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Che validità ha il matrimonio a Los Angeles?

8 Agosto 2021 | Autore:
Che validità ha il matrimonio a Los Angeles?

Le “nozze estere” sono valide ed efficaci nel nostro ordinamento se celebrate secondo le forme previste dalla legge straniera e rispettando quanto stabilito dal Codice civile in tema di capacità a contrarre matrimonio.

Vuoi sposarti nella mecca del cinema in perfetto stile hollywoodiano? Sogni un matrimonio a Beverly Hills o sulla spiaggia di Malibù? Sono sempre più numerosi i matrimoni celebrati all’estero. Capita, infatti, che molti nostri connazionali seppur residenti in Italia, dove vivono e lavorano stabilmente, decidono di sposarsi nel Paese di cittadinanza del coniuge straniero o che cittadini italiani scelgono una celebrazione fuori dal territorio italiano.

Ma che validità ha il matrimonio a Los Angeles e, più genericamente, all’estero? Nel nostro ordinamento giuridico, la materia è regolata da un decreto del Presidente della Repubblica del 2000, il quale prevede che affinché il matrimonio sia riconoscibile o, meglio ancora, sia trascrivibile in Italia, la celebrazione deve essere avvenuta dinanzi all’autorità straniera locale o dinanzi all’autorità diplomatica o consolare competente [1]. In tali ipotesi, è ammessa la validità del matrimonio contratto all’estero e, perciò, anche a Los Angeles. Inoltre, secondo la dottrina prevalente, qualunque sia la modalità di celebrazione prescelta, gli sposi sono tenuti ad effettuare le pubblicazioni [2], cosicché l’ufficiale di stato civile possa verificare la sussistenza di impedimenti tali da dare luogo ad eventuali azioni di nullità o di annullamento. Le pubblicazioni consistono nell’affissione all’albo consolare di un atto contenente i dati anagrafici, la residenza e la professione dei futuri sposi.

Tuttavia, va evidenziato che la mancanza di pubblicazioni non determina l’invalidità del matrimonio contratto all’estero, trattandosi di una fase preparatoria e, quindi, precedente alla formazione del vincolo coniugale.

Matrimonio dinanzi all’autorità straniera locale: che validità ha?

Il matrimonio celebrato da un cittadino italiano dinanzi all’autorità straniera locale è valido ed immediatamente efficace anche nel nostro ordinamento giuridico se:

  1. vengono rispettate le forme previste dallo Stato straniero. In altre parole, il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento [3]. La legge straniera non si applica solo se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico [4];
  2. sono sussistenti le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio previste dalla legge italiana [5]. A tal proposito, le condizioni necessarie per contrarre matrimonio all’estero da parte di un cittadino italiano sono stabilite dal nostro Codice civile e riguardano l’età, la sanità mentale e l’inesistenza di un precedente vincolo matrimoniale, mentre gli impedimenti sono rappresentati dall’esistenza di vincoli di parentela, di affinità o di adozione tra nubendi e l’ipotesi del delitto [6].

L’inosservanza delle forme previste dallo Stato straniero ovvero la mancanza di una delle condizioni o anche la presenza di uno degli impedimenti stabiliti dalla legge italiana rendono il matrimonio invalido con riferimento al nostro ordinamento giuridico.

Dopo la celebrazione del matrimonio, se avvenuta rispettando i principi sopra richiamati, gli sposi devono trasmettere una copia dell’atto di matrimonio all’autorità diplomatica o consolare italiana che lo traduce e legalizza prima di inoltrarlo all’ufficiale di stato civile italiano. Trattandosi di un atto immediatamente valido ed efficace, la sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano ha natura dichiarativa e di pubblicità.

Al pari della mancanza di pubblicazione l’eventuale mancanza di trascrizione non determina l’invalidità del matrimonio. Infatti, se le nozze sono state celebrate secondo le forme previste dalla legge straniera e rispettando i requisiti relativi allo stato e alla capacità delle persone fissati dalla legge italiana, sono ritenute valide dall’ordinamento locale e, quindi, anche da quello italiano.

La trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del principio “locus regit actum“.

Matrimonio dinanzi all’autorità consolare italiana: che validità ha?

Il matrimonio celebrato dinanzi all’autorità diplomatica o consolare italiana è valido ed efficace nel nostro ordinamento giuridico al pari di quello celebrato in Italia. Infatti, la predetta autorità è parificata a qualsiasi ufficiale di stato civile italiano e le nozze si svolgono secondo quanto previsto dal Codice civile. Pertanto, i futuri sposi devono presentare istanza di celebrazione del matrimonio consolare, depositandola personalmente oppure inviandola a mezzo posta, via fax o tramite e-mail. Accolta l’istanza, gli sposi devono richiedere le pubblicazioni in base al luogo di residenza.

Successivamente, nel giorno indicato dalle parti, l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’uno dopo l’altra, la dichiarazione di prendersi rispettivamente come marito e moglie e, di seguito, dichiara che le parti sono unite in matrimonio [7]. L’atto di matrimonio va compilato immediatamente dopo la celebrazione. In seguito, l’autorità diplomatica o consolare lo invia all’ufficiale di stato civile del Comune competente per la trascrizione.


note

[1] Art. 16 DPR n. 396/2000.

[2] Artt. 93, 94 e 95 cod. civ.

[3] Art. 28 L. n. 218/1995.

[4] Art. 17 DPR n. 369/2000.

[5] Art. 115 cod. civ.

[6] Art. 84 e ss. cod. civ.

[7] Art. 107 cod. civ.

 


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