A partire dal 2015, anche ai rapporti di collaborazione autonoma in cui è molto forte il potere organizzativo del committente si applica la disciplina del lavoro subordinato.
Sei stato assunto come ciclofattorino da una azienda di food delivery. Hai sottoscritto un rapporto di lavoro autonomo ma, in realtà, la tua prestazione di lavoro è organizzata in tutto e per tutto dalla società, per il tramite del software con cui devi prenotare le consegne. Cosa sono le collaborazioni organizzate dal committente? Puoi ottenere i diritti di un normale lavoratore dipendente?
Nel nostro ordinamento, c’è una profonda differenza tra i diritti che spettano ai lavoratori autonomi e quelli che sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti. Per evitare di applicare tutta una serie di tutele e per risparmiare sul costo del lavoro, spesso, le imprese propongono ai collaboratori dei contratti che, sulla carta, sono autonomi ma, in realtà, vengono gestiti come se fossero subordinati. Cosa fare in questi casi?
Nel 2015, per porre fine a questo fenomeno, è stata introdotta la normativa sulle collaborazioni organizzate dal committente. Cosa sono? Si tratta di rapporti formalmente autonomi ma nei quali è presente un forte potere di organizzazione da parte del committente. Per evitare abusi, come vedremo, la legge prevede che, in questi casi, si applica la disciplina del lavoro dipendente.
Indice
Contratto di lavoro subordinato: cos’è?
Il contratto di lavoro subordinato [1], nel nostro ordinamento, è considerato la forma comune di assunzione [2] perché garantisce al lavoratore la stabilità occupazionale e l’accesso alla normativa di tutela prevista per il lavoro dipendente (ferie, permessi, minimi salariali, limiti all’orario di lavoro, malattia, infortunio, gravidanza, Tfr, disoccupazione, etc.).
Tuttavia, non è sempre facile distinguere un contratto di lavoro autonomo da un contratto di lavoro subordinato. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza del cosiddetto potere direttivo del datore di lavoro che consiste nella facoltà dell’impresa di decidere le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro da parte del dipendente.
Inoltre, il lavoratore subordinato è stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale del datore di lavoro. Ci sono, poi, degli elementi accessori che sono indicativi della natura subordinata del rapporto di lavoro, tra cui:
- il rispetto di un orario di lavoro fisso;
- la necessità di richiedere il permesso per effettuare assenze dal lavoro;
- l’utilizzo dei locali e degli strumenti del datore di lavoro;
- il pagamento di un compenso fisso mensile.
Contratto di lavoro: le parti sono libere di scegliere la tipologia?
Individuare la natura del rapporto di lavoro è importante perché, nel nostro ordinamento, vige il principio di indisponibilità del tipo negoziale che, tradotto in termini più semplici, significa che le parti non possono qualificare un rapporto come autonomo o subordinato a loro scelta. Se, nel concreto, la collaborazione richiesta al lavoratore ha i caratteri del lavoro subordinato occorre necessariamente scegliere questa tipologia contrattuale e se le parti non lo fanno il lavoratore potrà rivolgersi ad un giudice e chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto.
Se vieni assunto con partita Iva ma lavori al fianco di altri lavoratori dipendenti, con modalità di svolgimento della prestazione del tutto identiche, e sei assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro puoi rivolgerti ad un avvocato e, per il suo tramite, chiedere al tribunale del lavoro la riqualificazione del rapporto.
Collaborazioni organizzate dal committente: cosa sono?
Nel 2015, per mettere un freno all’abuso di collaborazioni autonome che, in realtà, nascondono veri e propri rapporti di lavoro subordinato è stata introdotta la normativa sulle collaborazioni organizzate dal committente [4]. La norma prevede che ai rapporti di collaborazione autonoma che, nella realtà, si traducono in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La legge si applica anche in quei casi in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali (come nel caso dei rider, la cui attività è organizzata dal software delle prenotazioni). La novità della normativa sulle collaborazioni organizzate sta nel fatto che l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato scatta anche se, in questi rapporti, non è presente un vero e proprio potere direttivo ma un potere organizzativo.
In questi casi, dunque, basta che l’impresa organizzi il lavoro del collaboratore per far scattare l’applicazione della disciplina del lavoro dipendente.
Collaborazioni organizzate dal committente: quando non si applicano?
L’automatica applicazione delle regole relative al lavoro dipendente in caso di collaborazione organizzata dal committente non si applica nei seguenti casi:
- collaborazioni disciplinate da accordi sindacali collettivi nazionali;
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (avvocati, ingegneri, etc.);
- attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni.
Collaborazioni organizzate dal committente: cosa fare?
Se sei stato assunto con un contratto di collaborazione ma la tua attività è organizzata dal committente puoi rivolgerti ad un avvocato per far valere i tuoi diritti. In particolare, il legale tenterà di ottenere l’applicazione della disciplina del lavoro dipendente, dapprima, inviando una lettera al committente e, se necessario, instaurando un vero e proprio contenzioso innanzi al giudice del lavoro.
Se il tribunale riconoscerà il tuo diritto ad essere trattato come un dipendente, condannerà il committente a versarti tutte le differenze di stipendio e di contributi che ti sarebbero state dovute se fossi stato assunto come lavoratore subordinato.
note
[1] Art. 2094 cod. civ.
[2] Art. 2, D.lgs. 81/2015.