Il ricorso per fallimento, se revocato, può sempre essere riproposto


Buona la seconda istanza: dopo la revoca del primo fallimento, l’impresa può di nuovo tornare in mano al curatore.
Se sei scampato ad un fallimento, perché hai proposto reclamo e i giudici ti hanno dato ragione, non è detto che la tua azienda non possa nuovamente fallire. Infatti, la sentenza che revoca la prima dichiarazione di fallimento non è mai definitiva. Potrebbe infatti accadere che, dopo tale decisione, il creditore (o i creditori) proponga una nuova istanza di fallimento (adeguatamente motivata) che il tribunale dovrà quindi valutare e prendere in considerazione.
La precisazione viene da una recente sentenza della Cassazione [1].
La seconda istanza è pienamente legittima quando, a seguito della revoca, siano emersi nuovi e gravi elementi per i quali la procedura di fallimento sia inevitabile. Non esiste, infatti, alcuna norma che impedisca la presentazione di una seconda istanza di fallimento, basata su fatti rilevatori di insolvenza successivi a quelli del primo fallimento. E ciò vale anche se non è stato ancora chiuso il primo fallimento.
Nel caso in cui – si legge nella sentenza – sia stata revocata la dichiarazione di fallimento, ma non sia stato ancora emesso il decreto di chiusura della prima procedura fallimentare, la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata sulla prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa. Spetta al Tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato, nel frattempo, emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di ritenere esaminabile nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento.
note
[1] Cass. sent. n. 2673 dell’11.02.2015.
Autore immagine: 123rf com