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Coppie di fatto: la registrazione all’anagrafe

18 Agosto 2021 | Autore:
Coppie di fatto: la registrazione all’anagrafe

Cosa cambia per una coppia non sposata se si registra all’ufficio anagrafico?

Negli ultimi venti anni, è sensibilmente calato il numero delle coppie che hanno deciso di sposarsi. Parallelamente, è aumentato il numero delle cosiddette coppie di fatto. Si tratta di coppie che, per i più disparati motivi, decidono di non contrarre matrimonio (né religioso, né civile) e di restare comunque uniti senza alcun vincolo legale. Oggi però le coppie di fatto possono registrarsi all’anagrafe.

Varie possono essere le ragioni che spingono donne e uomini a stare insieme senza sposarsi in chiesa o davanti all’ufficiale dello stato civile. Talvolta, non ci sono le condizioni economiche per poter serenamente pensare ad uno stabile futuro di coppia. Altre volte, si può trattare della volontà di non legarsi ad un’altra persona in modo stabile. In altri casi, possono esserci contrasti tra le famiglie di provenienza che impediscono di celebrare il matrimonio.

Considerato che il fenomeno delle coppie di fatto è ormai molto diffuso, la legge non ha potuto trascurarlo. In molti Paesi, Italia compresa, sono state emanate delle norme per attribuire alcuni diritti alle coppie non sposate. Nell’articolo che segue analizzeremo quali sono i diritti delle coppie di fatto registrate.

Coppia di fatto: come si fa la registrazione all’anagrafe?

Prima di verificare quali diritti spettano alle coppie non sposate che si registrano all’anagrafe, occorre capire cos’è e come si effettua questa registrazione.

Innanzitutto, va detto che la legge [1] concede taluni diritti:

  • alle coppie di fatto composte da persone dello stesso sesso o di sesso diverso;
  • anche se uno o entrambi i membri della coppia sono ancora legati da vincoli formali precedenti (cioè anche i separati possono registrarsi come coppia di fatto);
  • a condizione che entrambi i membri della coppia siano maggiorenni e capaci di intendere e volere e che non siano tra loro legati da rapporti di parentela o affinità (gli affini sono i parenti del proprio coniuge) o adozione e che non siano tra loro già uniti in matrimonio o da un’unione civile.

Detto questo, possiamo ora esaminare in dettaglio come deve essere effettuata la registrazione di una coppia di fatto.

Occorre che entrambi i membri della coppia sottoscrivano un’apposita dichiarazione anagrafica (sulla base dei modelli disponibili presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza).

In questa dichiarazione, i due conviventi dichiareranno di aver costituito una famiglia anagrafica e specificheranno che la famiglia è stata costituita perché la coppia è legata da un vincolo affettivo e dalla reciproca volontà di assistersi moralmente e materialmente.

Due persone di sesso diverso separate dai rispettivi coniugi possono registrarsi come coppia di fatto, mentre non possono registrarsi come coppia di fatto due persone che siano tra loro parenti (due cugini o uno zio e una nipote) o affini (la nuora ed il suocero o il genero e la nuora o due cognati).

La coppia di fatto si registra all’anagrafe comunale

I diritti delle coppie di fatto registrate

Quali sono i diritti della coppia di fatto registrata presso l’anagrafe del Comune di residenza? Ciascun partner può [2]:

  • essere ammesso ai colloqui in carcere con il convivente detenuto;
  • visitare, assistere e avere accesso alle informazioni personali in caso di ricovero o di malattia del partner in ospedali o strutture protette pubbliche, private o convenzionate;
  • essere indicato in forma scritta come rappresentante del partner, prima che questo diventi incapace di intendere e volere, per le decisioni da prendere in materia di salute (interventi, terapie, ecc.), per la donazione di organi, per le decisioni in materia di trattamento della salma, di disposizioni funerarie;
  • abitare nella casa di comune residenza dopo la morte del convivente per un minimo di due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni, fino ad un massimo di cinque anni (se ci sono figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto di abitare nella casa comune spetta per non meno di tre anni);
  • succedere al partner defunto come inquilino nel contratto di locazione in corso relativo alla casa di comune residenza;
  • godere del titolo di preferenza per “nucleo familiare” nelle graduatorie per ottenere alloggi di edilizia popolare;
  • partecipare agli utili dell’impresa familiare se il convivente vi presta stabilmente la sua opera;
  • godere del risarcimento del danno per la morte del partner causata da un fatto illecito di un terzo soggetto;
  • chiedere gli alimenti se cessa la relazione con il partner di fatto, se l’ex convivente si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (durata ed ammontare degli alimenti sono stabiliti dal giudice).

Il convivente di un’unione di fatto registrata ha diritto di continuare ad abitare nella casa comune


note

[1] L. n. 76/2016.

[2] L- n. 76/2016.


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