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Assenza dal lavoro per depressione: indennità di malattia Inps e visite fiscali

15 Agosto 2021 | Autore:
Assenza dal lavoro per depressione: indennità di malattia Inps e visite fiscali

Il dipendente depresso può chiedere di assentarsi per malattia e, in caso positivo, è tenuto alla reperibilità per il medico Inps?

La depressione, o disturbo depressivo maggiore (MDD), da non confondere con semplici stati di malessere personali, è una vera e propria patologia: come tale, quando rende impossibile, anche se temporaneamente, lo svolgimento dell’attività lavorativa, dà diritto al dipendente di assentarsi per malattia. Facciamo allora il punto sull’assenza dal lavoro per depressione: indennità di malattia Inps e visite fiscali.

Innanzitutto, bisogna tenere presente che la depressione, in quanto patologia, dà diritto a fruire delle assenze per malattia sino al periodo di comporto (cioè il periodo tutelato entro il quale spetta la conservazione del posto di lavoro). Il solo disagio personale, non accompagnato da sindrome depressiva, dà invece diritto a richiedere un’aspettativa non retribuita per gravi motivi personali.

Questa aspettativa, della durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, può essere difatti concessa non solo per problematiche conseguenti alla morte o alla grave malattia di un familiare, o conseguenti alla cura ed assistenza di un familiare, per dedicarsi alla quale il dipendente sia impossibilitato a svolgere le sue mansioni, o in gravi difficoltà, ma anche per un grave disagio personale del lavoratore, non consistente in malattia.

La sindrome depressiva, invece, essendo una vera e propria patologia, dà diritto ad assentarsi per malattia, quindi ad assenze retribuite, al contrario dell’aspettativa per gravi motivi, che non è retribuita.

Depressione e invalidità

La depressione, peraltro, non è una “semplice” malattia, ma una patologia invalidante: ciò significa che dalla depressione può derivare l’invalidità. Questo accade quando dallo stato ansioso depressivo deriva una riduzione della capacità lavorativa.

In particolare, per quanto riguarda le ipotesi più frequenti, relativamente alle patologie depressive, le tabelle relative alle percentuali d’invalidità civile riconoscibili indicano le seguenti voci:

  • sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10%;
  • sindrome depressiva endoreattiva media: 25%;
  • sindrome depressiva endoreattiva grave: dal 31% al 40%;
  • sindrome depressiva endogena lieve: 30%;
  • sindrome depressiva endogena media: dal 41% al 50%;
  • sindrome depressiva endogena grave: dal 71% all’80%;
  • nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: dal 21% al 30%;
  • nevrosi fobico ossessiva lieve: 15%;
  • nevrosi fobico ossessiva grave: dal 41% al 50%;
  • nevrosi ansiosa: 15%;
  • psicosi ossessiva: dal 71% all’80%;

Nelle tabelle d’invalidità Inps figurano invece le seguenti voci:

  • depressione maggiore, episodio ricorrente (tab. c1-c2, deficit moderato): invalidità dal 61 all’80%;
  • depressione maggiore, episodio ricorrente (tab. c1-c2, deficit grave): invalidità del 100%;
  • disturbo bipolare I (tab. c1-c2, deficit moderato): invalidità dal 61 all’80%;
  • disturbo bipolare I (tab. c1-c2, deficit grave): invalidità del 100%;
  • disturbo bipolare II e disturbo bipolare sai (tab. c1-c2, deficit grave): invalidità del 75%;
  • disturbi deliranti (paranoia, parafrenia, delirio condiviso, altri): invalidità del 75%.

Come si chiede la malattia per depressione?

Se il dipendente depresso si rende conto di non riuscire più a svolgere l’attività lavorativa, deve in primo luogo informare tempestivamente il proprio datore di lavoro, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal contratto collettivo applicato (ad esempio, con un messaggio, una mail o una telefonata), o dal regolamento aziendale.

Deve poi contattare, entro 2 giorni, il proprio medico curante: questi deve verificare se, a seguito della depressione, sussiste effettivamente un’incapacità temporanea al lavoro, cioè se il lavoratore non è in grado di svolgere l’attività a causa del suo stato depressivo.

Nel caso in cui verifichi la temporanea incapacità lavorativa, deve inviare all’Inps un certificato medico telematico, nel quale siano riportati i giorni di cura assegnati, con la data di presunta guarigione.

Il lavoratore deve poi comunicare il numero di protocollo di trasmissione del certificato medico al datore di lavoro, per consentire la verifica della prognosi stabilita (cioè dei giorni di assenza) e l’invio della visita fiscale (la visita medica di controllo può essere comunque richiesta dall’azienda, a prescindere dalla ricezione della certificazione). Se la comunicazione non è inviata nei termini o è inviata in ritardo, il lavoratore deve giustificare l’inadempimento: in caso contrario, può essere assoggettato a sanzioni disciplinari.

Il medico curante deve segnalare la malattia per depressione?

Nel certificato medico da inviare telematicamente all’Inps devono essere inseriti i seguenti dati, da parte del medico certificatore:

  • evento traumatico: il medico deve innanzitutto indicare se l’incapacità lavorativa è dovuta a un evento violento, ossia a un incidente; nel caso in cui la patologia sia dovuta a un evento traumatico, l’Inps può attivare un’azione surrogatoria verso i terzi responsabili;
  • esonero dalla visita fiscale: l’esonero dalla visita medica di controllo da parte del medico Inps è possibile se ricorrono le seguenti ipotesi:
    • patologia grave che richieda terapie salvavita;
    • malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici) [1];
    • malattia collegata alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%;
  • ulteriori dettagli: informazioni aggiuntive possono essere inserite nelle note di diagnosi, per completare o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.

Il lavoratore in depressione è esonerato dalla visita fiscale?

In tutti i casi in cui si assenta per malattia, salvo le ipotesi di esonero appena esposte, il dipendente deve essere reperibile al proprio domicilio per la visita fiscale, durante specifiche fasce orarie:

  • dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, se si tratta di un lavoratore del settore privato;
  • dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00, se si tratta di un dipendente pubblico.

Più precisamente, il dipendente in malattia per depressione può essere esonerato dalla visita fiscale solo se risulta invalido dal 67% e la depressione è connessa all’invalidità, oppure se la malattia richiede terapie salvavita, o, ancora, se gli è stata riconosciuta la causa di servizio (in qualità di dipendente pubblico).

Negli altri casi, il dipendente può allontanarsi dal proprio domicilio, durante le fasce di reperibilità per la visita fiscale, solo se ricorre un giustificato motivo (ad esempio, assenza necessitata, cure, visite o analisi impossibili da svolgere in orari diversi…).

Tuttavia, considerando che la depressione, a differenza della generalità delle malattie, può peggiorare a causa della permanenza in luoghi chiusi, il dipendente non può essere sanzionato nel caso in cui si rechi ad effettuare attività all’aperto, anche di svago, durante l’assenza per malattia: è quanto affermato da una nota sentenza della Cassazione [2].

La sentenza, nel dettaglio, chiarisce che, in relazione a specifiche malattie, le attività ludiche all’aperto non compromettono la guarigione ma possono, al contrario, agevolarla. In parole semplici, il lavoratore depresso non può essere sanzionato per aver svolto attività fuori dalle mura domestiche, se le attività possono determinare un miglioramento delle condizioni di salute

Attenzione, però: questo non vuol dire che i lavoratori con sindrome ansioso-depressiva siano esonerati dalla visita fiscale. La sentenza chiarisce unicamente che il dipendente depresso non può subire sanzioni disciplinari per essere stato sorpreso all’aperto a svolgere attività di svago durante la malattia. Pertanto, eventuali attività all’aperto vanno sempre svolte al di fuori delle fasce di reperibilità per la visita dell’Inps.

Che cosa fare se la depressione è causata dall’attività lavorativa?

Sinora, abbiamo osservato come deve comportarsi e quali diritti ha il dipendente che si assenta per malattia a causa della depressione. Ma il lavoratore ha diritto a tutele differenti, nell’ipotesi in cui riesca a provare che la depressione è dovuta all’attività lavorativa? La depressione potrebbe essere causata, ad esempio, dallo stress lavoro correlato. Qualora lo stress da lavoro o, più in generale, l’attività lavorativa o l’ambiente lavorativo causino danni fisici e psicologici, può essere riconosciuta dall’Inail la malattia professionale: ciò può accadere, ad esempio, qualora una grave forma di depressione derivi da un eccessivo carico di mansioni, o dal mobbing.

Ricordiamo che la malattia professionale è una patologia contratta dal lavoratore nell’esercizio e a causa delle mansioni cui è adibito, per la presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente lavorativo [3].

Può essere considerata patologia professionale anche una malattia non tabellata, cioè non riportata in apposite tabelle (che indicano le patologie riconoscibili come professionali, le lavorazioni che possono esserne la causa e il periodo massimo entro cui la malattia può essere indennizzata), se si dimostra il nesso di causalità tra la malattia e l’attività lavorativa.

Dimostrare il collegamento causa – effetto tra l’attività lavorativa e la depressione non è, comunque, semplice.

Approfondimenti

Per approfondire si consiglia la lettura dei seguenti articoli:


note

[1] Ascritta alle prime 3 categorie della Tabella “A” allegata al DPR 834/1981, o a patologie rientranti nella Tabella “E” del medesimo decreto.

[2] Cass. sent. n. 21621/2010.

[3] Art. 3 D.P.R. 1124/1965.


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