Incendio doloso, colposo, incendio boschivo, danneggiamento seguito da incendio: le ultime sentenze.
Indice
Danneggiamento seguito da incendio
Sussiste concorso formale di reati, e non assorbimento, fra il reato di cui all’art. 642 cod. pen. e quello di cui all’art. 423, comma secondo, aggravato ai sensi dell’art 61, n. 2, cod. pen., allorchè la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l’ipotesi del reato complesso di cui all’art. 84 cod. pen.
Cassazione penale sez. I, 09/04/2018, n.39767
Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall’art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest’ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata.
Cassazione penale sez. II, 08/03/2017, n.17558
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli art. 423 e 424 c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all’art. 424 c.p., avendo accettato il rischio di provocare l’incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all’entità dei danni verificatisi.
Cassazione penale sez. II, 17/10/2014, n.47415
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli art. 423 e 424 c.p. (Nella specie, in cui l’agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d’intervento dei VV.FF., che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l’evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo, la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento).
Cassazione penale sez. I, 04/03/2010, n.16295
Reato di incendio
Ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.
Cassazione penale sez. I, 23/02/2017, n.14263
In tema di incendio colposo della cosa propria ex art. 423 e 449 c.p., il pericolo per la pubblica incolumità (oggetto specifico della tutela penale del reato), può essere costituito non solo dalle fiamme, ma anche da quelle che sono le loro dirette conseguenze (il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate) che si pongono in rapporto di causa ad effetto con l’incendio, senza soluzione di continuità.
Cassazione penale sez. IV, 01/10/2013, n.44744
In tema di incendio, la circostanza che il fuoco sia sorto per causa accidentale o sia stato appiccato da altri non esclude la responsabilità di chi, colposamente, venendo meno alla sua posizione di garanzia, abbia creato le condizioni per il suo ulteriore propagarsi. (Fattispecie relativa all’incendio della motonave “Achille Lauro”, in cui detta posizione di garanzia è stata riconosciuta al comandante, al direttore ed al primo ufficiale di macchina).
Cassazione penale sez. IV, 08/06/2010, n.31680
Sulla differenza tra delitto di incendio e delitto di danneggiamento
I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.
Cassazione penale sez. I, 17/05/2019, n.29294
Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e quello di incendio (art. 423 c.p.) è costituito dall’elemento psicologico del reato. Nell’ipotesi prevista dall’art. 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all’art. 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall’art. 423 c.p., è applicabile quest’ultima norma e non l’art. 424 c.p., nel quale l’incendio è contemplato come evento che esula dall’intenzione dell’agente.
Cassazione penale sez. V, 25/09/2013, n.1697
Nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall’art. 423 c.p., è applicabile quest’ultima norma e non l’art. 424 c.p., nel quale l’incendio è contemplato come evento che esula dall’intenzione dell’agente [1].
Cassazione penale sez. I, 11/02/2013, n.16612
Incendio boschivo
Sussiste la responsabilità per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell’attività, che l’evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione, non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l’esplosione dei fuochi avvenga in un’area pressoché priva di vegetazione, più volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell’amministrazione comunale .
Cassazione penale sez. IV, 13/07/2017, n.48942
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 423 bis cod. pen., costituisce “incendio boschivo” il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un’area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall’impiego massiccio di personale per sedarle)).
Cassazione penale sez. I, 25/11/2015, n.41927
L’elemento oggettivo del reato di incendio boschivo, previsto dall’art. 423 bis cod.pen., può riferirsi anche ad estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”, atteso che l’intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cassazione penale sez. I, 24/03/2015, n.23411
In tema di incendio colposo di cosa propria, il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito non solo dalle fiamme, di vaste dimensioni e tendenti a propagarsi, ma anche dalle loro dirette conseguenze, quali il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate, quando tali effetti discendano dall’incendio e si siano prodotti senza soluzione di continuità.
Cassazione penale sez. I, 13/01/2015, n.3339
In tema di incendio boschivo, è da ritenersi colpevole il responsabile della manutenzione delle zone adiacenti le linee ferroviarie che, per negligenza, non abbia provveduto alla rimozione del materiale altamente infiammabile attiguo ai binari.
Cassazione penale sez. IV, 04/12/2013, n.15487
note
[1] In senso conforme, v. Sez. I, 7 maggio 2003, n. 25781, inquesta rivista, 2005, p. 2982, secondo cui il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio e quello di incendio è segnato dall’elemento psicologico del reato. Nell’ipotesi prevista dall’art. 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta. Il reato di cui all’art. 424 c.p., invece, è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche sopra indicate o il pericolo di un tale evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e volontà di cagionare un fatto di lieve entità tale da assumere le dimensioni previste dall’art. 423 c.p., è applicabile quest’ultima norma e non l’art. 424 c.p., nel quale l’incendio è contemplato come evento che esula dall’intenzione dell’agente. Sulla stessa linea, v. anche Sez. I, 15 gennaio 1997, n. 217, inquesta rivista, 1998, p. 455; Sez. I, 14 marzo 1995, n. 4506,ivi, 1996, p. 1796; Sez. I, 17 febbraio 1995, n. 6638,ivi, 1996, p. 1797.