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Cos’è la riserva a favore del coniuge?

14 Agosto 2021 | Autore:
Cos’è la riserva a favore del coniuge?

Cosa spetta per legge al consorte quando viene a mancare il partner?

La morte del coniuge è certamente uno dei momenti più difficili nella vita di una persona. Lo smarrimento causato dalla perdita del proprio compagno o della propria compagna può offuscare la lucidità necessaria per affrontare la quotidianità. Tuttavia, proprio in quei momenti, occorre farsi forza ed affrontare con coraggio alcune questioni.

Tra i problemi più spinosi che pone la morte del coniuge c’è sicuramente la sorte del suo patrimonio. Stiamo parlando dell’eredità e del modo in cui essa va distribuita tra coniuge sopravvissuto, eventuali figli ed altri parenti. Ciò che spesso crea tensioni è la poca conoscenza delle norme. Infatti, se le disposizioni contenute nel Codice civile fossero note, molti problemi sarebbero fin da subito risolti e molte liti e discussioni sarebbero evitate. Riteniamo perciò quanto mai opportuno rispondere ad uno dei quesiti più diffusi: «Cos’è la riserva a favore del coniuge?».

Cercheremo di capire se la legge attribuisce al coniuge sopravvissuto una quota dell’eredità del defunto e se la riserva comprende diritti e beni particolari. Chiariremo anche se a favore del coniuge sia riservata una quota di eredità e diritti e beni determinati sia nel caso in cui vi sia un testamento (la cosiddetta successione testamentaria), sia nel caso in cui il testamento manchi (la cosiddetta successione legittima). Infine, verificheremo quando l’eredità del coniuge defunto spetti per quote, oltre che al coniuge sopravvissuto, anche ad altri eredi.

Cosa spetta al coniuge sopravvissuto se c’è testamento?

Se il coniuge deceduto ha scritto testamento, la legge [1] stabilisce innanzitutto delle quote che, a prescindere dalla volontà del defunto, devono necessariamente essere attribuite a favore di determinate persone.

La riserva a favore del coniuge sopravvissuto è quindi un insieme di beni e diritti che spettano in ogni caso al coniuge.

Se c’è testamento, la riserva comprende:

  • la metà dell’eredità se il defunto non lascia né figli, né genitori (l’altra metà potrà essere attribuita dal defunto a suo piacimento, anche a persone estranee alla famiglia);
  • un terzo dell’eredità, se il defunto ha anche un solo figlio al quale andrà un altro terzo dell’eredità);
  • un quarto dell’eredità, se i figli sono più di uno: ad essi andrà metà dell’eredità da suddividere in parti uguali;
  • metà dell’eredità se non ci sono figli, ma se il defunto lascia i suoi genitori, ai quali andrà un quarto dell’eredità.

Se un coniuge scrive testamento e lascia soltanto il consorte (non ci sono né figli, né genitori), al consorte superstite spetterà come riserva metà dell’eredità.

La riserva a favore del coniuge superstite comprende una quota di eredità

Cosa spetta al coniuge se non c’è testamento?

E se il defunto non ha fatto testamento? A quanto ammonta in questo caso la riserva a favore del coniuge superstite? Nel caso di successione legittima (cioè in assenza di testamento), è la legge stessa [2] che attribuisce direttamente, come riserva, al coniuge sopravvissuto:

  • il 100% dell’eredità se il defunto non ha né figli, né genitori, né fratelli e sorelle;
  • metà dell’eredità se il defunto lascia anche un figlio (al figlio spetterà l’altro 50% dell’eredità);
  • un terzo dell’eredità se il defunto lascia più di un figlio (ai figli spetteranno i due terzi dell’eredità che si divideranno in parti uguali);
  • due terzi dell’eredità, nel caso in cui il defunto non lasci figli, ma genitori e/o fratelli e sorelle.

La legge stabilisce a chi va l’eredità se non c’è un testamento

Nella riserva a favore del coniuge sono compresi altri diritti?

Al coniuge sopravvissuto, la legge [3] riconosce anche, in aggiunta alle quote di eredità descritte in precedenza, i seguenti diritti che fanno parte della riserva a suo favore:

  • il diritto di abitare nella casa che costituì la residenza familiare;
  • il diritto di usare i mobili che arredano la residenza stessa.

Questi diritti (di abitazione e di uso) sono attribuiti a condizione che la residenza familiare sia di proprietà del defunto oppure in comproprietà fra defunto ed il coniuge superstite e sorgono al momento dell’apertura della successione (cioè della morte) senza necessità che il coniuge superstite debba proporre un’istanza.

Questi diritti, è bene precisarlo:

  • non spettano al coniuge separato (considerato che dalla separazione in poi non esiste più una residenza comune);
    • è incerto (la giurisprudenza ha infatti opinioni oscillanti) se il diritto di abitazione e di uso spettino quando la residenza familiare è in comproprietà anche a terzi soggetti (cioè ad altre persone oltre che al coniuge sopravvissuto);
  • spettano sia nel caso di successione con testamento, che nel caso di successione in assenza di testamento;
  • prevalgono sul diritto di chi acquista la residenza familiare anche all’asta pubblica (quindi chi acquista quella che fu la casa familiare del defunto dovrà sopportare che nella casa che ha acquistato resti ad abitare il coniuge superstite).

Il coniuge superstite ha diritto di usare i mobili della casa familiare


note

[1] Artt. 540 e 542 cod. civ.

[2] Artt. 565 e ss. cod. civ.

[3] Art. 540 cod. civ.


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