La Cassazione ha chiarito che il ricorso all’ammortizzatore sociale è possibile anche se è stata avviata una procedura di riduzione del personale.
Sei un operaio presso un’azienda metalmeccanica. Il datore di lavoro ha avviato da qualche settimana una procedura di licenziamento collettivo. Successivamente, è stato stipulato dall’azienda e dalle rappresentanze sindacali un contratto di solidarietà e il tuo orario di lavoro è stato ridotto. Vuoi sapere se si tratta di un provvedimento possibile durante la mobilità.
La legge offre diversi strumenti alle imprese in crisi per evitare di licenziare il personale. Tra gli ammortizzatori sociali che possono essere richiesti c’è il contratto di solidarietà. Il contratto di solidarietà è possibile durante la mobilità?
In una recente decisione, la Suprema Corte ha chiarito che rapporto c’è tra l’ammortizzatore sociale e la procedura di riduzione del personale e quando questi due istituti possono coesistere. La Cassazione ha così ribaltato le precedenti decisioni del tribunale e della Corte d’Appello. Per saperne di più, prosegui nella lettura.
Indice
Contratto di solidarietà: cos’è?
I licenziamenti, soprattutto quando riguardano un numero importante di lavoratori, portano con sé delle pesanti conseguenze sociali. Per questo, la legge ha messo in campo degli strumenti, detti ammortizzatori sociali, che consentono alle imprese che attraversano un periodo di crisi di sospendere o ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti, risparmiando sul costo del personale, senza procedere subito con gli esuberi.
Tra questi strumenti c’è il contratto di solidarietà [1] che viene stipulato, in sede aziendale, dall’impresa e dalle organizzazioni sindacali con la finalità di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Si tratta di un contratto collettivo aziendale con cui le parti (impresa e sindacato) prendono atto che l’azienda è in crisi e dovrebbe procedere ai licenziamenti. Per evitare questo, si prevede la riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, con conseguente risparmio sulle ore non lavorate per l’azienda.
Contratto di solidarietà: di quanto viene ridotto l’orario?
La legge prevede che, nell’ambito del contratto di solidarietà, la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’ammortizzatore sociale. Oltre al tetto medio complessivo, esiste anche una soglia massima individuale di riduzione oraria. Infatti, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stato stipulato.
Contratto di solidarietà: quanto spetta ai lavoratori?
Una volta sottoscritto il contratto di solidarietà, l’impresa deve chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale. Con la riforma degli ammortizzatori sociali del 2015, infatti, il contratto di solidarietà è diventato una delle causali che consente l’accesso alla Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria). Se la domanda viene accolta, i lavoratori riceveranno una somma di denaro dall’Inps ad integrazione del salario perso a causa della riduzione dell’orario di lavoro.
Più nel dettaglio, durante il contratto di solidarietà al lavoratore spettano:
- la normale retribuzione, a carico dell’impresa, per le ore di lavoro regolarmente prestate;
- la cassa integrazione per le ore di lavoro che, a causa della riduzione, non sono state lavorate.
Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% del reddito perso a causa della riduzione di orario, entro un massimale mensile che, per il 2021 [2], è pari a euro 939,89 per chi ha una retribuzione mensile lorda fino a euro 2.159,48 ed euro 1.129,66 per chi ha una retribuzione mensile lorda oltre 2.159,48.
Contratto di solidarietà: è compatibile con la mobilità?
Come abbiamo visto, il contratto di solidarietà viene stipulato con lo scopo specifico di evitare, in tutto o in parte, l’avvio di una procedura di mobilità, ovvero, di licenziamento collettivo posto che l’indennità di mobilità è stata abolita dalla Riforma Fornero.
Ma cosa accade se l’azienda, mentre è in corso una procedura di licenziamento collettivo, avvia un contratto di solidarietà?
In una recente decisione [3], la Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva impugnato di fronte al tribunale del lavoro la decisione aziendale di collocarlo in contratto di solidarietà. In particolare, secondo la tesi del dipendente, il ricorso all’ammortizzatore sociale era illegittimo perché era già in corso una procedura di licenziamento collettivo. Alla luce di ciò il lavoratore aveva chiesto al giudice di dichiarare l’illegittimità del contratto di solidarietà e la conseguente riduzione del suo orario di lavoro e, conseguentemente, di condannare la società e pagargli la retribuzione piena nel periodo di riduzione orario oltre al danno alla professionalità.
Tribunale e Corte d’Appello hanno dato ragione al lavoratore ma la Suprema Corte ha ribaltato il decisum dei giudici di merito ricordando che il contratto di solidarietà può intervenire nel corso di una procedura di riduzione di personale, ma non può avvenire il contrario poiché è illegittimo avviare una procedura di licenziamento collettivo nella vigenza del contratto di solidarietà. Alla luce di ciò la Cassazione ha cassato la decisione impugnata e ha rimesso gli atti alla Corte d’Appello che dovrà riesaminare il caso attenendosi ai principi indicati dalla Suprema Corte.
note
[1] Art. 21, comma 5, D.lgs. 148/2015.
[2] Circolare Inps n. 7/2021.
[3] Cass. 7 aprile 2021, n. 9307.