Niente appello: non sempre è dovuto il risarcimento del danno.
L’avvocato che non impugna la sentenza di primo grado nei termini previsti dal codice di procedura civile [1] non deve risarcire i danni al cliente, a meno che quest’ultimo non dimostri al giudice che, se l’appello fosse stato tempestivamente proposto, il giudizio avrebbe avuto un esito favorevole (in base a un criterio probabilistico) per la parte interessata.
È il principio di recente affermato dal Tribunale di Trento [2] che segue la scia interpretativa secondo cui il legale ha una responsabilità professionale verso il proprio cliente solo se, qualora non fosse stato negligente, la causa avrebbe presumibilmente preso una piega diversa.
Insomma, come più recentemente chiarito dalla Cassazione [3], per quantificare il risarcimento dovuto dall’avvocato che non ha svolto correttamente il proprio mandato, il giudice deve verificare il danno ipotizzando come sarebbero andate le cose per l’assistito se il legale fosse stato ligio al dovere.
note
[1] In caso di appello: 30 giorni dalla notifica della sentenza all’avvocato; in caso di omessa notifica, 6 mesi (+45 giorni se tali sei mesi cadono nel periodo tra il primo agosto e il 15 settembre). In caso di ricorso per cassazione: 60 giorni dalla notifica della sentenza all’avvocato; in caso di omessa notifica, 6 mesi (+45 giorni se tali sei mesi cadono nel periodo tra il primo agosto e il 15 settembre).
[2] Trib. Trento sent. n. 783/2013.
[3] Cass. sent. n. 6347/2014.
Autore immagine: 123rf.com