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Risarcimento danni da querela infondata

16 Agosto 2021 | Autore:
Risarcimento danni da querela infondata

Archiviazione della denuncia e assoluzione dell’imputato: quando spetta il risarcimento e il rimborso spese per querela temeraria?

La querela è un atto tanto importante quanto facile da presentare: basta recarsi presso le autorità e sostenere, anche oralmente, di aver subito un reato. La semplicità con cui la legge consente alle persone di denunciare un crimine conduce a volte all’abuso di tale importantissimo mezzo, il quale dovrebbe essere riservato solamente alla segnalazioni serie. Ecco perché nei tribunali italiani si assiste sempre più spesso al rigetto della notizia di reato per insussistenza della stessa. Cosa accade in questi casi? La persona ingiustamente segnalata alle autorità può ottenere il risarcimento dei danni da querela infondata?

Sin d’ora, possiamo anticipare una risposta a questo quesito, affermando che all’archiviazione di una querela non corrisponde, in automatico, il diritto al risarcimento dei danni a favore del querelato. Anzi, difficilmente il falso accusato potrà ottenere un ristoro economico, a meno che non si sia integrato il reato di calunnia o il processo penale non sia terminato con un’assoluzione piena. Solo in tali circostanze sarà possibile rivalersi sul querelante. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme come si può ottenere il risarcimento danni da querela infondata.

Querela: quando è infondata?

Una querela può definirsi infondata quando l’accusa in essa contenuta sia falsa o non provata:

  • nel primo caso, la querela è infondata perché il querelato non ha commesso alcun illecito penale;
  • nel secondo, invece, perché il procedimento non ha condotto alla dimostrazione adeguata (al di là di ogni ragionevole dubbio) dell’effettiva responsabilità penale del soggetto accusato.

Querela: archiviazione e assoluzione

L’infondatezza della querela è in genere sancita dall’archiviazione avanzata dal magistrato del pubblico ministero che si occupa delle indagini.

A seguito della querela, la Procura territorialmente competente inaugura il procedimento penale con la fase delle indagini preliminari.

La legge conferisce al pm un determinato lasso di tempo (sei mesi, prorogabili per altri due semestri) per svolgere tutte le investigazioni necessarie a dimostrare la fondatezza della notizia di reato contenuta nella querela.

Se, al termine delle indagini, il pubblico ministero ritiene infondata la notizia di reato perché gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio [1], avanza al giudice richiesta di archiviazione.

Ciò accade quando il materiale raccolto nel corso delle indagini non reggerebbe l’urto di un processo; se si andasse avanti, l’indagato verrebbe assolto in dibattimento o, addirittura, il giudice dell’udienza preliminare si pronuncerebbe con sentenza di non luogo a procedere.

Insomma: la richiesta di archiviazione suona come la bocciatura della querela da parte del pubblico ministero.

L’infondatezza della querela potrebbe però emergere anche successivamente, al termine del processo penale o dopo l’udienza preliminare. In questo caso, è il giudice che, tramite sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, sancisce l’infondatezza della querela.

Come vedremo di qui a un istante, è proprio in questo caso, e non in quello di archiviazione, che è possibile chiedere direttamente al giudice il risarcimento danni da querela infondata.

Querela infondata: quando c’è risarcimento?

Nel caso di querela infondata, il querelato può chiedere il risarcimento dei danni solamente se:

  • ricorrono gli estremi della calunnia;
  • c’è stata assoluzione con formula piena.

Analizziamo entrambi i casi.

Querela infondata e risarcimento per calunnia

La calunnia è il delitto che commette colui che denuncia alle autorità qualcuno che sa invece essere innocente [2].

La querela infondata può dunque rappresentare una calunnia, soltanto però se il querelante ha agito con dolo, cioè con la piena consapevolezza di denunciare alle autorità una persona innocente. Solamente in questo caso, una volta appurata l’infondatezza della querela (con archiviazione o sentenza di assoluzione), la persona ingiustamente querelata potrà sporgere a propria volta denuncia per calunnia e, nell’ambito del procedimento penale intrapreso per questo reato, costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni.

Querela infondata: quando c’è risarcimento danni?

La querela infondata può comportare l’obbligo di pagare il risarcimento dei danni al querelato, oltre a dovergli rimborsare le spese legali che ha dovuto sostenere per difendersi in giudizio. È ciò che accade quando l’infondatezza della querela sia stabilita direttamente dal giudice con sentenza. In queste circostanze, si parla di querela temeraria.

Secondo la legge, con la sentenza di non luogo a procedere (in udienza preliminare) oppure di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante:

  • al pagamento delle spese del procedimento;
  • quando ne è fatta domanda, al rimborso delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto;
  • se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni all’imputato che ne abbia fatto domanda [3].

In pratica, la denuncia palesemente infondata può condurre all’assoluzione dell’accusato e, contemporaneamente, alla condanna del querelante a ben tre tipi di pagamento: spese del procedimento, spese sostenute dall’imputato e risarcimento a favore di quest’ultimo.

La condanna al risarcimento dei danni è tuttavia subordinata a tre condizioni:

  • si tratti di reato procedibile a querela;
  • vi sia espressa richiesta avanzata dal querelato;
  • sia stata accertata la colpa grave del querelante.

Sussiste la colpa grave del querelante quando questi abbia denunciato l’imputato senza tener conto della possibilità che potesse essere completamente innocente. Si tratta dunque delle ipotesi di querela sporta “a cuor leggero”, senza mettere in conto le conseguenze del proprio gesto.

La differenza con la calunnia è che, mentre in questo caso la querela è sporta con dolo, nell’ipotesi di risarcimento in esame occorre la colpa grave, cioè la grave imprudenza e avventatezza del querelante.

Infine, va ricordato che il risarcimento per querela infondata o temeraria spetta solo nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso: ogni altra formula di proscioglimento (prescrizione, improcedibilità, ecc.) non darebbe diritto a nessun tipo di ristoro.


note

[1] Art. 125 disp. att. cod. proc. pen.

[2] Art. 368 cod. pen.

[3] Artt. 427 e 542 cod. proc. pen.

Autore immagine: canva.com/


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