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Ricorso per Cassazione: termini

10 Agosto 2021 | Autore:
Ricorso per Cassazione: termini

L’ultimo grado di giudizio si svolge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il ricorso va proposto nei termini prescritti dalla legge, pena la definitività della sentenza.

La Corte di Cassazione è l’organo di vertice dell’ordinamento giudiziario italiano. Quando un soggetto ritiene ingiusta o errata la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello, può far valere le proprie ragioni attraverso il ricorso per Cassazione. I termini previsti per la proposizione dell’impugnazione variano a seconda se l’oggetto sia una sentenza civile o penale. Rivolgersi alla Cassazione rappresenta l’ultima possibilità di opposizione ad una sentenza già confermata in secondo grado, prima che diventi definitiva.

Secondo quanto stabilito dalla legge sull’ordinamento giudiziario, la Suprema Corte assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge [1].

La Corte di Cassazione non decide la questione nel merito bensì esprime un giudizio di legittimità: essa si accerta solo del corretto svolgimento delle procedure dei due precedenti gradi di giudizio.

Ricorso per Cassazione: quali sono i termini?

I termini per proporre ricorso per Cassazione si differenziano in base alla tipologia della sentenza impugnata, cioè se si tratta di una sentenza con la quale è stata decisa una causa civile oppure di una pronuncia con la quale si è concluso un processo penale. Analoghi, invece, sono i motivi che legittimano il ricorso dinanzi alla Suprema Corte sia in materia civile sia in materia penale. In entrambi i casi, si tratta di ragioni specifiche previste dalla legge.

Più precisamente, le sentenze civili sono ricorribili per Cassazione per:

  • motivi attinenti alla giurisdizione;
  • violazione delle norme sulla competenza;
  • violazione o falsa applicazione di norme di legge e dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • nullità della sentenza o del procedimento;
  • omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [2].

Per le sentenze penali è possibile proporre ricorso per Cassazione per:

  1. motivi di giurisdizione;
  2. inosservanza o erronea applicazione della legge, ivi comprese le norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
  3. mancata assunzione di una prova decisiva di cui era stata fatta richiesta;
  4. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione [3].

Termini per ricorrere per Cassazione contro una sentenza civile

L’articolo 325 del Codice di procedura civile prevede il termine di sessanta giorni per il ricorso per Cassazione (cosiddetto termine breve). Si tratta di un termine perentorio che, se non rispettato, comporta la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento che, perciò, passa in giudicato. Inoltre, si tratta di un termine improrogabile, la cui inosservanza può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

Il termine breve per il ricorso per Cassazione inizia a decorrere dalla data di notifica della sentenza [4]. Ai fini della verifica della tempestività della notifica dell’impugnazione è sufficiente che, entro il predetto termine, l’atto venga consegnato agli ufficiali giudiziari e che la richiesta provenga dal procuratore della parte costituita nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

Per quanto riguarda il computo del termine breve, si osservano le regole previste dagli articoli 155 e seguenti del Codice di procedura civile, dovendosi prestare particolare attenzione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno [5].

Per evitare l’eccessivo protrarsi dell’incertezza nei rapporti giuridici, il Codice di procedura civile prevede, altresì, che, indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per Cassazione non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (cosiddetto termine lungo) [6]. Tale disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui la notifica sia nulla, ad esempio perché effettuata alla parte personalmente invece che al procuratore costituito. La decorrenza del termine lungo si ha dal giorno in cui la sentenza è stata pubblicata [7], vale a dire dal giorno in cui è stata depositata nella cancelleria del giudice che l’ha emessa.

Al pari del termine breve, anche quello lungo è soggetto alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, tra il 1° agosto e il 31 agosto di ogni anno.

La previsione relativa al termine lungo non si applica nel caso in cui la parte rimasta contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione e per nullità della notificazione degli atti per i quali essa è prevista.

Se la parte o il suo procuratore muoiono o perdono la capacità di stare in giudizio, il termine breve per ricorrere per Cassazione si interrompe e riprende a decorrere dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. In merito, il Codice di procedura civile precisa che la notifica agli eredi può essere fatta impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto.

Relativamente al termine lungo, in caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del procuratore sopravvenute dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, la legge prevede che lo stesso sia prorogato di sei mesi dal giorno dell’evento e per tutte le parti. Nella pratica, però, tale previsione è diventata inoperante in seguito alla riforma del 2009 che ha ridotto il termine lungo da un anno a sei mesi.

Termini per ricorrere per Cassazione contro una sentenza penale

I termini per proporre ricorso per Cassazione contro una sentenza penale sono previsti dall’articolo 585 del Codice di procedura penale. Detti termini variano a seconda delle tempistiche in cui viene redatta la motivazione, dato che solo la motivazione consente all’interessato di conoscere per intero le ragioni per le quali sorge in lui l’interesse ad impugnare.

Pertanto, i termini sono di:

  • quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e quando la motivazione viene redatta immediatamente dopo la stesura del dispositivo [8];
  • trenta giorni, per i provvedimenti la cui motivazione viene redatta non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia [9];
  • quarantacinque giorni, nel caso di motivazione redatta in un termine maggiore di quindici giorni, da indicare nel dispositivo, e che comunque non può eccedere i novanta giorni dalla pronuncia [10].

I predetti termini decorrono [11]:

  1. dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
  2. dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è contestualmente redatta anche la motivazione, per tutte le parti presenti nel giudizio o da considerarsi tali [12];
  3. dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nella ipotesi di sentenza non depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito. Va precisato che se, il termine scade in un giorno festivo, esso è posticipato di diritto al giorno successivo non festivo;
  4. dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la Corte d’Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da un qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d’Appello.

In caso di decorrenze diverse per imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

Tutti questi termini sono stabiliti a pena di decadenza [13].


note

[1] Art. 65 R.D. n. 12/1941.

[2] Art. 360 c.p.c.

[3] Art. 606 c.p.p.

[4] Art. 330 c.p.c.

[5] Art. 1 L. n. 742/1969 e successiva L. n. 162/2014.

[6] Art. 327 c.p.c.

[7] Art. 133 c.p.c.

[8] Art. 544 co. 1 c.p.p.

[9] Art. 544 co. 2 c.p.p.

[10] Art. 544 co. 3 c.p.p.

[11] Art. 585 co. 2 c.p.p.

[12] Art. 545 c.p.p.

[13] Art. 545 co. 5 c.p.p.


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