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Contratto a tutele crescenti: cos’è?

19 Agosto 2021
Contratto a tutele crescenti: cos’è?

Per i contratti di lavoro stipulati a partire dal 7 marzo 2015 la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo è stata modificata.

Hai ricevuto una lettera di licenziamento. Reputi ingiusta tale decisione aziendale. Ti chiedi quali tutele puoi ottenere se decidi di impugnare il recesso datoriale. Vuoi sapere qual è la decorrenza del contratto a tutele crescenti.

Nel corso del tempo il legislatore ha modificato diverse volte la disciplina del licenziamento e delle sue conseguenze. Una delle più recenti riforme della materia è stata introdotta dal Jobs Act. Proprio per questo i contratti di lavoro che sono stati sottoscritti dopo il 7 marzo 2015 riportano spesso la dicitura «Contratto a tutele crescenti». Cos’è questa tipologia contrattuale?

Si tratta di una locuzione che viene utilizzata per descrivere i contratti di lavoro subordinati stipulati dopo la riforma del Jobs Act che ha modificato la disciplina di tutela prevista in caso di licenziamento illegittimo con l’obiettivo di rendere le regole più certe e prevedibili.

Contratto a tutele crescenti: cos’è?

Se sei stato assunto dopo il 7 marzo 2015 al tuo rapporto di lavoro si applica la disciplina del contratto a tutele crescenti [1]. Ma cosa significa questa espressione? Si tratta di una locuzione utilizzata per indicare la riforma della disciplina dei licenziamenti introdotta dal Governo Renzi nel 2015 nell’ambito del cosiddetto Jobs Act.

Uno degli obiettivi di questa riforma era proprio quello di modificare le norme in materia di licenziamenti per consentire alle imprese, quando decidono di chiudere un rapporto di lavoro, di sapere in anticipo a quale indennizzo possono essere condannate dal giudice.

Il contratto a tutele crescenti non è, dunque, una nuova tipologia contrattuale ma è un normale contratto di lavoro subordinato a cui si applica la nuova normativa sui licenziamenti.

Contratto a tutele crescenti: a chi si applica?

Il contratto a tutele crescenti si applica ai:

  • contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati a decorrere dal 7 marzo 2015;
  • contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati prima del 7 marzo 2015 e convertiti a tempo indeterminato dopo questa data;
  • contratti di apprendistato stipulati prima del 7 marzo 2015 e proseguiti a tempo indeterminato dopo questa data.

Per i contratti stipulati prima di questa data continua a trovare applicazione la previgente disciplina in materia di licenziamento [2].

Contratto a tutele crescenti: quali tutele in caso di licenziamento?

L’obiettivo del contratto a tutele crescenti era rendere certo e predeterminabile l’indennizzo dovuto al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Per questo, nella versione originaria, si prevedeva che, in caso di recesso datoriale illegittimo, il lavoratore avesse diritto ad un numero di mensilità di stipendio fisso e crescente in base all’anzianità di servizio.

In particolare:

  • nelle aziende con più di quindici dipendenti, il lavoratore otteneva 2 mensilità di stipendio per ogni anno di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità;
  • nelle aziende con meno di quindici dipendenti, il lavoratore otteneva 1 mensilità di stipendio per ogni anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Questo meccanismo di calcolo dell’indennizzo è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale [3]. Ne consegue che oggi, alla luce delle modifiche apportate alla legge, il lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, in caso di licenziamento illegittimo può ottenere:

  • da 6 a 36 mensilità di stipendio nelle aziende con più di quindici dipendenti;
  • da 3 a 6 mensilità di stipendio nelle aziende con meno di quindici dipendenti.

Il lavoratore, a prescindere dal numero dei dipendenti addetti presso l’impresa, può sempre ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità economica pari alle retribuzione che avrebbe ottenuto, se non fosse mai stato licenziato, dalla data del recesso sino a quella di effettiva reintegra nei seguenti casi:

  • licenziamento nullo, ad esempio perché intimato in una ipotesi vietata dalla legge come nel caso della lavoratrice madre, dalla data del concepimento sino al compimento di un anno di età del bimbo;
  • licenziamento discriminatorio, ossia, intimato a causa di un fattore come il sesso, l’orientamento sessuale, la fede politica o religiosa, etc.;
  • licenziamento ritorsivo, ossia, intimato poiché il dipendente ha esercitato un suo legittimo diritto, ad esempio ha chiesto di essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Contratto a tutele crescenti: come impugnare il licenziamento?

Se sei stato assunto con il Jobs Act ed hai ricevuto una lettera di licenziamento dal contratto a tempo indeterminato sei sicuramente interessato a sapere come far valere i tuoi diritti. Le tutele ottenibili in caso di recesso illegittimo in caso di contratto a tutele crescenti sono state, nel tempo, modificate ed oggi offrono un grado di protezione pressoché uguale a quello di cui godono i vecchi assunti. Per far valere l’illegittimità del licenziamento, anche chi è stato assunto con il Jobs Act deve comunque seguire due passaggi fondamentali:

  1. inviare al datore di lavoro l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso;
  2. nei 180 giorni successivi, depositare il ricorso presso la cancelleria del tribunale del lavoro competente per territorio.

La procedura di impugnazione del licenziamento è, dunque, la stessa per gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.


note

[1] D. Lgs. 23/2015.

[2] Art. 8, L. 604/1966 e art. 18, L. 300/1970.


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