Creditore soddisfatto? Il fallimento può essere dichiarato su iniziativa del pubblico ministero


Pagamento del creditore e potere del P.M. per la dichiarazione di fallimento: insolvenza, segnalazione al tribunale fallimentare.
Non è detto che l’imprenditore, contro il quale sia stato presentato un ricorso per la dichiarazione di fallimento, chiuda la partita semplicemente pagando il creditore prima della decisione del tribunale sull’istanza. Infatti, il giudice può sempre trasmettere gli atti al P.M. e questi chiedere, a sua volta, la dichiarazione di fallimento dell’impresa. È quanto più volte precisato dalla Cassazione.
La legge fallimentare [1] attribuisce al pubblico ministero il potere di presentare, al tribunale fallimentare, la richiesta di dichiarazione di fallimento nei confronti dell’azienda quando:
1) l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, oppure da una serie di comportamenti rivelatori quali la fuga, l’irreperibilità o la latitanza dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa, il trafugamento, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione di un giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. Questa formulazione è particolarmente generica, senza limiti ed eccezioni. Pertanto sono possibili anche le segnalazioni effettuate nell’ambito di altre procedure fallimentari [2].
Se, presentato un ricorso per la dichiarazione di fallimento, il relativo procedimento non si conclude perché, magari, il creditore rinuncia all’azione (è il caso, per esempio, in cui il debitore contro cui pende la dichiarazione di fallimento, prima dell’udienza, estingua la propria morosità), il tribunale può ugualmente disporre la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se avanzare la dichiarazione di fallimento.
Insomma, anche se il creditore non va avanti nel ricorso, il tribunale, può essere chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell’imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice, senza che ciò violi il principio di terzietà del giudice [3].
Il P.M., infatti, può esercitare l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento anche quando la conoscenza dello stato di insolvenza gli sia segnalata dal tribunale fallimentare, che abbia rilevato l’insolvenza nel corso del procedimento di dichiarazione di fallimento prima azionato dal creditore e poi da questi abbandonato perché soddisfatto nel proprio credito dal debitore [4].
note
[1] Art. 7 L.f.
[2] Cass. ord. n. 2567 del 10.02.2015.
[3] Cass. S.U., sent. n. 9409 del 18.02.2013.
[4] Cass. sent. n. 9857 del 15.06.2012.