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Licenziamento per inidoneità alla mansione: spetta il preavviso?

15 Agosto 2021
Licenziamento per inidoneità alla mansione: spetta il preavviso?

Il lavoratore che non è più in grado di svolgere alcuna attività di lavoro può essere licenziato senza rispettare i termini di disdetta previsti dal contratto collettivo.

Hai ricevuto una lettera di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione? Il datore di lavoro, nella missiva, ti ha comunicato che il rapporto di lavoro deve intendersi cessato con effetto immediato? Ti chiedi se, in caso di licenziamento per inabilità al lavoro, hai diritto al periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo? Di tale questione si è occupata, di recente, la Cassazione che ha ribadito, confermando un orientamento già espresso in precedenti pronunce, quali sono i principi da applicare in questa fattispecie. In caso di licenziamento per inidoneità alla mansione: spetta il preavviso?

Come vedremo, la risposta degli Ermellini a questo interrogativo è affermativa a meno che il medico competente non abbia dichiarato l’inabilità del dipendente a qualsiasi attività di lavoro. In casi come questo, infatti, il licenziamento è una misura inevitabile e non si può chiedere al datore di lavoro di mantenere in servizio un lavoratore che non può più svolgere alcuna attività utile. Ma andiamo per ordine.

Sorveglianza sanitaria: cos’è?

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sano e sicuro. A questo proposito, la legge [1] prevede un vero e proprio obbligo di sicurezza in capo all’imprenditore, che si traduce nel dovere di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie a tutelare il personale.

In questo contesto, si inserisce la sorveglianza sanitaria [2], ossia, l’attività con cui il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, verifica che lo stato di salute dei dipendenti sia idoneo allo svolgimento delle mansioni previste dal contratto di lavoro. In particolare, le visite mediche che rientrano nell’attività di sorveglianza sanitaria si devono svolgere:

  • dopo la firma del contratto di lavoro, prima dell’effettivo inizio della prestazione;
  • con cadenza almeno annuale;
  • in caso di modifica delle mansioni assegnate al dipendente;
  • in caso di rientro in servizio del lavoratore dopo un’assenza per malattia che si è protratta per almeno 60 giorni;
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Inidoneità alla mansione: cosa si intende?

Quando si parla di idoneità alla mansione si fa riferimento al giudizio che viene emesso dal medico competente dopo aver sottoposto il lavoratore ad una visita di controllo. Lo scopo della sorveglianza sanitaria è, infatti, verificare che il dipendente sia idoneo a svolgere il lavoro per cui è stato assunto.

La visita medica può concludersi con un giudizio di:

  • idoneità alla mansione: il lavoratore può svolgere le sue funzioni;
  • idoneità alla mansione con prescrizioni o limitazioni: il lavoratore può eseguire la prestazione di lavoro ma deve rispettare determinate indicazioni (ad esempio, non può sollevare pesi superiori ad un certo numero di chili, deve garantire alternanza posturale, non deve fare turni notturni, etc.);
  • inidoneità temporanea: il lavoratore non può, per un certo periodo, svolgere le sue mansioni;
  • inidoneità permanente: il lavoratore è ormai inidoneo a compiere il proprio lavoro.

Inidoneità alla mansione: quali conseguenze?

Se il medico competente accerta una inidoneità temporanea alla mansione il datore di lavoro non può, per il periodo di tempo indicato nel giudizio, adibire il lavoratore alle mansioni per cui è stato giudicato inidoneo. Le alternative sono essenzialmente due:

  1. adibire temporaneamente il lavoratore a mansioni alternative;
  2. se non ci sono altri posti da assegnare al dipendente occorre procedere alla sospensione temporanea del rapporto di lavoro senza pagamento della retribuzione.

Quando, invece, l’inidoneità alla mansione è permanente, il datore di lavoro deve verificare se può ricollocare il dipendente in un altro posto di lavoro, adibendolo a funzioni appartenenti allo stesso livello di inquadramento e categoria legale di quelle svolte in precedenza, e se la ricerca dà esito negativo è possibile procedere al licenziamento per inidoneità alla mansione. Si tratta di una fattispecie di recesso determinata da motivi oggettivi poiché la decisione di licenziare il dipendente deriva da un fatto oggettivo: la sua inabilità permanente alla mansione per cui è stato assunto.

Licenziamento per inidoneità alla mansione: spetta il preavviso?

In generale, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al lavoratore spetta sempre il preavviso di recesso previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Questa regola si applica anche al licenziamento per inidoneità alla mansione.

C’è, però, un’ipotesi in cui il preavviso non spetta. La Cassazione [3], infatti, ha ribadito anche di recente che in caso di licenziamento per inidoneità del dipendente a svolgere qualsiasi attività lavorativa non spetta il preavviso poiché lo scioglimento del contratto deriva dall’impossibilità definitiva del lavoratore di svolgere qualsiasi prestazione e dalla conseguente impossibilità totale di proseguire il rapporto di lavoro.

Ne deriva che, in questa situazione specifica, non sarebbe possibile per il datore di lavoro mantenere in servizio il lavoratore poiché il medico non ha semplicemente accertato la sua inidoneità alla mansione specifica ma la totale inabilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro. Gli Ermellini hanno, così, respinto il ricorso presentato dagli eredi di un dipendente dei Monopoli di Stato che era stato licenziato senza preavviso dopo che la commissione medica che aveva visitato il lavoratore aveva riconosciuto una sua condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità.


note

[1] Art. 2087 cod. civ.

[2] Art. 41, D.lgs. 81/2008.

[3] Cass. n. 9556/2021.


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