione civile sez. I, 22/07/2015, n.15367
Assegnazione casa al convivente
Anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, pur non proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile. Egli, peraltro in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente, la cui opponibilità infranovennale è garantita, pur in assenza di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza.
Cassazione civile sez. I, 11/09/2015, n.17971
In presenza di figli minori nati da una relazione di convivenza “more uxorio”, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile, o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una situazione giuridica qualificata rispetto all’immobile, la cui posizione, peraltro, è comunque di detentore qualificato, assimilabile al comodatario (anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente), attesa la pregressa “affectio familiaris” che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza.
Cassazione civile sez. I, 11/09/2015, n.17971