Archiviazione del procedimento penale


Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato: cos’è, come funziona e come fare opposizione?
La persona accusata di un crimine spera sempre di essere dichiarata innocente dal giudice; in questa maniera, eviterà ogni conseguenza della condanna, preservando la propria fedina penale. C’è tuttavia un altro modo per essere discolpati all’interno di un procedimento penale, ed è quello di ottenere l’archiviazione all’esito delle indagini preliminari. In tale ipotesi, l’indagato eviterà di andare a processo e, dunque, di doversi sottoporre a un giudizio che, con ogni probabilità, durerà anni. In questo articolo ci soffermeremo appunto sull’archiviazione del procedimento penale.
In un certo senso, l’archiviazione rappresenta l’anticipazione di ciò che avverrà se si dovesse andare in giudizio con una notizia di reato infondata o improcedibile. L’archiviazione, dunque, consente di evitare inutili rinvii a giudizio, ottenendo il duplice vantaggio di non appesantire inutilmente la macchina della giustizia e di risparmiare all’indagato le lungaggini processuali. Dall’altro canto, però, si pone la vittima del crimine, la quale ha interesse a proseguire. Ecco perché la legge ha messo a disposizione della persona offesa lo strumento dell’opposizione all’archiviazione. Se questi argomenti ti interessano e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona l’archiviazione del procedimento penale e com’è possibile proporre opposizione.
Indice
Archiviazione penale: cos’è?
L’archiviazione penale consiste nella richiesta, avanzata dal pubblico ministero al giudice, di non proseguire con le indagini in quanto la notizia di reato non può essere perseguita per legge.
In altre parole, l’archiviazione comporta la fine del procedimento penale in quanto il pm ritiene che non sia possibile andare a giudizio.
Richiesta di archiviazione: quand’è avanzata?
Per legge [1], il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
In pratica, l’archiviazione del procedimento penale scatta ogni volta che il fatto su cui si è indagato non presenta i connotati del reato oppure quando non è possibile dimostrare la colpevolezza dell’indagato.
L’archiviazione può essere chiesta anche quando la vicenda segnalata alle autorità, pur costituendo reato, non può essere portata in giudizio per altri motivi, ad esempio perché il crimine si è nel frattempo estinto per prescrizione oppure perché manca una condizione di procedibilità (in genere, la querela).
Ma non solo. L’archiviazione deve essere presentata dal pm anche quando le indagini compiute siano state insoddisfacenti e non abbiano fatto luce sul caso. Si pensi, ad esempio, al reato commesso da ignoti: se non è stato identificato il responsabile nei termini previsti dalla legge, bisognerà necessariamente chiedere l’archiviazione del caso.
In breve, la richiesta di archiviazione del procedimento penale è avanzata dal pm ogni volta che:
- dalle indagini sia emersa l’innocenza dell’indagato;
- dalle indagini non risultino elementi concreti di colpevolezza, ma solamente deboli indizi che non reggerebbero l’urto di un processo nel contraddittorio delle parti;
- l’autore del reato sia rimasto ignoto;
- il termine massimo per lo svolgimento delle indagini si è concluso senza risultati soddisfacenti;
- il reato si è estinto (ad esempio, per prescrizione o per remissione di querela);
- manca una condizione di procedibilità.
Archiviazione del procedimento penale: chi decide?
Sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero decide il giudice per le indagini preliminari, il quale, se non vi è opposizione della persona offesa, accoglie l’istanza e dispone l’archiviazione con decreto.
Se, al contrario, la vittima presenta tempestivamente opposizione all’archiviazione, allora il giudice dovrà fissare un’udienza in cui, ascoltate le parti, dovrà stabilire se concedere alla Procura un ulteriore termine per le indagini oppure archiviare definitivamente la notizia di reato.
Opposizione all’archiviazione: come funziona?
L’opposizione alla richiesta di archiviazione è lo strumento che la legge concede alla persona offesa per evitare che il caso venga definitivamente abbandonato.
Con l’opposizione, la vittima dimostra la sua intenzione di voler proseguire e, per farlo, deve necessariamente indicare le ulteriori indagini suppletive su cui dovrebbe concentrarsi il pubblico ministero.
L’opposizione va presentata entro venti giorni dalla comunicazione della richiesta di archiviazione. Il giudice, ricevuto tale atto, fissa un’udienza e, alla luce degli ulteriori elementi di prova indicati dalla persona offesa, può assumere una delle seguenti decisioni:
- disporre l’archiviazione, se ritiene che sia inutile un supplemento delle indagini;
- assegnare al pm un termine per compiere ulteriori investigazioni;
- ordinare al pm di formulare l’imputazione, se ritiene chiara la responsabilità dell’indagato (cosiddetta imputazione coatta) [2].