Genitori divorziati: chi decide la scuola del figlio?


La giurisprudenza tende a privilegiare l’istruzione pubblica in quanto è più idonea a garantire al minore un’educazione liberale.
Hai divorziato dal tuo ex marito e il giudice vi ha concesso l’affido condiviso del vostro bambino di 5 anni. Fino a poco tempo fa, avete collaborato senza grossi problemi, ma adesso che lui ha conosciuto un’altra donna le cose sono cambiate e discutete su qualsiasi cosa. In particolare, non siete d’accordo sull’istituto scolastico che il bambino dovrà frequentare a partire dal prossimo anno. In questo articolo parleremo dei genitori divorziati: chi decide la scuola del figlio?
Se il giudice ha optato per il regime di affidamento condiviso, la mamma e il papà dovranno prendere insieme tutte le decisioni più rilevanti nell’interesse del minore. In caso di contrasto, non resta che ricorrere al tribunale che dovrà dirimere la questione e fare ciò che è più giusto per il bambino. Va detto, tuttavia, che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario privilegia la scuola pubblica e l’importanza della continuità didattica.
Solo in caso di problemi di apprendimento o altre fragilità personali, allora sarà più opportuna l’istruzione privata. L’argomento ti interessa? Allora mettiti comodo e prosegui nella lettura.
Indice
Genitori divorziati: a chi vengono affidati i figli?
Se marito e moglie scelgono di porre fine alla loro unione in modo definitivo, dapprima con la separazione e successivamente con il divorzio, dovranno fare i conti con la presenza di eventuali figli minori. Anche se non si è più sposati, infatti, la coppia deve occuparsi dei propri bambini, quindi provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione degli stessi.
Il giudice deve valutare la possibilità che i minori siano affidati ad entrambi i genitori (cosiddetto affidamento condiviso) oppure, in alternativa, ad uno solo di essi (in tal caso, si parla di affidamento esclusivo). Il criterio che deve guidare tale scelta è esclusivamente l’interesse del figlio e il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la mamma che con il papà e di conservare rapporti anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice poi dovrà anche stabilire i tempi e le modalità dell’esercizio del diritto di visita.
Genitori divorziati: chi decide la scuola del figlio?
Partiamo da un esempio.
Marco e Giulia sono divorziati e hanno l’affido condiviso del loro figlio Paolo di 14 anni. Il giudice ha disposto il collocamento prevalente del ragazzino presso la mamma, mentre il papà potrà vederlo due pomeriggi a settimana e tenerlo presso di sé due weekend al mese. Quando arriva il momento di decidere quale liceo far frequentare a Paolo, il padre si ostina per iscriverlo in una scuola internazionale in modo che impari bene le lingue. La madre, invece, ritiene la spesa eccessiva e si impunta per mandare il figlio ad una scuola pubblica.
Ebbene, come ti ho già spiegato poc’anzi, i genitori devono prendere insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, cioè quelle che incidono prevalentemente sullo sviluppo della sua personalità. Una di queste è la scelta della scuola (pubblica, paritaria, privata, italiana, internazionale, ecc.), in grado di influenzare la crescita e l’educazione del minore e, spesso, fonte di scontri tra i genitori.
L’accordo, quindi, è indispensabile per decidere la scuola del figlio, a meno che non sussista un affidamento esclusivo rafforzato oppure una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. In questi casi, infatti, ogni scelta viene assunta autonomamente dal genitore affidatario.
Cosa accade, però, se la mamma e il papà non riescono a trovare un’intesa sulla questione? In tal caso, l’unica soluzione è quella di rivolgersi al giudice, il quale deve fissare un’udienza durante la quale i genitori e il minore (se ha compiuto 12 anni) verranno ascoltati al fine di trovare insieme una soluzione che vada bene per tutti, ma soprattutto per il bambino. Se il tentativo fallisce e non si riesce a trovare un punto di incontro, allora sarà il giudice a decidere nell’interesse del minore.
È chiaro che se poi un genitore insiste nel far frequentare al figlio una determinata scuola, ad esempio quella privata, toccherà a lui sostenere tutte le spese.
La scuola pubblica e la continuità didattica dei figli
Va detto, comunque, che la giurisprudenza privilegia la scuola pubblica perché «espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione» [1], quindi più idonea per offrire un’educazione liberale e pluralista.
La scuola privata, invece, sarà una scelta prioritaria laddove il bambino presenti dei problemi di apprendimento, di inserimento sociale oppure abbia alcune fragilità personali. In tal caso, infatti, si deve privilegiare l’istituto più adatto per il minore.
Inoltre, la giurisprudenza sostiene l’importanza di garantire al figlio una certa continuità didattica. In parole povere, se il bambino ha iniziato gli studi in una determinata scuola è bene non interrompere il ciclo e fargli proseguire la carriera scolastica in quell’istituto, prima di considerare un eventuale cambiamento e, quindi, un trasferimento altrove.