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Come comunicare le dimissioni al capo

13 Agosto 2021 | Autore:
Come comunicare le dimissioni al capo

Recesso del dipendente dal rapporto di lavoro: con quali modalità va comunicato?

Se il dipendente intende cessare il rapporto lavorativo, deve rassegnare le dimissioni: ma come comunicare le dimissioni al capo? Nella generalità dei casi, le dimissioni devono essere presentate telematicamente a pena di inefficacia, salvo alcune determinate eccezioni.

Non devono presentare le dimissioni telematiche, ad esempio, i lavoratori domestici, marittimi ed i dipendenti in prova. Sono esclusi dalle dimissioni online anche i dipendenti pubblici, le lavoratrici nel periodo tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, o nel periodo di gravidanza; esclusi dalle dimissioni online anche lavoratrici e lavoratori nei primi 3 anni di vita del bambino.

Non devono essere presentate le dimissioni telematiche, poi, nelle ulteriori ipotesi in cui il recesso avvenga in una sede “protetta” (in sede giudiziale o in sede amministrativa, dinanzi alla Commissione di conciliazione istituita presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro, oppure in sede sindacale o arbitrale), o innanzi a una commissione di certificazione.

Osserviamo ora come comunicare le dimissioni telematiche al datore di lavoro, senza dimenticare che, nonostante le modalità telematiche, restano ferme le regole generali in materia di preavviso (ad esclusione delle ipotesi di dimissioni per giusta causa, anch’esse, comunque, da comunicare in via telematica come le dimissioni volontarie).

Come inviare le dimissioni telematiche?

Per presentare le dimissioni telematiche il lavoratore deve:

  • reperire il modulo di dimissioni, o di recesso dal rapporto di lavoro, all’interno del portale web del ministero del Lavoro, oppure reperire il form online alla voce dimissioni volontarie, direttamente sul portale Cliclavoro o sull’app dimissioni volontarie;
  • la procedura è accessibile tramite carta d’identità elettronica o tramite Spid
  • compilare le 5 sezioni da cui è composto:
    • le prime tre sezioni (lavoratore, datore di lavoro, inizio rapporto di lavoro) sono compilate in automatico, in quanto il sistema attinge alle informazioni relative al rapporto lavorativo direttamente dal portale delle comunicazioni obbligatorie (nel quale sono presenti i modelli Unilav, Uniurg, Vardatori, Unisomm), diverso a seconda della regione; può essere richiesta la compilazione solo se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008;
    • la quarta sezione del modello deve essere obbligatoriamente compilata dal lavoratore;
    • la quinta sezione è aggiornata automaticamente dal sistema.

Come si compilano le dimissioni telematiche?

Ecco, nel dettaglio, quali sono i dati da compilare per ogni sezione del modulo di dimissioni telematiche:

  • sezione 1-Lavoratore: bisogna confermare codice fiscale, cognome, nome ed e-mail;
  • sezione 2- Datore di lavoro: bisogna confermare codice fiscale azienda, denominazione, indirizzo sede di lavoro, Comune sede di lavoro, CAP della sede di lavoro;
  • sezione 3- Rapporto di lavoro: bisogna indicare la data inizio e la tipologia contrattuale;
  • sezione 4- Recesso dal rapporto: bisogna indicare il tipo di comunicazione (dimissioni volontarie- per giusta causa) e la data di decorrenza delle dimissioni;
  • sezione 5- Dati invio: il sistema aggiorna automaticamente la sezione, riportando il codice identificativo del modulo, il soggetto abilitato alla trasmissione (il lavoratore può anche avvalersi di intermediari per presentare le dimissioni), il codice fiscale del soggetto abilitato, il codice identificativo del modulo di dimissioni e la data di trasmissione.

Si possono revocare le dimissioni?

Se il dipendente cambia idea e si pente di essersi dimesso, può accedere alla procedura di revoca delle dimissioni, all’interno della stessa area riservata del portale Clic Lavoro, sezione Dimissioni volontarie, o dell’app Dimissioni volontarie. In particolare, per i 7 giorni successivi alla rassegnazione delle dimissioni, accanto al tasto “nuovo”, attraverso il quale si accede ad una nuova procedura di dimissioni, appare il tasto “revoca”, mediante il quale revocare, appunto, il precedente recesso dal rapporto di lavoro.

Si possono rassegnare le dimissioni “a voce”?

Che cosa succede se il lavoratore “sparisce” senza inviare alcuna comunicazione di dimissioni per iscritto? La Cassazione [2] ha chiarito che, quando la legge non impone una determinata forma, le dimissioni sono valide anche se orali o per fatti concludenti, salvo che il contratto collettivo o individuale dispongano diversamente.

In questi casi, casi il recesso del lavoratore può desumersi da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l’intento di cessare il rapporto: è quanto accade, ad esempio, nell’ipotesi in cui il dipendente si allontani dal posto di lavoro e non si presenti più per diversi giorni [3].

Una recente sentenza [4] ha chiarito che, se il dipendente non invia le dimissioni e sparisce nel nulla, obbligando il datore di lavoro a licenziarlo per giusta causa, è il lavoratore tenuto a pagare il cosiddetto ticket Naspi, o tassa sul licenziamento, di regola a carico dell’azienda. La volontà di cessare il rapporto è difatti riconducibile esclusivamente al lavoratore, che evita di rassegnare formalmente le dimissioni al solo fine di farsi licenziare e poter così aver diritto all’indennità di disoccupazione.


note

[1] Art.26 D.lgs. 151/2015.

[2] Cass. sent. 25583/2019.

[3] Cass. sent.5454/2011.

[4] Trib. Udine, sent. 106/2020.

Autore immagine: pixabay.com


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