Fallimento anche per debiti fiscali non scaduti e perdite di esercizio


Lo stato di insolvenza prescinde dall’esigibilità del credito.
La società può essere dichiarata fallita per debiti fiscali non ancora scaduti e soprattutto quando ha continue perdite di esercizio. Il chiarimento proviene da una sentenza di ieri della Cassazione [1] che, di certo, non farà dormire sonni tranquilli a chi ha debiti con Equitalia o, comunque, con il fisco.
Il fatto che i crediti non siano ancora esigibili (ossia scaduti) non toglie che l’imprenditore possa subire la sentenza dichiarativa di fallimento sempre che sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi (leggi, a riguardo, “Fallimento: presupposti per essere dichiarati falliti”).
Secondo la Corte, la verifica dello stato d’insolvenza prescinde dall’indagine sull’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore. Tant’è che la qualità di creditore, necessaria per legittimare il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, anche se non necessariamente certo (per esempio, se contestato), liquido (se ancora non esattamente determinato nel suo ammontare) ed esigibile (se, per esempio, soggetto a una condizione non ancora verificatasi).
Lo stato di insolvenza, presupposto per potersi dichiarare fallimento, è una situazione di impotenza economico-patrimoniale idonea a privare l’imprenditore della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti. Essa si può desumere da una serie di elementi di fatto: per esempio, l’infruttuoso tentativo del creditore istante di incassare gli assegni consegnatigli dalla società debitrice; l’ammissione del amministratore della società; ricorrenti perdite di esercizio nell’ultimo biennio; complesso di debiti, anche tributari, pur se non scaduti. Tutti questi indizi, valutati complessivamente, sono sufficienti a provare quella situazione di impotenza economica, prescindendo dall’indagine su esistenza ed esigibilità di ciascuno dei suddetti crediti.
note
[1] Cass. sent. n. 2566 del 10.02.2015.
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