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Richiesta cittadinanza: dopo quanti anni?

11 Agosto 2021 | Autore:
Richiesta cittadinanza: dopo quanti anni?

Per la concessione della cittadinanza per residenza o per matrimonio bisogna presentare un’apposita istanza, possedere precisi requisiti e attendere il decorso di un determinato periodo di tempo.

Due sono i casi in cui uno straniero può richiedere la cittadinanza italiana: il primo è legato al possesso di specifici requisiti quali la residenza abituale in Italia e un determinato reddito (cittadinanza per residenza); il secondo, invece, è connesso alla celebrazione del matrimonio con un cittadino italiano (cittadinanza per matrimonio).

In entrambe le ipotesi, rilevano anche il trascorrere di un determinato periodo di tempo, un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non avere precedenti penali e non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. In merito al primo dei predetti casi, la richiesta di cittadinanza dopo quanti anni è possibile presentarla? Dipende dal Paese d’origine dello straniero, dovendo distinguere tra cittadino comunitario, cittadino extracomunitario, apolide e rifugiato.

Relativamente alla richiesta di cittadinanza per matrimonio, il periodo di tempo minimo prescritto dalla legge dipende dalla residenza in Italia o meno del coniuge straniero.

Richiesta di cittadinanza per residenza: dopo quanti anni si può fare?

La cittadinanza per residenza può essere richiesta dal cittadino straniero che ha trascorso regolarmente e con continuità un periodo in Italia. Secondo la regola generale, sono necessari dieci anni per concedere la cittadinanza italiana ad uno straniero; tuttavia, le tempistiche si accorciano in diversi casi [1].

Più precisamente, occorrono:

  • tre anni di residenza legale in Italia, per lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica;
  • quattro anni di residenza nel territorio della Repubblica, per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • cinque anni di residenza nel territorio della Repubblica italiana, successivi all’adozione, per lo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano;
  • cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica, per l’apolide e il rifugiato politico.

Inoltre, la cittadinanza per residenza può essere concessa allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano.

Cittadinanza per residenza: quale reddito deve avere lo straniero?

Lo straniero che rientra in una delle predette categorie e vuole ottenere il riconoscimento della cittadinanza, deve dimostrare di possedere un determinato reddito annuale ricompreso nei seguenti limiti:

  • 8.263,31 euro, se il richiedente non ha coniuge o figli a carico;
  • 11.362,05 euro, se il richiedente ha il coniuge a carico.

A questa somma si devono poi aggiungere 516,00 euro ulteriori per ogni figlio a carico.

Nella determinazione del reddito, possono essere inclusi anche i redditi dei familiari presenti nello stato di famiglia, quali ad esempio il coniuge o la parte unita civilmente, il convivente di fatto, i figli legittimi o legittimati, genitori, i fratelli e le sorelle.

Quali altri requisiti deve avere il cittadino straniero?

Ai fini dell’ottenimento della cittadinanza, lo straniero deve anche dimostrare di non avere precedenti penali e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Inoltre, deve possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue [2]. L’accertamento di detto requisito viene effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento, possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

  • l’Università per stranieri di Siena;
  • l’Università per stranieri di Perugia;
  • l’Università Roma Tre;
  • la Società Dante Alighieri.

L’acquisizione di un apposito titolo di studio non è richiesta per coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione [3] e per i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo [4], i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell’istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell’accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.

Come si richiede la cittadinanza per residenza?

È possibile presentare l’istanza di cittadinanza per residenza solo online, accedendo al sito del ministero dell’Interno e registrandosi.

Lo straniero deve compilare telematicamente un apposito modulo oltre ad allegare alcuni documenti scannerizzati:

  • un documento di riconoscimento;
  • il certificato penale rilasciato dalla autorità competente del Paese di origine, e degli eventuali ulteriori Paesi terzi di residenza, tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine, o di stabile residenza;
  • l’estratto dell’atto di nascita;
  • il certificato/attestato della conoscenza della lingua italiana;
  • la ricevuta di pagamento del contributo di 250 euro a favore del ministero dell’Interno.

Le informazioni relative al reddito si producono mediante un’autocertificazione. Dal momento che sono autocertificabili solo i redditi propri, per dimostrare quelli degli altri componenti del nucleo familiare, va necessariamente allegata all’istanza copia della documentazione (CU, mod. 730 o mod. Unico).

Il rifugiato politico o l’apolide, non potendo richiedere al proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, può produrre, in sostituzione degli stessi, un atto di notorietà recante l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, e una dichiarazione sostitutiva del certificato penale.

Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria. Se la valutazione dell’istanza da parte del ministero dell’Interno dà esito positivo, la cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e su proposta del ministro dell’Interno.

Successivamente e comunque entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, l’interessato deve prestare giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, pena la perdita di efficacia del provvedimento medesimo [5].

Il D.L. n. 130/2020 stabilisce che il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per residenza è ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi. Tale disposizione, però, si applica solo alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dopo il 20.12.2020. Per le vecchie domande già presentate o in corso prima di tale data, continua ad applicarsi il termine dei 4 anni.

Cittadinanza per matrimonio: dopo quanti anni si può richiedere e come?

La cittadinanza per matrimonio può essere richiesta dal cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a:

  • se dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;
  • se risiede all’estero, dopo che sono trascorsi tre anni dalla data del matrimonio.

Detti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

In entrambe le ipotesi, è necessario che:

  1. al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi;
  2. l’atto di matrimonio sia stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune italiano.

Anche per il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio sono richiesti un’adeguata conoscenza della lingua italiana, l’assenza di precedenti penali e di motivi ostativi alla sicurezza della Repubblica. La procedura da seguire è simile a quella descritta per la cittadinanza per residenza. Competente al riconoscimento è la Prefettura della Provincia di residenza del richiedente.


note

[1] Art. 9 L. n. 91/1992.

[2] Art. 9.1 L. n. 91/1992, come introdotto dalla L. n. 132/2018.

[3] Art. 4 bis D. Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. 14.09.2011, n. 179.

[4] Art. 9 D. Lgs. n. 286/1998.

[5] Art. 10 L. n. 91/1992.


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