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Licenziamento per cessazione attività: è legittimo?

16 Agosto 2021
Licenziamento per cessazione attività: è legittimo?

Il datore di lavoro che decide di chiudere l’impresa può licenziare i dipendenti anche se l’attività aziendale prosegue per un breve periodo.

Hai ricevuto una lettera di licenziamento per cessazione attività? Hai saputo che, dopo la chiusura del rapporto di lavoro, l’impresa è rimasta attiva per qualche settimana? Vuoi sapere se questo fatto determina l’illegittimità del licenziamento? Rientra nella libertà d’impresa la decisione dell’imprenditore di chiudere la saracinesca e cessare l’attività aziendale. In questo caso, spesso, il datore di lavoro decide di chiudere anche i rapporti di lavoro e di procedere al licenziamento per cessazione attività: è legittimo?

Non ci sono dubbi sulla legittimità del recesso per chiusura dell’azienda e, di recente, la Cassazione ha specificato che la prosecuzione temporanea dell’attività aziendale non rende, di per sé, illegittimo il recesso. Ma andiamo per ordine.

Licenziamento per cessazione attività: cosa si intende?

Se hai ricevuto una lettera di licenziamento individuale per cessazione attività ti stai sicuramente chiedendo se questa tipologia di recesso è legittima e cosa puoi fare per tutelare i tuoi diritti. In linea generale, occorre premettere che, nel nostro ordinamento, il datore di lavoro può procedere al licenziamento di un dipendente solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo [1].

Più nel dettaglio, il recesso del datore di lavoro può essere la conseguenza di:

  • un grave inadempimento del lavoratore: in questo caso, siamo in presenza di un licenziamento disciplinare;
  • motivi organizzativi, tecnici e produttivi: in questo caso, si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In particolare, questa seconda tipologia di recesso viene adottata dall’impresa quando una scelta organizzativa fa saltare uno o più posti di lavoro.

Ad esempio, in caso di riorganizzazione, l’azienda potrebbe decidere di dismettere un settore produttivo e i relativi posti di lavoro diverrebbero dunque in esubero. Lo stesso accade quando l’imprenditore, per una sua scelta discrezionale che rientra nella libertà di iniziativa economica [2], decide di chiudere l’attività aziendale. In tale ipotesi, tutti i lavoratori sono in esubero poiché la cessazione dell’attività è totale.

Licenziamento per cessazione attività: è legittimo?

I licenziamenti determinati da motivi economici e organizzativi sono legittimi se:

  • il fatto posto alla base del recesso è reale;
  • non è possibile ricollocare il dipendente in altro posto di lavoro;
  • la scelta del dipendente da licenziare rispetta il principio di buona fede.

Nel caso del licenziamento per cessazione dell’attività aziendale l’unico reale requisito che deve sussistere è il primo visto che ricollocare il lavoratore è impossibile, stante la chiusura totale dell’impresa e non si pone il problema di rispettare i criteri di scelta poiché tutti i dipendenti vengono licenziati.

Ma cosa succede se il datore di lavoro, dopo aver inviato la lettera licenziamento per cessazione attività continua a lavorare? La Cassazione [3] si è occupata di recente della questione. Una lavoratrice, addetta ad un negozio di giocattoli, era stata licenziata per l’imminente chiusura del punto vendita ma aveva impugnato il recesso affermando che alcuni lavoratori erano rimasti in servizio per qualche tempo per terminare l’inventario.

Gli Ermellini, confermando quanto già deciso dai giudici di merito, hanno ritenuto legittimo il licenziamento poiché il fatto che alcuni dipendenti siano stati mantenuti in servizio per il compimento delle pratiche relative alla cessazione non rende illegittimo il recesso datoriale.

Licenziamento per cessazione attività: cosa fare?

Da quanto abbiamo detto emerge che i margini per impugnare un licenziamento per chiusura attività aziendale sono molto stretti. Se, però, il lavoratore ha le prove che l’attività non è realmente cessata può impugnare il licenziamento. A tal fine, è necessario seguire i seguenti passaggi:

  1. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera di recesso occorre inviare al datore di lavoro l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ossia, una lettera con cui si contesta la legittimità del provvedimento datoriale;
  2. entro i successivi 180 giorni occorre depositare, tramite un avvocato, un ricorso presso il giudice del lavoro.

Il giudice, sulla base dei fatti e degli argomenti giuridici riportati dalle parti, accerterà se il licenziamento è legittimo o meno e, in caso di illegittimità, condannerà il datore di lavoro a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro o a corrispondergli una indennità risarcitoria.

Inoltre, il lavoratore licenziato per chiusura aziendale può chiedere all’Inps l’erogazione dell’indennità di disoccupazione Naspi se, oltre ad aver perso il lavoro, è anche in possesso dei requisiti previsti per l’accesso a questo beneficio (13 settimane di contributi previdenziali nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima del licenziamento).


note

[1] Artt. 1 e 3 L. 604/1966.

[2] Art. 41 Cost.

[3] Cass. n. 9820 del 14.04.2021.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 novembre 2020 – 14 aprile 2021, n. 9820

Presidente Della Torre – Relatore Patti

Fatti di causa

Con sentenza 22 (notificata il 29) novembre 2018, la Corte d’appello di Trento rigettava l’appello proposto da V.M. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua impugnazione del licenziamento intimatole il 14 novembre 2016 dalla datrice C.R. , titolare della ditta individuale Giochi Creativi, per giustificato motivo oggettivo.

A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva l’interpretazione del Tribunale di inequivoca manifestazione, nella lettera di licenziamento, della volontà datoriale di recesso per cessazione dell’attività, in effetti risultata; essendo irrilevante che essa (peraltro neppure oggetto di specifica indicazione nella lettera, piuttosto contenente quella del rapporto al 31 dicembre 2016) si fosse verificata alcuni giorni dopo e così pure che si fossero poi svolte le operazioni di inventario, evidentemente non riconducibili a quella tipica di esercizio.

Con atto notificato il 28 gennaio 2019, la lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la datrice resisteva con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., per l’erronea interpretazione giudiziale della lettera datoriale del 14 novembre 2016 come intimazione di licenziamento, alla stregua di manifestazione di una volontà attuale anziché di mera intenzione, secondo quella comune delle parti, anche tenuto conto della pendenza di trattative della titolare della ditta con le due dipendenti per conferire l’azienda in una costituenda società con le stesse (partecipata al 50% dalla datrice e al 50% dalle due dipendenti).

Esso è inammissibile.

Innanzi tutto, il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in assenza di trascrizione nè di specifica indicazione della sede di produzione della lettera oggetto della contestata interpretazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 18 settembre 2017, n. 21554; Cass. 3 maggio 2019, n. 11599).

Esso poi censura l’interpretazione del documento da parte della Corte territoriale, senza neppure un’enunciazione dei canoni ermeneutici contrattuali violati (pure applicabili agli atti unilaterali, come il recesso in questione, a norma dell’art. 1324 c.c.), nè tanto meno specificazione delle ragioni nè del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), con la singolare invocazione del canone della comune intenzione delle parti in riferimento ad un atto unilaterale, come detto.

D’altro canto, la Corte trentina ha pure fornito un’interpretazione del testo assolutamente plausibile, insindacabile in sede di legittimità, in quanto indagine di fatto riservata al giudice di merito congruamente argomentata (per le ragioni esposte al secondo capoverso di pg. 8 della sentenza), sicché la ricorrente ha ad essa meramente contrapposto la propria, con altro profilo di insindacabilità in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254), anche consistendo l’oggetto della censura, in sostanza, in una contestazione del risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891).

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e L. n. 300 del 1970, art. 18, per inesistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, intimato per cessazione dell’attività al 31 dicembre 2016, invece proseguita oltre ed anzi mai di fatto cessata, ma soltanto sospesa, nell’attuale verificata mancanza di cancellazione della ditta dal registro delle imprese.

Esso è parimenti inammissibile.

Non si configura il vizio di violazione di legge denunciato, posto che la censura non consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo, che è stato pure esattamente risolto; ed infatti, nel caso in cui sia accertata la totale cessazione dell’attività imprenditoriale da parte del datore di lavoro, la legittimità del licenziamento intimato ai lavoratori per giustificato motivo oggettivo non è esclusa nè dal fatto che lo stabilimento sede dell’impresa non sia stato immediatamente alienato o altrimenti dismesso, rimanendo però nella disponibilità dell’imprenditore come mera entità non funzionante, nè dal fatto che uno o pochi altri dipendenti siano stati mantenuti in servizio per il compimento delle pratiche relative alla cessazione, non essendo sindacabili nel quadro della libertà d’iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost., le ragioni dei licenziamenti dovuti a cessazione dell’attività (Cass. 24 settembre 2010, n. 20232).

Nel caso di specie, la ricorrente ha piuttosto dedotto un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non sussistente: sicché, la censura consiste in una contestazione dell’accertamento di fatto della Corte territoriale di cessazione dell’attività di impresa, ai fini della verificata sussistenza del giustificato motivo oggettivo, congruamente argomentata (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 9 al penultimo di pg. 10 della sentenza).

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 3 Cost., per la negata compensazione delle spese di giudizio, benché richiesta dalla lavoratrice, quale parte debole destinataria di un favor nelle controversie di lavoro, infatti osservato in altra controversia, posta la lesione del principio di uguaglianza da un tale difforme applicazione giurisprudenziale.

Esso è infondato.

Occorre premettere che ogni statuizione del giudice di merito relativa alle spese del giudizio (inclusa quella di compensazione tra le parti) sia insindacabile in sede di legittimità, con il solo limite che esse non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421).

La Corte territoriale ha fatto una corretta applicazione del principio di soccombenza, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni (altre, rispetto “al caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimentì, secondo il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, conv. con mod. in L. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis, alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale in parte qua da Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77), non ravvisabili in quelle genericamente dedotte dalla ricorrente, tanto meno integranti violazione del principio di uguaglianza, in riferimento a diversa statuizione giudiziale sulle spese in differenti controversie.

Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la statuizione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.


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