La prescrizione civile comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La prescrizione penale comincia a decorrere dal giorno in cui il crimine è stato commesso.
Da quando decorre il termine di prescrizione


Quali sono i termini iniziali della prescrizione civile e della prescrizione penale? Dopo quanto tempo si estinguono i diritti e i reati?
Anche le persone meno esperte di diritto sanno che la prescrizione corrisponde alla fine di una vicenda giuridica legata al trascorrere del tempo. Ad esempio, con la prescrizione del reato l’imputato evita la condanna, mentre con la prescrizione di un credito il debitore non è più tenuto a restituire i soldi che doveva al creditore. Insomma: la prescrizione è una vicenda estintiva tipica del mondo del diritto. Non tutti sanno però che il termine utile a far maturare la prescrizione non è sempre uguale: è la legge a stabilire il momento esatto a partire dal quale il conto alla rovescia comincia. Da quando decorre il termine di prescrizione?
Per rispondere a questa domanda occorre necessariamente distinguere tra prescrizione civile e prescrizione penale: mentre la prima riguarda i diritti, la seconda concerne i reati. Da tanto deriva che il tempo necessario a far maturare la causa estintiva varia a seconda dell’oggetto della prescrizione stessa: come vedremo, infatti, mentre il tempo utile a far estinguere un reato risente solo in parte degli accadimenti esterni, quello occorrente all’estinzione di un diritto di natura civile è sostanzialmente rimesso all’inattività della parte che vanta quel diritto e che ha interesse ad esercitarlo. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: spiegheremo da quando decorre il termine di prescrizione.
Indice
Prescrizione: cos’è e in cosa consiste?
La prescrizione è una causa di estinzione dei diritti (in campo civile) e dei reati (in campo penale). Ciò significa che, al verificarsi della prescrizione, il titolare del diritto non potrà più esercitare lo stesso, mentre il reato non potrà più essere perseguito secondo giustizia.
La prescrizione è una causa estintiva direttamente collegata al trascorrere del tempo abbinato all’inattività, cioè al mancato esercizio delle facoltà e dei poteri che dal diritto derivano.
La prescrizione, dunque, è una combinazione di tempo e di inerzia: il primo segna il termine entro il quale il diritto o il reato è ancora “vivo” nel mondo giuridico; la seconda, invece, si riferisce alla inoperosità, la quale deve essere mantenuta per il tempo stabilito dalla legge.
Per comprendere le differenze tra prescrizione civile e prescrizione penale, si consiglia la lettura dell’articolo dedicato a questo specifico argomento.
Prescrizione civile: quanto tempo ci vuole?
Perché scatti la prescrizione civile occorre che il diritto non sia esercitato per un determinato periodo di tempo; questo arco temporale è previsto direttamente dalla legge ed è fissato, in via ordinaria, in dieci anni [1].
Il normale termine di prescrizione civile è, quindi, decennale, nel senso che, trascorsi dieci anni senza che si sia esercitata nemmeno una delle facoltà che il diritto concedeva, questo si intenderà prescritto.
Il termine affinché maturi la prescrizione dei diritti non è, però, sempre uguale; vi sono dei casi in cui occorrono molto più di dieci anni oppure, al contrario, molto meno. Di seguito, alcune eccezioni al termine decennale ordinario:
- i diritti reali limitati (usufrutto, servitù di passaggio, enfiteusi, ecc.) si prescrivono in venti anni;
- l’azione di annullamento del contratto si prescrive in cinque anni;
- l’azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni;
- i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese, si prescrivono in cinque anni;
- il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni;
- l’azione di rescissione del contratto si prescrive in un anno [2].
Prescrizione dei reati: dopo quanto tempo?
La prescrizione penale estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge, e comunque un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione [3].
In poche parole, per capire quando un reato si prescriverà, sarà necessario far riferimento alla pena massima prevista dalla legge per il reato stesso.
Ad esempio, il peculato è punito con la pena da quattro a dieci anni e mezzo di reclusione: questo vuol dire che il delitto di peculato si prescriverà decorsi dieci anni e mezzo dal fatto senza che si sia giunti a una sentenza. La concussione, invece, è punita con la reclusione da sei a dodici anni: si prescriverà, quindi, in dodici anni.
I delitti che sono puniti con una pena inferiore ai sei anni, invece, si prescrivono sempre in sei anni: è questa la soglia minima imposta dalla legge.
Così, ad esempio, il furto semplice, pur essendo punito al massimo con tre anni di reclusione, si estingue comunque dopo sei anni. Per le contravvenzioni, invece, il termine di prescrizione non è mai inferiore a quattro anni.
Prescrizione civile: da quando decorre il termine?
Secondo il Codice civile [4], la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Cosa significa? Vuol dire che un diritto può cominciare a prescriversi solamente dal momento in cui lo stesso può essere legalmente esercitato.
Facciamo un esempio.
Tizio e Caio firmano una scrittura privata in cui il primo si impegna a restituire al secondo la somma di 5mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2022. Poiché il diritto di credito di Caio può essere esercitato solamente da questa data, i dieci anni di inattività utili a far maturare la prescrizione decorrono proprio dal 1° gennaio 2022 e non anteriormente, non potendo il creditore chiedere prima di tale giorno la restituzione del prestito.
In pratica, se il diritto è sottoposto a termine o condizione, il tempo utile a far maturare la prescrizione non comincerà a decorrere fintantoché il termine o la condizione non si sarà avverata.
Prescrizione penale: da quando decorre il termine?
Nel diritto penale, la prescrizione comincia a decorrere automaticamente dal giorno in cui il crimine è stato commesso [5], a prescindere dal fatto che un procedimento penale sia stato intrapreso o meno nei confronti del reo.
Facciamo un esempio.
Il 1° marzo 2020, Paolo ha commesso un furto. Se entro sei anni (salvo aumenti per interruzioni) non verrà condannato, il reato si estinguerà per prescrizione.
Si noti bene: la prescrizione dei reati comincia a decorrere dal giorno della commissione del crimine anche se la vittima non ne sa nulla: si pensi, ad esempio, al truffatore che ha svuotato il conto corrente della vittima senza che questa se ne sia accorta.
L’effettiva conoscenza del reato da parte della persona offesa rileva solamente ai fini del decorso del termine per sporgere querela.
Interruzione della prescrizione: come funziona?
I termini di prescrizione (civili e penali) sinora visti possono essere allungati nei casi di interruzione, cioè di vicenda giuridica che comporta il decorrere daccapo dei tempi necessari all’estinzione.
Nel diritto penale, l’interruzione è concetto legato strettamente al processo: sono atti interruttivi determinate azioni che vengono compiute durante l’iter processuale (ad esempio: l’interrogatorio reso dinanzi al pm, il decreto di rinvio a giudizio, l’udienza preliminare, ecc.).
L’interruzione non può comunque comportare un aumento della prescrizione superiore a ¼ [6]. E così, se di norma un delitto si prescrive in sei anni, il ricorrere di un atto interruttivo non potrà far estinguere il crimine oltre i 7 anni e ½ (6 anni + ¼).
La prescrizione civile, invece, può essere interrotta molto più facilmente: secondo la legge, rappresenta un valido atto interruttivo non solo la citazione in giudizio, ma addirittura ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. In pratica, quindi, una semplice lettera di messa in mora inviata al debitore è idonea a far decorrere nuovamente daccapo il termine prescrizionale.
Facciamo un esempio.
Sono nove anni che Marco non paga il suo debito con Giovanni. Quest’ultimo può metterlo in mora spedendogli una lettera raccomandata in cui gli chiede formalmente la restituzione del denaro. Questo semplicissimo atto consentirà a Giovanni di azzerare i nove anni fino a quel momento trascorsi e di far ricominciare dall’inizio la prescrizione, cioè di far ricominciare i dieci anni necessari a far maturare la prescrizione.
note
[1] Art. 2946 cod. civ.
[2] Art. 2947 cod. civ.
[3] Art. 157 cod. pen.
[4] Art. 2935 cod. civ.
[5] Art. 158 cod. pen.
[6] Art. 161 cod. pen.
Autore immagine: canva.com/
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