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Differenza tra reperibilità e pronta disponibilità

17 Agosto 2021 | Autore:
Differenza tra reperibilità e pronta disponibilità

In quali casi il lavoratore reperibile o a disposizione del datore di lavoro ha diritto alla retribuzione?

È considerato orario lavorativo, di conseguenza è retribuito, qualsiasi periodo in cui il dipendente è al lavoro, a disposizione del datore, nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Accade spesso, però, che il lavoratore, in determinati orari, sia a disposizione del datore ma non svolga l’attività, ad esempio se è obbligato alla reperibilità. Ci si domanda se in questi casi il tempo a disposizione sia da considerare come orario di lavoro, nonché quale sia la differenza tra reperibilità e pronta disponibilità.

Il significato dei termini è molto simile ed è facile sbagliarsi. La legge [1] intende, con il termine disponibilità, l’obbligo in capo al lavoratore intermittente di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

La reperibilità, invece, si realizza attraverso l’assunzione dell’obbligo da parte del lavoratore di rendersi disponibile allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro. Si tratta di una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione lavorativa [2].

Attenzione, però, a non confondere la reperibilità e la disponibilità con la “pronta disponibilità” o “pronta reperibilità”: si tratta di appositi servizi, istituiti dal datore di lavoro nell’ambito delle aree di pronto intervento, in relazione alle esigenze organizzative che si intendono soddisfare, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo applicato.

Se la contrattazione collettiva nazionale non prevede e non disciplina in alcun modo l’istituto della “pronta disponibilità”, il datore di lavoro non può autonomamente introdurla e prevedere la corrispondente indennità [3].

Come funziona la disponibilità?

La cosiddetta clausola di disponibilità consiste nell’obbligo, per il lavoratore intermittente (vedi Contratto di lavoro intermittente), di rispondere alla chiamata o accettare la richiesta del datore di lavoro.

Ricordiamo che attraverso il contratto di lavoro intermittente, o a chiamata, che può essere sia a tempo indeterminato che a termine, il lavoratore dipendente si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo.

Il lavoratore a chiamata deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, lo stesso trattamento economico (cioè la stessa retribuzione) e normativo rispetto al lavoratore di pari livello.

Il lavoratore non è remunerato nei periodi in cui non svolge l’attività, a meno che non abbia concordato la disponibilità col datore di lavoro, cioè l’obbligo di rispondere alla chiamata: in questo caso, ha diritto all’indennità di disponibilità. Il preavviso di chiamata del lavoratore non può essere inferiore a un giorno lavorativo.

Il rifiuto ingiustificato opposto dal lavoratore di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.

Come funziona la reperibilità?

La reperibilità consiste nell’assunzione dell’obbligo, da parte del lavoratore, di rendersi disponibile allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro.

La reperibilità può essere attiva, qualora si verifichi lo svolgimento della prestazione lavorativa, in caso contrario passiva. Ma la reperibilità è indennizzata in entrambi i casi, oppure soltanto nelle ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a svolgere l’attività?

La retribuzione dei periodi di reperibilità dipende da molteplici fattori:

  • dai tempi di risposta del lavoratore di fronte alla chiamata;
  • dalle conseguenze previste in caso di ritardato o mancato intervento in caso di chiamata;
  • dalla necessità di indossare un abbigliamento tecnico per il lavoro;
  • dalla disponibilità di una vettura di servizio per raggiungere il luogo dell’intervento;
  • dalla collocazione temporale e dalla durata del periodo di reperibilità;
  • dalla probabile frequenza degli interventi.

Ad esempio, il servizio di guardia medica con obbligo di presenza fisica sul luogo di lavoro deve essere computato nell’orario lavorativo, mentre il servizio di mera reperibilità non rientra nell’orario di lavoro se non per il tempo in cui comporta l’effettiva prestazione lavorativa [4].

In generale, il periodo di reperibilità costituisce comunque orario di lavoro se i vincoli imposti al lavoratore sono tali da limitare in modo oggettivo e significativo la facoltà:

  • di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti;
  • di dedicare questo tempo ai propri interessi.

Quando è corrisposta l’indennità di reperibilità?

L’indennità di reperibilità è:

  • corrisposta a fronte dell’assunzione dell’obbligo di reperibilità;
  • aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione;
  • stabilita dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinata dalle parti o, in difetto, dal giudice.

A fronte della reperibilità spetta il riposo compensativo?

Se la reperibilità passiva, cioè senza lo svolgimento dell’attività, cade in un giorno festivo o durante il riposo settimanale, il dipendente non ha automaticamente diritto al riconoscimento di un riposo compensativo, perché:

  • il riposo del lavoratore è limitato, ma non escluso del tutto;
  • la reperibilità è già economicamente compensata attraverso l’indennità aggiuntiva.

Solo se il dipendente riesce a provare che la messa in disponibilità, non seguita dal riposo compensativo, ha in concreto provocato un pregiudizio alla sua salute psico-fisica, può aver diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

La reperibilità è compatibile col riposo giornaliero?

I lavoratori dipendenti hanno diritto, nella generalità dei casi, a un riposo giornaliero minimo di 11 ore. In relazione a questo riposo obbligatorio, il regime di reperibilità è stato equiparato alle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata: di conseguenza, il riposo giornaliero non va fruito in modo consecutivo, ma cumulativo.

Come funziona la pronta disponibilità?

La pronta disponibilità, o pronta reperibilità, consiste, in sostanza, in un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale il lavoratore deve poter raggiungere, su richiesta, il luogo in cui svolgere la prestazione, entro un termine specifico.

Il servizio svolto in regime di pronta disponibilità è considerato, nella sua integralità, come orario di lavoro: in sostanza, sono considerate alla stregua delle ore lavorate sia le ore in cui si è in attesa delle chiamate, che le ore di operatività [5].


note

[1] Art. 16 D.lgs. 81/2015.

[2] Cass. 19936/2015.

[3] RAL_1242_Orientamenti Applicativi.

[4] Corte giustizia UE sent. 303/2000.

[5] Art.2, punto 1, direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Autore immagine: 123rf.com


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