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Controquerela: una guida

18 Agosto 2021 | Autore:
Controquerela: una guida

Accusa ingiusta: quando fare una denuncia per calunnia? Querela infondata: come chiedere il risarcimento direttamente al giudice?

Quando parliamo di controquerela intendiamo sostanzialmente riferirci a una denuncia per calunnia. In pratica, controquerelare una persona significa rispondere (per le vie legali) alla sua accusa infondata. Se Tizio ti incolpa di furto e, a seguito delle indagini, si scopre che sei totalmente estraneo ai fatti, la tua controquerela nei confronti di Tizio riguarderà appunto il delitto di calunnia. Il problema è che, affinché si integri questo reato, occorre che l’accusa infondata sia stata mossa da un soggetto pienamente consapevole della tua innocenza. Ecco perché, il più delle volte, la controquerela finisce per fare un buco nell’acqua. Con questo articolo ti offrirò una breve guida sulla controquerela, utile per evitare di attivare inutilmente la macchina della giustizia.

In altre parole, con il presente contributo ti spiegherò cos’è una controquerela e in quali casi occorre davvero farla. Inoltre, vedremo insieme qual è una valida alternativa alla controquerela nel caso in cui si venga assolti da un’accusa del tutto infondata. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: potrai trovare una valida guida alla controquerela che ti consentirà anche di comprendere come ottenere il risarcimento dei danni in caso di completa assoluzione.

Controquerela: cos’è?

Come anticipato in premessa, la controquerela è una querela sporta in risposta a un’altra precedente.

Detto in altri termini, la controquerela è la risposta a una denuncia che si ritiene infondata o, meglio ancora, che è stata dichiarata tale dall’autorità giudiziaria mediante archiviazione della notizia di reato oppure assoluzione dell’imputato.

Insomma: la controquerela non è altro che una denuncia per calunnia sporta nei riguardi di chi ha presentato alle autorità una denuncia falsa o infondata.

Querela infondata: cos’è?

Come appena detto nel precedente paragrafo, la controquerela è la risposta a una precedente denuncia che si è rivelata inconsistente. Quando una querela è infondata e, pertanto, può astrattamente giustificare una controquerela?

Sostanzialmente, possiamo dire che una querela è infondata quando l’accusa in essa contenuta è:

  • falsa, perché il querelato non ha commesso alcun illecito penale;
  • non provata, perché il procedimento non ha condotto alla dimostrazione adeguata (al di là di ogni ragionevole dubbio) dell’effettiva responsabilità penale del soggetto accusato.

Controquerela: quando può essere sporta?

Come regola, la controquerela può essere sporta solo quando la denuncia che giustifica la reazione è stata formalmente dichiarata infondata dalla giustizia. Ciò accade in due occasioni:

  • con l’archiviazione della denuncia;
  • con l’assoluzione dell’imputato ingiustamente accusato.

Nel primo caso, l’infondatezza della denuncia emerge già durante la fase delle indagini preliminari, allorquando il pubblico ministero, a seguito delle investigazioni, ritiene inutile andare avanti.

Nella seconda ipotesi, invece, l’infondatezza della denuncia viene dichiarata direttamente dal giudice che assolve con formula piena l’imputato.

Questi due atti, sancendo definitivamente l’infondatezza della notizia di reato, legittimano la “contromossa” del denunciato, il quale potrà quindi sporgere una controquerela nei riguardi del suo denunciante. Quale sarà il contenuto della controquerela? Conviene davvero farla? Scopriamolo insieme.

Controquerela: cos’è la calunnia?

Il più delle volte, la controquerela non è altro che una denuncia per calunnia, sporta in risposta a una falsa accusa.

Il reato di calunnia scatta ogni volta che qualcuno, con denuncia o querela, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria, incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente [1].

In pratica, affinché si integri il reato di calunnia non è sufficiente che la denuncia presentata alle autorità sia dichiarata infondata, ma c’è necessariamente bisogno che l’accusatore fosse pienamente consapevole dell’innocenza del denunciato.

In altre parole, il dubbio sulla colpevolezza altrui esclude in radice la calunnia, la quale invece presuppone la completa malafede di chi denuncia. Facciamo un esempio.

Tizio denuncia Caio per furto credendo di averlo visto commettere il fatto. In realtà, durante il processo si scopre che l’autore del furto era Sempronio. In questo caso, pur avendo intrapreso un procedimento contro un innocente, Tizio non rischia una denuncia per calunnia da parte di Caio, in quanto aveva denunciato quest’ultimo in buona fede.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della prova del dolo non è sufficiente la falsità della denuncia, occorrendo, invece, la dimostrazione che il denunciante abbia avuto la certezza dell’innocenza del denunciato, in quanto il mero errore o il semplice dubbio sulla colpevolezza di quest’ultimo esclude la presenza dell’elemento soggettivo.

Ugualmente, non si incorrerà nel delitto di calunnia nel caso di cattiva o falsa interpretazione di una norma: si pensi a colui che sporge denuncia per ingiuria, non sapendo che non costituisce più reato.

Riassumendo in parole semplici, perché si abbia calunnia è necessaria la certezza dell’innocenza dell’accusato; in tutti gli altri casi (quando, ad esempio, ci si trova in errore sul fatto costituente reato o sull’autore, oppure si ha un dubbio ragionevole sull’innocenza di questi) il delitto di calunnia non si integrerà e non vi sarà nessun rischio di essere contro denunciati per calunnia.

Controquerela: quando farla?

Alla luce di ciò che abbiamo appena illustrato possiamo trarre questa importante conclusione: una controquerela per calunnia può essere sporta solamente quando l’autorità giudiziaria abbia provato la falsità della denuncia e quest’ultima sia stata sporta con la volontà precisa di accusare un innocente che si sapeva essere tale.

In questa ipotesi, con la controquerela si potrà ottenere anche il risarcimento dei danni costituendosi parte civile nel processo intrapreso per calunnia.

Controquerela: quando non sporgerla?

Al di fuori del caso visto nel precedente paragrafo, una controquerela sarà perfettamente inutile tutte le volte in cui:

  • la denuncia, seppur infondata, è stata sporta in buona fede o, comunque, senza l’assoluta consapevolezza dell’innocenza altrui;
  • la denuncia è stata archiviata oppure l’imputato è stato assolto perché il reato si è prescritto oppure perché manca una condizione di procedibilità. In questi casi, infatti, l’autorità non può procedere oltre non perché l’accusa è falsa, ma per questioni meramente processuali.

Risarcimento per denuncia infondata

Come si è compreso, i margini per sporgere una controquerela sono davvero limitati: non è per niente facile provare la malafede di chi ha mosso l’accusa infondata.

Inoltre, c’è sempre il problema della prescrizione: se la falsità dell’accusa viene smascherata solamente in giudizio, è molto probabile che nel frattempo siano trascorsi molti anni dal fatto calunnioso, col rischio che il processo per controquerela vada prescritto.

Per tutti questi motivi, anziché agire con una controquerela, spesso è molto più semplice chiedere direttamente al giudice di liquidare i danni alla persona dichiarata innocente e assolta con formula piena.

Secondo la legge, con la sentenza di non luogo a procedere (in udienza preliminare) oppure di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante:

  • al pagamento delle spese del procedimento;
  • quando ne è fatta domanda, al rimborso delle spese sostenute dall’imputato;
  • se vi è colpa grave e ne è fatta domanda espressa, al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore dell’imputato [2].

In pratica, la denuncia infondata può condurre all’assoluzione dell’accusato e, contestualmente, alla condanna del querelante a tre tipi di pagamento: spese del procedimento, spese sostenute dall’imputato e risarcimento a favore di quest’ultimo.

C’è colpa grave del querelante quando questi abbia denunciato l’imputato senza tener conto della possibilità che potesse essere innocente. Si tratta dunque delle ipotesi di querela sporta con eccessiva leggerezza, senza mettere in conto le conseguenze del proprio gesto.

La differenza con la calunnia è che, mentre in questo caso la querela è sporta con dolo, nell’ipotesi di risarcimento occorre la colpa grave, cioè la grave imprudenza e avventatezza del querelante.

Infine, va ricordato che il risarcimento per querela infondata o temeraria spetta solo nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso: ogni altra formula di proscioglimento (prescrizione, improcedibilità, ecc.) non darebbero diritto a nessun tipo di ristoro.

Ugualmente, non si avrebbe diritto a nessun risarcimento nel caso di archiviazione della notizia di reato avanzata al termine delle indagini preliminari.


Una controquerela per calunnia può essere sporta solamente quando l’autorità giudiziaria abbia provato la falsità della denuncia e quest’ultima sia stata sporta con la volontà precisa di accusare un innocente che si sapeva esser tale.

note

[1] Art. 368 cod. pen.

[2] Artt. 427 e 542 cod. proc. pen.

Autore immagine: canva.com/


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