Molti contratti collettivi prevedono il diritto dei lavoratori a prendere delle ore di permesso retribuito che si aggiungono alle ferie.
Sei stato assunto da un’azienda che applica il contratto collettivo del commercio. Vuoi sapere se il Ccnl prevede il diritto di prendere dei permessi retribuiti (in particolare, le ex-festività) e, in caso affermativo, quante ore ti spettano. Ma cosa sono le ex-festività?
Con il passare del tempo, l’attività di lavoro costituisce una fonte di stress per il dipendente. Per questo, la legge prevede il diritto del lavoratore a fruire delle ferie annuali, al fine di recuperare le energie psicofisiche. In aggiunta al periodo feriale, numerosi Ccnl hanno introdotto ulteriori ore di permesso retribuito, tra cui le cosiddette ex-festività. Ma cosa sono le ex-festività?
Le ex-festività sono assenze pagate previste quando le leggi hanno, nel tempo, soppresso una serie di festività nazionali precedentemente vigenti. La relativa disciplina è contenuta nei singoli contratti collettivi che le hanno introdotte, non essendoci alcuna legge in materia.
Indice
Permessi retribuiti: cosa sono?
I permessi retribuiti sono, al pari delle ferie, delle assenze dal lavoro durante le quali il lavoratore continua a percepire la retribuzione come se fosse stato stato regolarmente in servizio. Dal punto di vista pratico, la maggiore differenza tra ferie e permessi consiste nel fatto che le prime vengono fruite a giorni e i secondi a ore.
Si possono distinguere due tipologie di permessi retribuiti:
- permessi previsti dalla legge: è il caso, ad esempio, dei permessi 104 per assistere persone disabili in condizioni di gravità oppure dei permessi per motivi di studio o per svolgere incarichi politici o sindacali;
- permessi introdotti dalla contrattazione collettiva: in questo caso, il diritto a prendere le assenze retribuite non è disciplinato dalla legge ma dal Ccnl che disciplina anche chi ne ha diritto e con quali modalità.
Ex festività: cosa sono?
Le ex festività sono una particolare tipologia di permessi retribuiti introdotta da alcuni Ccnl per compensare l’abolizione, da parte della legge [1], di una serie di feste nazionali che erano precedentemente in vigore. Si tratta di un determinato numero di ore di permesso che il lavoratore può prendere mantenendo comunque il diritto alla normale retribuzione.
Le ex festività non sono previste dalla legge ma sono una creazione degli accordi collettivi: ne consegue che la relativa disciplina si trova nel Ccnl. Il contratto collettivo, dunque, disciplina il numero di ore spettanti, chi ne ha diritto, come devono essere fruite, etc.
Ex festività: cosa prevede il Ccnl Commercio?
Il Ccnl Commercio prevede che i lavoratori cui si applica il contratto hanno diritto a gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge. Ne consegue che il numero di ore annue di permesso spettanti a titolo di ex festività è pari a 32. Per quanto concerne le modalità di fruizione, il contratto prevede che tali permessi devono essere fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante la rotazione dei lavoratori in modo da non ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
Ex festività: cosa prevede il Ccnl Studi Professionali?
Il Ccnl Studi Professionali prevede che i lavoratori possono richiedere 4 giornate di ferie o permessi, della durata di 8 ore o inferiori, pari alle quattro festività abolite dalla legge. Le ex festività dovranno essere fruite in periodi da concordare con il datore di lavoro.
In alternativa, se il lavoratore non prende i suddetti permessi, avrà diritto al pagamento di un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio per le giornate di ex festività non godute.
Ex festività: cosa prevede il Ccnl Industria Metalmeccanica?
Il Ccnl Industria Metalmeccanica prevede che i lavoratori hanno diritto, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, a 13 permessi annui retribuiti di 8 ore per un totale complessivo di 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite.
Per quanto concerne le modalità di utilizzo, il contratto collettivo prevede che una quota delle ex festività (fino ad un massimo di 5 permessi) può essere utilizzata per la fruizione collettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori. I restanti permessi, invece, sono a disposizione del singolo lavoratore e possono essere fruiti su richiesta del dipendente stesso che deve essere inoltrata alla direzione aziendale con preavviso di almeno 10 giorni e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea per la stessa motivazione non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Se le richieste superano tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Ex festività: possono essere monetizzate?
Le ex festività, al pari delle altre forme di permesso retribuito introdotte dalla contrattazione collettiva, possono essere monetizzate. Ciò avviene quando il dipendente, anziché prendere il permesso, riceve una somma di denaro pari alla retribuzione che avrebbe percepito durante la fruizione dell’assenza pagata.
Per fare un esempio, se il dipendente cumula 10 giorni di ex festività non godute e decide di non fruirne, ha diritto a ricevere una somma di denaro pari alla retribuzione di dieci giornate di lavoro.
note
[1] L. 5 marzo 1977, n. 54; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.