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Pensione con 10 anni di contributi

14 Agosto 2021 | Autore:
Pensione con 10 anni di contributi

Chi possiede soltanto 10 anni di versamenti può aver diritto a un trattamento pensionistico minimo?

Ho 10 anni di contributi: posso ricavare una pensioncina? Andare in pensione con 10 anni di contributi è difficile, ma non impossibile: dipende dall’anzianità assicurativa, cioè dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, se si è iscritti presso una delle gestioni amministrate dall’Inps.

Questo, in quanto la pensione con 10 anni di contributi è una possibilità concessa soltanto agli iscritti dal 1996 in poi, presso le casse di previdenza facenti capo all’istituto: per la precisione, a coloro che risultano privi di versamenti alla data del 31 dicembre 1995, quindi assoggettati al calcolo integralmente contributivo del trattamento, è consentito pensionarsi con soli 5 anni di contributi, ma con un requisito anagrafico maggiore, rispetto all’ordinaria età pensionabile.

Può ottenere la pensione con meno di 10 anni di contributi presso l’Inps anche chi ha diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità al lavoro, se sono verificate, ovviamente, le condizioni sanitarie necessarie per il diritto ai trattamenti.

Anche il diritto alle pensioni di inabilità e invalidità presso le casse dei liberi professionisti si raggiunge con 10 anni di versamenti, o con un requisito contributivo inferiore. Lo stesso vale per la generalità dei trattamenti conseguibili presso le casse professionali calcolati col sistema integralmente contributivo, per i quali è normalmente sufficiente avere 5 anni di contributi alle spalle: dipende dalle previsioni del regolamento di previdenza dell’ente considerato.

La pensione di vecchiaia con 10 anni contributi può essere, infine, ottenuta da alcune categorie di non vedenti. Ma procediamo con ordine.

Pensione di vecchiaia con meno di 10 anni di contributi

Chi non possiede accrediti contributivi al 31 dicembre 1995 può ottenere la pensione di vecchiaia con meno di 10 anni di contributi, precisamente con soli 5 anni di versamenti: l’età richiesta per il diritto al trattamento non corrisponde, però, all’ordinaria età pensionabile, pari a 67 anni. L’età richiesta è invece più elevata ed è pari, sino al 31 dicembre 2022, a 71 anni.

In seguito, per questo trattamento, detto pensione di vecchiaia contributiva, è previsto un aumento del requisito di età pari a 3 mesi ogni biennio, a seconda dell’andamento degli adeguamenti automatici alla speranza di vita media.

Per avere accesso alla pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi non è prevista una soglia minima di accesso, cioè un assegno minimo, richiesto, invece, per la pensione di vecchiaia ordinaria e per la pensione anticipata contributiva.

In parole semplici, se il lavoratore ha alle spalle solo 10 anni di contributi (o meno, purché possieda un minimo di 5 anni di versamenti effettivi) può comunque ottenere la pensione di vecchiaia, ma a 71 anni anziché a 67. Ottiene, tra l’altro, la pensione di vecchiaia senza la necessità di rispettare una soglia minima dell’assegno, quindi anche se l’importo è molto basso, inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale.

La pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi può essere ottenuta, in alcuni particolari casi, anche attraverso il cumulo dei versamenti.

Attenzione, però: quanto esposto vale soltanto presso le gestioni Inps e per i lavoratori privi di contribuzione antecedente al 1996. Se il lavoratore possiede, presso una gestione amministrata dall’istituto, almeno un contributo alla data del 31 dicembre 1995, può ottenere la pensione di vecchiaia con un minimo di 20 anni di contributi (con 15 anni, se beneficiario di specifiche deroghe).

Come arrivare da 10 a 20 anni di contributi?

Arrivare a 20 anni di contributi, per chi ha avuto una carriera discontinua, non è semplice; vi sono comunque alcune misure che consentono di rendere utili ai fini della pensione delle annualità scoperte:

  • il riscatto, ad esempio, consente di recuperare particolari periodi ai fini del diritto e della misura della pensione, come il corso di laurea, gli intervalli tra lavori stagionali, i periodi part time; ne abbiamo parlato nella Guida al riscatto dei contributi; si possono riscattare, con la rendita vitalizia, anche i contributi prescritti non versati dal datore di lavoro;
  • con i versamenti volontari dei contributi, poi, chi ha perso il lavoro può continuare a ricevere gli accrediti contributivi, ma a proprie spese; può anche recuperare i 6 mesi antecedenti alla domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari; per approfondire: Guida ai contributi volontari;
  • c’è poi la cosiddetta pace contributiva, che consiste nel riscatto sperimentale agevolato dei periodi scoperti da versamenti, collocati tra la data d’iscrizione all’Inps e quella dell’ultimo accredito; la misura è riservata, però, ai lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995 e può essere richiesta sino al 31 dicembre 2021; per approfondire: Pace contributiva.

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi

In alcune ipotesi, è possibile ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi:

  • la pensione di vecchiaia ordinaria, a 67 anni, può essere conseguita con soli 15 anni di contribuzione qualora l’interessato sia beneficiario di una delle cosiddette deroghe Amato (vedi: Pensione con 15 anni di contributi), ad esempio perché possiede 15 anni di accrediti alla data del 31 dicembre 1992, o perché autorizzato al versamento dei contributi volontari entro la stessa data, o, ancora, perché possiede 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni di lavoro discontinuo, oltreché 15 anni di versamenti;
  • quanto esposto vale anche per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che si ottiene a 61 anni per gli uomini ed a 56 anni per le donne, previa attesa di una finestra di 12 mesi (deve sussistere il riconoscimento di un’invalidità pensionabile almeno pari all’80% – sono esclusi dipendenti pubblici e lavoratori autonomi);
  • con 15 anni di versamenti, poi, ottiene la pensione di vecchiaia contributiva anche chi possiede accrediti anteriori al 1996, qualora opti per il computo presso la gestione Separata [1].

Chi è soggetto al calcolo retributivo o misto della pensione, cioè chi possiede contributi accreditati prima del 31 dicembre 1995, può difatti usufruire del calcolo integralmente contributivo, quindi ottenere la pensione di vecchiaia contributiva, avvalendosi del computo presso la gestione separata.

In questo modo, tutti i contributi versati nella gestione separata sono automaticamente assoggettati al calcolo contributivo e risulta possibile ottenere, tra i vari trattamenti, anche la pensione di vecchiaia contributiva. Per aderire al computo, però, sono richiesti i seguenti requisiti:

  • iscrizione presso la gestione separata e versamento di almeno un mese di contributi;
  • meno di 18 anni di contributi versati o accreditati alla data del 31 dicembre 1995;
  • almeno 5 anni di contributi versati o accreditati dal 1° gennaio 1996;
  • almeno 15 anni di contributi complessivi.

Con 10 anni di contributi non ottengo la pensione: posso chiedere la restituzione all’Inps?

Se l’interessato possiede 10 anni di contributi e non ha diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, può tentare di arrivare a 15 anni di contributi ed optare per il computo presso la gestione Separata, qualora non abbia diritto ad alcuna delle deroghe Amato [2]. In caso contrario, deve per forza giungere a 20 anni di contributi. L’interessato può aumentare la propria contribuzione con una nuova attività lavorativa, oppure usufruendo del riscatto o dei contributi volontari.

Qualora non vi sia alcuna possibilità di incrementare i propri versamenti, la contribuzione accreditata resta “silente”, cioè non produttiva di alcun trattamento: l’Inps non restituisce i contributi silenti.

Assegno ordinario d’invalidità con meno di 10 anni di contributi

Gli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (ossia al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), o ad alcuni fondi sostitutivi, possono ottenere, qualora la capacità lavorativa risulti ridotta, un assegno calcolato allo stesso modo della pensione, l’assegno ordinario d’invalidità.

Più precisamente, perché si possa ottenere l’assegno ordinario d’invalidità è necessario possedere:

  • almeno 5 anni di contributi;
  • almeno 3 anni di contributi versati nell’ultimo quinquennio;
  • un’invalidità riconosciuta superiore ai 2/3, ossia la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3; l’invalidità richiesta per l’assegno ordinario, da non confondere con l’invalidità civile, si valuta sulla base dell’attività svolta in precedenza, nonché di ogni altra occupazione che il lavoratore possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza.

L’assegno ordinario d’invalidità è cumulabile con i redditi derivanti dall’attività lavorativa, ma limitatamente: il lavoratore, in base al reddito percepito, può difatti subire due diversi tagli dell’assegno. Per approfondire, leggi: Assegno ordinario d’invalidità.

Pensione d’inabilità al lavoro con meno di 10 anni di contributi

Gli iscritti alla generalità delle gestioni amministrate dall’Inps possono ottenere la pensione d’inabilità al lavoro con i seguenti requisiti:

  • inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa;
  • almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.

Questa pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e con l’iscrizione presso albi, elenchi e ruoli. Il trattamento è calcolato come la futura pensione, ma è riconosciuta una maggiorazione.

Nel dettaglio, l’anzianità contributiva maturata dall’interessato viene incrementata virtualmente (nel limite massimo 40 anni di contributi) dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età.

Per approfondire: Pensione d’inabilità al lavoro.

Pensione di vecchiaia non vedenti con 10 anni di contributi

I lavoratori divenuti non vedenti (cecità assoluta o residuo visivo inferiore a 1/10) prima dell’inizio del rapporto lavorativo hanno diritto alla pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 2022:

  • con un minimo di 51 anni di età, più 12 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se donne;
  • con un minimo di 56 anni di età, più 12 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se uomini.

Lo stesso beneficio è concesso a coloro che, nonostante siano divenuti ciechi dopo il primo rapporto di lavoro (quindi dopo il versamento del primo contributo all’Inps), possono far valere almeno 10 anni di contributi, successivi all’insorgere della cecità.

Per i lavoratori autonomi (o con contribuzione mista, da lavoro subordinato e autonomo), sono richiesti 5 anni di età in più, e la finestra di attesa è pari a 18 mesi; questi lavoratori ottengono dunque la pensione di vecchiaia (biennio 2019-2020, 2021-2022):

  • con un minimo di 56 anni di età, più 18 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se donne;
  • con un minimo di 61 anni di età, più 18 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se uomini.

Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovano in condizioni differenti, o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecità, restano fermi i requisiti per la pensione di vecchiaia richiesti nel 1992 dalla legge Amato [2]:

  • 61 anni di età per gli uomini, con una finestra di 12 mesi (66 anni se lavoratori autonomi, con una finestra di 18 mesi);
  • 56 anni di età per le donne, con una finestra di 12 mesi (61 anni se lavoratrici autonome, con una finestra di 18 mesi);
  • almeno 15 anni di contributi.

Queste agevolazioni non sono valide per i dipendenti pubblici.

Pensione contributiva delle casse professionali con meno di 10 anni di contributi

Sono diverse le casse professionali che consentono di ottenere la pensione con meno di 10 anni di contributi.

La Cnpadc, cioè la cassa dei dottori commercialisti, consente ad esempio agli iscritti privi di contribuzione antecedente al 2004, di ottenere un trattamento agevolato, la pensione unica contributiva, con un minimo di 62 anni di età e 5 anni di anzianità contributiva. La pensione è calcolata col sistema integralmente contributivo e decorre il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La Cassa forense, cioè la cassa degli avvocati, consente agli iscritti che non possiedono i requisiti contributivi minimi richiesti per la pensione di vecchiaia retributiva di ottenere una pensione con requisiti ridotti: si tratta della pensione di vecchiaia contributiva. Questa pensione può essere raggiunta, dal 1°gennaio 2021, a 70 anni di età, con almeno 5 anni ed un massimo di 34 anni di contribuzione.

Ci sono poi le casse private dei liberi professionisti, come l’Enpap, Cassa psicologi, che consentono di ottenere la pensione contributiva con un minimo di 5 anni di versamenti e 65 anni di età.

Pensione di invalidità delle casse professionali con 10 anni di contributi

Diverse casse professionali consentono di ottenere dei trattamenti per invalidità e inabilità con 10 anni di contributi o meno:

  • presso Inarcassa, la cassa degli ingegneri, ad esempio, si ottiene:
    • la pensione di invalidità in caso di riduzione a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione, sempre che l’interessato abbia maturato almeno 5 anni di contributi anche non continuativi (non occorre il requisito contributivo in caso di infortunio);
    • la pensione di inabilità, in caso di perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione, sempre che l’interessato abbia maturato almeno 2 anni di contributi anche non continuativi (non occorre il requisito contributivo in caso di infortunio);
  • presso Cnpadc, la cassa dei commercialisti, si ottiene:
    • la pensione d’invalidità, riconosciuta per capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo, per chi possiede almeno 10 anni di contributi (5, se la riduzione della capacità lavorativa deriva da infortunio, o meno, se l’iscrizione è in atto continuativamente da data anteriore al 36° anno di età);
    • con 10 anni di contributi (o meno se l’iscrizione è in atto continuativamente da data anteriore al 36° anno di età; nessun requisito contributivo, in caso d’infortunio) è riconosciuta la pensione d’inabilità, se non si possiede più capacità lavorativa (all’esercizio della professione);
  • presso la Cipag, la cassa geometri, sono riconosciute:
    • la pensione d’invalidità, per capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo, se l’iscritto possiede almeno 10 anni di contributi (5, se la riduzione della capacità lavorativa deriva da infortunio);
    • la pensione d’inabilità, con 10 anni di contributi (5, se la riduzione della capacità lavorativa deriva da infortunio), se l’iscritto non possiede più capacità lavorativa (all’esercizio della professione);
  • ai consulenti del lavoro iscritti all’Enpacl è riconosciuta la pensione di invalidità con 10 anni di contributi; per la pensione di inabilità sono richiesti 5 anni di contributi;
  • 10 anni di contributi sono richiesti per le pensioni di inabilità e invalidità dei ragionieri iscritti alla Cnpr;
  • bastano invece 5 anni di contributi, per le pensioni di invalidità e inabilità degli avvocati.


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