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Reperibilità: quanto viene pagata?

17 Agosto 2021 | Autore:
Reperibilità: quanto viene pagata?

Indennità di reperibilità: qualora sia retribuita, qual è la paga per il lavoratore dipendente e a quali compensi ha diritto?

La reperibilità consiste nell’assunzione dell’obbligo, da parte del lavoratore, di rendersi disponibile allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro. La reperibilità può essere attiva, qualora si verifichi lo svolgimento della prestazione lavorativa, in caso contrario passiva. Ci si domanda, però, se la reperibilità sia indennizzata in entrambi i casi, oppure soltanto nelle ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a svolgere l’attività. In altri termini, la reperibilità quanto viene pagata?

Prima di rispondere a questa domanda, è bene spiegare in quali casi la reperibilità viene retribuita. Bisogna innanzitutto chiarire che, nella generalità dei casi, il periodo di reperibilità fa parte dell’orario di lavoro se i vincoli imposti al lavoratore sono tali da limitare in modo oggettivo e significativo la facoltà di gestire liberamente le tempistiche di inattività, nonché di dedicare questo tempo ai propri interessi. A tal fine, si è soliti distinguere anche tra reperibilità interna e quella esterna.

Nel primo caso, il lavoratore è chiamato ad essere reperibile presso la sede di lavoro ed il servizio si trasforma in una vera e propria attività lavorativa [1]. Per reperibilità esterna deve, invece, intendersi il servizio operato senza alcun vincolo di luogo: dato che la libertà del lavoratore non viene compromessa, il tempo a disposizione non può essere assimilato all’attività lavorativa.

Quando la reperibilità non limita le facoltà del lavoratore, non è retribuita. Questo, in pratica, avviene qualora la reperibilità consista nel mero obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, al di fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa [2].

L’indennità di reperibilità, nelle ipotesi in cui spetta, non deve essere assimilata alla normale retribuzione, ma deve essere considerata come un emolumento accessorio e aggiuntivo, corrisposto a fronte dell’assunzione dell’obbligo di reperibilità.

Com’è retribuita la reperibilità?

L’ammontare dell’indennità di reperibilità è stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinata dalle parti o, in difetto, dal giudice. Il lavoratore può aver diritto, oltre all’indennità di reperibilità, anche a un riposo compensativo.

Il riposo non spetta in automatico, qualora la reperibilità sia richiesta in una giornata festiva o durante il riposo settimanale: il lavoratore può comunque richiedere il risarcimento del danno subito, qualora riesca a provare in concreto che la disponibilità durante il riposo abbia arrecato un pregiudizio alla sua integrità psicofisica.

A fronte della reperibilità, possono essere riconosciuti anche dei compensi per il tempo di viaggio e dei rimborsi per l’utilizzo del mezzo pubblico o privato, nonché per la chiamata.

Il compenso per reperibilità deve essere, comunque, differenziato dal compenso per i casi di intervento, in cui l’attività lavorativa è effettivamente svolta.

Per comprendere meglio quanto spetta al lavoratore con obbligo di reperibilità, osserviamo le disposizioni di uno dei contratti collettivi che disciplina in modo maggiormente approfondito questi aspetti.

A quanto ammonta la reperibilità per i metalmeccanici?

Per quanto riguarda i lavoratori a cui si applica il Ccnl Metalmeccanica Industria, il contratto collettivo stabilisce che le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale [3].

Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta, salva diversa pattuizione aziendale.

Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende devono riconoscere al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento.

L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna (16 ore – giorno lavorato) della precedente tabella.

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda.

Viene riconosciuto un trattamento pari all’85% (trattamento per il tempo di viaggio) della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni:

  • per il periodo che intercorre dal momento della chiamata e sino al raggiungimento del luogo dell’intervento;
  • per il periodo necessario al successivo rientro.

Le ore di intervento effettuato, anche se “da remoto”, rientrano nel computo dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi; sono compensate con le maggiorazioni previste dal Ccnl Metalmeccanica Industria per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità sono comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

Per ogni chiamata da parte dell’azienda seguita da un intervento effettivo viene riconosciuto un compenso pari a 5 euro, che è aggiuntivo:

  • al compenso per reperibilità;
  • al trattamento economico per il tempo di viaggio;
  • alla retribuzione dovuta per la prestazione effettuata.

Spetta il rimborso delle spese di viaggio, secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto:

  • nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto;
  • nel caso in cui il dipendente sia autorizzato all’uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento.

note

[1] Corte di Giustizia Europea, causa C-151/2002.

[2] Cassazione sent. 19936/2015.

[3] Art.6 Ccnl Metalmeccanica Industria.

Autore immagine: 123rf.com


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