Quali sono le condizioni per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti?
La generalità dei lavoratori dipendenti ha diritto, nell’ipotesi in cui si verifichi la perdita involontaria dell’impiego all’indennità di disoccupazione Naspi: si tratta di una prestazione previdenziale a sostegno del reddito, d’importo massimo pari a 1.335,40 euro mensili [1] (valore 2021), che può accompagnare il lavoratore fino a un massimo di 2 anni.
Ma quali sono i requisiti della disoccupazione Naspi? Innanzitutto, bisogna evidenziare che non tutti i lavoratori subordinati ne hanno diritto: sono esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, che ricevono però l’indennità di disoccupazione agricola; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, che hanno diritto a benefici differenti. Niente Naspi anche per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, nonché per i lavoratori titolari dell’assegno ordinario di invalidità (assimilato ai trattamenti pensionistici), a meno che non optino per la disoccupazione.
Tra i lavoratori dipendenti aventi diritto all’indennità sono invece compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato ed i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
I requisiti per la Naspi riguardano sia la causa di cessazione dell’impiego, che la contribuzione accreditata e le giornate lavorate nei 12 mesi che precedono la disoccupazione: quest’ultimo requisito, tuttavia, non è applicato dal 23 marzo al 31 dicembre 2021 [2]. Ma procediamo con ordine.
Indice
Perdita involontaria del lavoro
Il primo requisito per aver diritto alla Naspi è il possesso dello stato di disoccupazione a seguito della cessazione involontaria dell’impiego.
Più precisamente, l’indennità di disoccupazione è riconosciuta a seguito di:
- licenziamento, anche per giusta causa o disciplinare (qualora non si applichino le ipotesi di divieto di licenziamento, temporaneamente in vigore in base alla normativa emanata a seguito dell’emergenza Covid);
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta;
- dimissioni per giusta causa o rassegnate dalla lavoratrice madre nel periodo tutelato;
- conciliazione volontaria agevolata a seguito di licenziamento;
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore, al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza, o mediamente raggiungibile in 80 minuti ed oltre con i mezzi di trasporto pubblici;
- cessazione del contratto a termine;
- cessazione a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato da almeno un’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; in questo caso, difatti, non si applicano le preclusioni e le sospensioni dei licenziamenti temporaneamente in vigore; l’accesso alla Naspi è ammesso, nel dettaglio, fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo [3].
Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione è riconosciuto se il lavoratore:
- ha perso involontariamente l’impiego;
- dichiara telematicamente al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (Siu), la propria immediata disponibilità (Did) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro previste nel patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso il centro per l’impiego competente
Contributi per il diritto alla disoccupazione Naspi
Per ottenere la Naspi, sono richieste 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione. Ma quali contributi sono validi per il diritto alla disoccupazione?
Sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta (anche se non versata, in base al principio di automaticità delle prestazioni) una retribuzione non inferiore ai minimali retributivi settimanali previsti per legge.
Nel dettaglio, sono utili:
- i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione [4];
- i contributi per congedo parentale, purché i periodi di astensione facoltativa risultino regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati con l’Italia;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio fino agli 8 anni di età, nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare.
Non si considerano utili:
- i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- i periodi di malattia e infortunio, nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
- i periodi di cassaintegrazione con sospensione dell’attività a zero ore;
- i periodi di assenza per permessi e congedi Legge 104.
Questi periodi devono essere neutralizzati, cioè “saltati” nel conteggio “a ritroso” della contribuzione utile, in quanto ininfluente: in sostanza, la neutralizzazione dei periodi non utili alla Naspi determina un ampliamento del quadriennio di riferimento.
Giornate di lavoro per il diritto alla disoccupazione Naspi
Per ottenere la Naspi, sono inoltre richieste 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il periodo di 12 mesi può essere ampliato nel caso in cui si verifichino i seguenti eventi, in misura pari alla durata degli eventi stessi:
- malattia e infortunio sul lavoro, nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
- cassaintegrazione con sospensione dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi legge 104;
- maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione;
- congedo parentale, purché regolarmente indennizzato e intervenuto in costanza di rapporto di lavoro.
Il requisito delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti non deve essere verificato in relazione al periodo che va dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, come stabilito dal decreto Sostegni [2].
Entro quando va richiesta la disoccupazione Naspi?
La domanda Naspi, a pena di decadenza dall’indennità, deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica (tramite sito web dell’Inps, call center dell’istituto o patronato) entro 68 giorni, che decorrono:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato, se la maternità risulta insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se risultano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione dell’eventuale vertenza sindacale o dalla data di notifica dell’eventuale sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal 38° giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:
- maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di sospensione è pari alla durata della maternità; il termine riprende a decorrere per la parte residua al termine dell’evento;
- malattia indennizzabile da parte dell’Inps o infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail, se l’infortunio o la malattia risultano insorti entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine dell’evento.
Per approfondire: Domanda Naspi.
Ammontare e durata della disoccupazione Naspi
La Naspi viene corrisposta ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni, quindi sino a un massimo di 24 mesi.
L’ammontare dell’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, se questa è inferiore a 1.227,55 euro (valore 2021).
Se superiore, l’indennità è pari al 75% di 1.227,55 euro, con un incremento del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.227,55 euro.
L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40 euro. L’importo è tagliato del 3% ogni mese, a partire dal 4° mese di fruizione (il decreto Sostegni bis prevede però la sospensione della decurtazione sino al 31 dicembre 2021).
Per i periodi di Naspi è accreditata la contribuzione figurativa dall’Inps.
note
[1] Circ. Inps 7/2021.
[2] Art. 16 DL 41/2021.
[3] Messaggio Inps 464/2020.
[4] Messaggio Inps 710/2018.
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salve ,vorrei sapere se con un lavoro tipo addeta pulizie con contratto a termine di ore40 0re mensili posso avere qualche agevolazione economica,grazie