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Smart working: è revocabile?

21 Agosto 2021
Smart working: è revocabile?

L’accordo relativo al lavoro agile può essere revocato in ogni momento dalle parti, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla legge.

Hai sottoscritto un accordo di smart working. Dopo l’entusiasmo iniziale ti sei reso conto che lavorare da casa non fa per te e che vorresti tornare in ufficio. Vuoi sapere se puoi recedere dal contratto con cui hai pattuito con il datore di lavoro questa modalità di svolgimento della prestazione. La risposta a questi quesiti è affermativa.

Chi si chiede se lo smart working è revocabile deve sapere che la legge istitutiva del lavoro agile ha previsto espressamente la facoltà delle parti di esercitare il recesso dall’accordo, anche se occorre rispettare i termini di preavviso previsti dalla disposizione. Ma andiamo per ordine partendo dalla disciplina prevista dalla legge.

Smart working: cos’è?

Lo smart working o lavoro agile è considerato da molti il futuro dei rapporti di lavoro. Si tratta, in sostanza, di una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente che prevede la possibilità di lavorare sia nella sede aziendale sia al di fuori di essa, senza vincoli di luogo e di orario.

Siamo portati a pensare che lo smart working si traduca nella possibilità di lavorare da casa ma non è esattamente così. Il lavoratore, infatti, è tendenzialmente libero di scegliere a suo piacimento il luogo di lavoro. Il dipendente non deve, dunque, lavorare per forza dalla propria abitazione ma può farlo anche dalla casa di un amico, da un giardino pubblico, da uno spazio di co-working, etc.

Smart working: cosa dice la legge?

Durante la pandemia da Covid-19, lo smart working è stato fortemente agevolato dalla legge che consente, sino alla fine dello stato di emergenza, fissato ad oggi al 31 luglio 2021, di introdurre il lavoro agile senza particolari formalità, ma con una semplice comunicazione dal datore di lavoro al lavoratore. Lavorare da casa significa, infatti, contribuire alla riduzione del contagio.

La normativa introduttiva dello smart working del 2017 [1], tuttavia, prevede l’obbligo di sottoscrivere un accordo di lavoro agile tra le parti che deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e deve contenere:

  • la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali (ad es. come deve essere comunicato l’inizio e la fine del turno di lavoro, come relazionarsi con il proprio capo, etc.);
  • le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro (ad es. come il capo comunica al dipendente le cose da fare, etc.);
  • la disciplina degli strumenti utilizzati dal lavoratore (ad es. le modalità di utilizzo del Pc aziendale dato in dotazione, etc.);
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (ad es. si può prevedere che lo schermo del Pc si disattivi automaticamente per quindici minuti ogni 120 minuti di uso ininterrotto da parte del lavoratore, come prescritto dalla normativa di sicurezza per chi lavora al videoterminale).

L’accordo deve essere comunicato obbligatoriamente al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite la piattaforma Cliclavoro.

Smart working: è revocabile?

L’accordo di smart working può essere stipulato sia a termine che a tempo indeterminato.

Nel primo caso, una volta raggiunta la data di scadenza finale, la modalità di lavoro agile cessa automaticamente e il lavoratore deve tornare a prestare servizio nella sede di lavoro indicata nella lettera di assunzione. Nel secondo caso, invece, il rapporto prosegue senza scadenza con modalità smart working a meno che una delle parti non eserciti il recesso dall’accordo che deve essere comunicato all’altra parte con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Nel caso di lavoratori disabili, tuttavia, il termine di preavviso di recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni. Ovviamente, le parti possono prevedere, nell’accordo, termini di preavviso più lunghi rispetto a quelli indicati dalla legge.

Il preavviso di recesso, tuttavia, non è sempre necessario. La legge prevede, infatti, che se la parte decide di porre fine all’accordo di smart working per un giustificato motivo non è necessario rispettare i termini di preavviso e il recesso può essere esercitato anche in tronco.


note

[1] L. 81/2017.


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