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Idoneità al lavoro con prescrizioni: cosa significa?

19 Agosto 2021
Idoneità al lavoro con prescrizioni: cosa significa?

Il lavoratore deve svolgere un’attività di lavoro compatibile con il suo stato di salute.

Hai effettuato una visita medica di controllo con il medico competente. Sei stato dichiarato idoneo con prescrizione e ti chiedi cosa significa. Vuoi sapere se rischi di perdere il posto di lavoro.

La legge prevede che il datore di lavoro debba tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Proprio a tal fine, si prevede che i dipendenti vengano sottoposti a delle visite mediche periodiche per accertare la loro idoneità a svolgere le mansioni previste dal contratto. In alcuni casi, il responso del medico competente, a seguito della visita, è di idoneità al lavoro con prescrizioni: cosa significa?

In tale fattispecie, il datore di lavoro dovrà adottare i provvedimenti necessari a garantire al lavoratore una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro compatibile con le indicazioni fornite nel giudizio del medico competente aziendale. Il licenziamento del lavoratore a causa della sua parziale idoneità è possibile solo se non esistono mansioni compatibili con le raccomandazioni del medico. Ma andiamo per ordine.

Obbligo di sicurezza: cos’è?

La legge [1] pone al carico del datore di lavoro il cosiddetto obbligo di sicurezza. L’attività di lavoro, infatti, può esporre il dipendente a dei rischi per la propria salute e sicurezza che è compito dell’impresa prevenire. Il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro [2] definisce, nel dettaglio, quali sono gli adempimenti in questa materia che devono essere realizzati dal datore di lavoro.

Ma in cosa consiste l’obbligo di sicurezza? Non esiste un elenco esaustivo di attività da compiere per tutelare la salute dei dipendenti. L’impresa deve adottare le misure di sicurezza necessarie a proteggere efficacemente i lavoratori individuandole caso per caso, sulla base dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro ed evidenziati dall’attività di valutazione del rischio.

Sorveglianza sanitaria: cos’è?

Tra le attività che devono essere realizzate dall’impresa per tutelare la salute dei lavoratori c’è la sorveglianza sanitaria [3] che consiste nel controllo dello stato di salute dei dipendenti e nella verifica della loro idoneità allo svolgimento delle mansioni contrattuali per cui sono stati assunti. Questo servizio viene svolto dal medico competente aziendale che sottopone i lavoratori a delle visite mediche di controllo.

Il controllo effettuato non è uguale per tutti i dipendenti. Se lavori al videoterminale, ad esempio, la visita medica si concentrerà soprattutto sulla vista e sulla postura. Se, invece, guidi un autobus di linea il medico competente ti sottoporrà a degli esami tossicologici per verificare l’eventuale uso di alcol e di sostanze psicotrope.

In definitiva, si può affermare che gli accertamenti effettuati dal medico competente dipendono dai rischi presenti in azienda e dalla tipologia di lavoro svolto dal dipendente.

Idoneità al lavoro con prescrizioni: cosa significa?

Dopo aver controllato lo stato di salute del dipendente, il medico competente rilascia un giudizio che viene comunicato al datore di lavoro. Il giudizio emesso può essere di:

  • idoneità;
  • idoneità con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Nel caso di idoneità piena, il lavoratore può continuare tranquillamente a svolgere il suo lavoro con le modalità consuete. Ma cosa significa essere valutato idoneo con prescrizioni? In questo caso, il medico competente afferma che il lavoratore può continuare ad eseguire le sue mansioni ma con delle particolari accortezze.

Ma quali sono le limitazioni o prescrizioni? Non esiste una risposta esaustiva a questa domanda in quanto tutto dipende da qual è la condizione di salute del lavoratore che ha reso necessaria l’adozione delle prescrizioni.

Spesso, si raccomanda al lavoratore di:

  • non sollevare pesi superiori ad una certa quantità;
  • non effettuare lavoro notturno;
  • non effettuare determinati movimenti;
  • garantire alternanza posturale;
  • cambiare posizione di lavoro ad intervalli regolari.

In ogni caso, non è possibile individuare un elenco di prescrizioni che vengono stabilite, di volta in volta, sulla base dei problemi di salute riscontrati dal medico e dal tipo di attività svolta dal lavoratore.

Idoneità al lavoro con prescrizioni: cosa deve fare il datore di lavoro?

Di fronte ad un giudizio di idoneità con prescrizioni il datore di lavoro deve garantire al lavoratore che lo svolgimento del proprio lavoro avvenga nel rispetto scrupoloso delle raccomandazioni fornite dal medico competente. Le figure aziendali che collaborano nel rispetto della sicurezza sul lavoro (in particolare, i preposti e i dirigenti) dovranno verificare che, effettivamente, il dipendente esegua la prestazione nel rispetto delle prescrizioni.

In teoria, questa tipologia di giudizio non consente al datore di lavoro di licenziare il dipendente a meno che, come ribadito dalla Cassazione [4], non sia del tutto impossibile reperire mansioni che consentano di rispettare le indicazioni presenti nel giudizio di idoneità e garantire al lavoratore di svolgere la prestazione senza compromissione alcuna della sua salute.

In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un fisioterapista era stato licenziato da un’Asl dopo aver ricevuto un giudizio di idoneità con la limitazione di non svolgere movimentazione manuale. L’Asl aveva dimostrato che, nell’organizzazione aziendale, non esistevano posti di lavoro da fisioterapista che non prevedessero anche l’attività oggetto della limitazione indicata dal medico competente.

Idoneità al lavoro con prescrizioni: si può impugnare il giudizio del medico?

Ricevere un giudizio di idoneità con prescrizioni può esporre, in certi casi, il lavoratore al rischio di essere licenziato. Proprio per questo, è comunque prevista dalla legge la possibilità di impugnare i giudizi del medico competente con ricorso che deve essere presentato, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (di solito, si chiama Spresal o Spsal, acronimo di servizio prevenzione e salute sul lavoro, ma occorre verificare qual è il servizio competente per ciascuna Asl) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.


note

[1] Art. 2087 cod. civ.

[2] D. Lgs. 81/2008.

[3] Art. 41 D. Lgs. 81/2008.

[4] Cass. n. 2008 del 26.01.2017.


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