Auto danneggiata in parcheggio gratuito: cosa fare?


Come comportarsi se il veicolo è stato danneggiato durante una sosta in area non custodita e senza pagamento. Chi risarcisce i danni?
Succede spesso, purtroppo: quando lasci l’autovettura in un parcheggio gratuito, come quello del piazzale di un ipermercato o di un centro commerciale, vai a riprenderla e la trovi danneggiata. Ovviamente, non sai da chi: l’autore è quasi sempre ignoto. Ma i segni lasciati sono tangibili: ammaccature sulla carrozzeria o sul paraurti, fari incrinati o rotti, e, talvolta, una brutta rigatura sulla fiancata, uno specchietto rotto, un tergicristallo spezzato.
In questi casi, ti chiedi se dovrai sostenere tu il costo delle riparazioni oppure puoi rivalerti sul gestore o sull’assicurazione. Ma puoi rivolgerti a questi soggetti oppure essi non sono responsabili dei danni? Cosa fare quando l’auto è danneggiata in un parcheggio gratuito? In questi casi, c’è una grossa differenza rispetto alle auto in sosta in una via pubblica o in un’area custodita e a pagamento. Si tratta, infatti, di spiazzi messi a disposizione del pubblico da soggetti privati – di solito, esercenti commerciali – per favorire la sosta dei clienti. Si entra e si esce senza biglietto o ticket, senza sbarre all’ingresso o all’uscita, senza trovare nessun guardiano (a parte gli abusivi che talvolta stazionano illecitamente per ricevere qualche mancia).
Insomma, manca un contratto stipulato con il gestore dell’area destinata alla sosta e questo comporta un’importante conseguenza: se non è stato previsto un sovrapprezzo per il parcheggio con l’esercente non c’è un obbligo di custodia e, dunque, di assunzione di responsabilità per gli eventuali danni subiti dai veicoli. Ora, però, vediamo più da vicino quali sono le regole in tema di parcheggio gratuito per spiegarti cosa fare quando l’auto è danneggiata.
Indice
Danni all’auto parcheggiata: cosa copre l’assicurazione
Iniziamo con il soggetto al quale più frequentemente ci si rivolge in caso di danni ai veicoli e cioè la compagnia di assicurazione per la responsabilità civile sui danni. La normale polizza Rc auto non copre i danni arrecati da ignoti ai veicoli parcheggiati. Ci sono però alcune garanzie accessorie che possono essere previste quando si stipula il contratto base, in modo da estendere la copertura a fattori di rischio non previsti dalla polizza generale, come il furto o l’incendio.
In questi casi, tornano utili la garanzia contro gli atti vandalici, che assicura contro le rigature della carrozzeria fatte con coltelli o altri oggetti appuntiti, e la polizza complementare per le rotture di cristalli e lunotti o parabrezza. Queste polizze prevedono generalmente una franchigia, cioè un importo soglia al di sotto del quale il risarcimento non opera e così tutte le spese inferiori rimangono addossate all’assicurato. Inoltre, tieni presente la polizza kasko, che è molto costosa ma copre ogni tipo di danno riportato a seguito di urto con un altro mezzo che si verifica su un’area, anche di sosta, destinata alla circolazione veicolare.
L’operatività concreta di queste coperture assicurative richiede come condizione la presentazione di una denuncia contro ignoti per il danneggiamento dell’auto (nei rari casi in cui invece si conosce l’autore, si potrà sporgere denuncia direttamente contro quest’ultimo). Una copia della denuncia – dalla quale devono risultare i dati personali dell’assicurato, la targa del veicolo e la descrizione dei danni riportati – dovrà essere inviata alla compagnia assicurativa in allegato alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per le riparazioni.
Danni auto in un parcheggio a pagamento e custodito
Se il danno all’auto si verifica in un parcheggio custodito, il gestore sarà responsabile dell’evento perché ha stipulato con il cliente che ha lasciato in sosta l’auto un contratto di deposito [1]. Il parcheggio rientra pienamente in questa nozione in quanto il titolare dell’area di sosta si impegna, dietro pagamento di un prezzo, a proteggere il veicolo da fattori esterni e si impegna a restituirlo nelle medesime condizioni in cui lo aveva ricevuto.
La prova del contratto stipulato è costituita dal tagliando rilasciato al conducente dell’auto al momento del suo arrivo nell’area di parcheggio o anche nella ricevuta di pagamento emessa all’uscita, anche attraverso le casse automatiche.
Quindi, se l’auto viene trovata danneggiata al momento del ritiro si presuppone un inadempimento del gestore del parcheggio che ha violato il suo obbligo di custodia del veicolo e sarà perciò tenuto a risarcire i danni. Solo se l’evento è stato assolutamente imprevedibile e non imputabile a negligenza o incuria (ad esempio, un’improvvisa tromba d’aria), il risarcimento sarà escluso. Per approfondire leggi “Incidente in parcheggio auto custodito“.
Auto danneggiata in parcheggio gratuito: chi paga?
Le regole che abbiamo esaminato fin qui cambiano totalmente se l’auto viene danneggiata in un parcheggio gratuito. In questi casi, tra le parti si instaura un contratto di locazione, e non di deposito. In pratica, ciò significa che il gestore o proprietario dell’area non ha obbligo di custodia dei veicoli parcheggiati e, perciò, non risponde dei danni che essi potrebbero aver riportato durante la sosta.
Una recente sentenza della Cassazione [3] ha ribadito proprio questo concetto in un caso relativo al cliente di un supermercato che dopo aver fatto la spesa aveva trovato la sua autovettura danneggiata nell’area di parcheggio riservata ai clienti. La responsabilità dell’esercente è stata esclusa perché tra le parti non era stato stipulato nessun contratto di deposito o di parcheggio e ciò era provato anche dal fatto che non c’era stata la consegna del veicolo al titolare o al personale addetto. Altri indici che secondo la Suprema Corte deponevano per l’assenza di un obbligo di custodia erano stati:
- la mancanza nel piazzale di sistemi regolazione del flusso di entrata e in uscita mediante sbarre, azionate manualmente o automatizzate;
- l’assenza di sistemi di videosorveglianza o di personale incaricato alla vigilanza dell’area;
- la stessa gratuità del parcheggio, che è concesso senza un corrispettivo aggiuntivo.
Gli Ermellini hanno rilevato che in queste situazioni «lo scopo del cliente si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea. L’obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell’area di sosta. L’obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l’utente abbia inteso ex professo [cioè appositamente, intenzionalmente] assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato. Ove, al contrario, non sia percepibile l’assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito, ma quella della locazione».
Per conoscere altre sentenze sul tema leggi l’articolo “Danni ad auto parcheggiata“.