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Periodo di comporto: cos’è?

9 Agosto 2021
Periodo di comporto: cos’è?

Il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato finché non supera un numero massimo di giorni di assenza previsto dal contratto collettivo di settore.

Sei assente per malattia da oltre tre mesi e non ci sono prospettive di un rientro immediato in servizio. Hai paura di perdere il posto di lavoro e ti chiedi se, durante la tua assenza, il datore di lavoro può licenziarti per il superamento del cosiddetto periodo di comporto.

Cos’è e come funziona il periodo di comporto? Chiariamo innanzitutto che la malattia è uno di quegli eventi che consente al lavoratore di assentarsi dal lavoro senza rischiare una contestazione disciplinare. La legge prevede che il dipendente malato conservi il posto di lavoro per un lasso temporale detto periodo di comporto.

Il periodo di comporto corrisponde al numero massimo di assenze per malattia che possono essere effettuate dal lavoratore. Se questo periodo viene superato, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, a meno che il contratto collettivo non preveda l’aspettativa non retribuita. Ma andiamo per ordine.

Cos’è la malattia nel rapporto di lavoro?

Il principale obbligo del lavoratore è svolgere regolarmente la prestazione per cui è stato assunto nell’orario di lavoro indicato nella lettera di assunzione. Possono, però, verificarsi degli eventi che impediscono temporaneamente al dipendente di lavorare come, tra gli altri, l’infortunio, la gravidanza, la malattia, ossia, un’alterazione dello stato di salute che non consente di svolgere l’attività di lavoro per un determinato periodo di tempo.

La malattia del lavoratore assume, dunque, rilievo quando rende impossibile l’attività di lavoro per un certo periodo.

Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?

Il lavoratore, non appena si rende conto che il suo stato di salute non gli permette di andare al lavoro, deve comunicarlo al datore di lavoro, con qualsiasi mezzo (telefono, sms, mail, WhatsApp, etc.). La comunicazione deve arrivare all’azienda prima che inizi il turno di lavoro così da consentire di organizzare le attività diversamente.

Subito dopo, il dipendente deve farsi certificare la patologia dal medico ed inviare il codice del certificato di malattia al datore di lavoro.

A questo punto, il lavoratore può stare a casa per tutti i giorni di riposo indicati dal medico nell’attestazione (prognosi di malattia). Tutte le assenze che rientrano nel certificato sono, infatti, giustificate e non possono quindi essere contestate al lavoratore.

Si può licenziare il dipendente assente per malattia?

Una delle principali tutele offerte dalla legge al lavoratore malato è la conservazione del posto di lavoro [1], ossia, il diritto del dipendente a non essere licenziato mentre è assente per malattia. Questo diritto, tuttavia, non dura in eterno: il datore di lavoro può, infatti, procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto se il lavoratore continua ad essere assente per malattia oltre un periodo di tempo massimo fissato dai contratti collettivi (cosiddetto periodo di comporto).

Periodo di comporto: quali tipologie?

I Ccnl hanno introdotto due tipologie di periodo di comporto e, in particolare:

  • il comporto secco: in questo caso, il periodo massimo di assenza si calcola per ogni singolo episodio di malattia;
  • il comporto per sommatoria: il periodo di conservazione del posto si calcola includendo tutte le assenze per malattia che il lavoratore ha fatto entro un certo periodo di tempo (ad esempio, nell’ultimo anno, biennio o triennio).

Il comporto per sommatoria è uno strumento di contrasto all’assenteismo perché il lavoratore è consapevole che le assenze effettuate, anche se brevi, si computeranno nel periodo di comporto.

Periodo di comporto: come si calcola?

Il periodo di comporto si calcola conteggiando tutte le giornate di assenza per malattia effettuate dal dipendente, andando indietro rispetto alla data in cui si effettua il calcolo.

Facciamo un esempio. Ipotizziamo che il Ccnl prevede un periodo di comporto per sommatoria di 6 mesi da calcolarsi sulle assenze effettuate nell’ultimo anno. Alla data del 6 aprile 2021, il dipendente ha effettuato, nell’ultimo anno (ossia dal 6 aprile 2020) le seguenti assenze:

  1. 20 aprile 2020 – 20 luglio 2020= 3 mesi;
  2. 2 settembre 2020 – 2 novembre 2020= 2 mesi;
  3. 20 marzo 2021 – 6 aprile 2021= 17 giorni.

Alla data del 6 aprile 2021, il lavoratore è stato assente, nell’ultimo anno, per 5 mesi e 17 giorni e supererà il periodo di comporto (pari a 6 mesi) il 20 aprile 2021. Se in questa data il dipendente sarà ancora assente, potrà essere licenziato per superamento del periodo di comporto.

Per il calcolo del periodo di comporto (sia secco che per sommatoria) si considerano (a meno che il Ccnl non dica altrimenti) anche i giorni non lavorativi (quindi il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali) compresi nel periodo di malattia.

Aspettativa per malattia: cos’è?

Da quanto abbiamo detto emerge che il lavoratore, se si assenta per un lungo periodo a causa del suo stato di salute, può essere licenziato anche se, effettivamente, non può rientrare al lavoro perché ancora malato. Per questo motivo, molti Ccnl, per evitare che una lunga malattia si traduca nell’automatico licenziamento del dipendente, prevedono che quest’ultimo possa richiedere, dopo la fine del periodo di comporto, un periodo di aspettativa non retribuita per malattia durante il quale continua a mantenere la conservazione del posto di lavoro senza essere pagato.


note

[1] Art. 2110 cod. civ.


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1 Commento

  1. Ma, nel periodo di comporto, vengono conteggiati, eventualmente, anche i giorni di ricovero ospedaliero?
    Grazie

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