Il Jobs Act ha introdotto un’apposita indennità di disoccupazione anche per i collaboratori coordinati e continuativi.
Sei stato assunto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il committente ha esercitato il recesso dal contratto e ti sei ritrovato senza lavoro. Vuoi sapere se, al pari dei lavoratori dipendenti, anche tu puoi chiedere un assegno di disoccupazione. La risposta è affermativa poiché, a partire dal 2015, è stata introdotta la Dis-Coll. Ma cos’è la Dis-Coll a chi spetta questo strumento di sostegno al reddito?
La Dis-Coll è un’indennità economica del tutto analoga alla disoccupazione che tutela il reddito dei collaboratori che perdono il lavoro. Come vedremo, tuttavia, per poter accedere a questo strumento occorre possedere una serie di requisiti. Ma partiamo dalla disciplina della Dis-Coll.
Indice
Dis-coll: cos’è?
La Dis-Coll è una indennità di disoccupazione mensile che viene erogata ai titolari di rapporti di lavoro parasubordinato che perdono involontariamente la propria occupazione. Si tratta di una forma di tutela del reddito del tutto innovativa introdotta dal Jobs Act [1]. La novità della Dis-coll sta nel fatto che, solitamente, queste forme di tutela del reddito erano riservate ai soli lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato mentre questa prestazione spetta ai titolari di rapporti parasubordinati, ossia, tipologie contrattuali a metà strada tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato.
Dis-coll: a chi spetta?
L’indennità Dis-Coll spetta ai soggetti assunti con una serie di contratti riconducibili al rapporto di lavoro parasubordinato, ossia:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- collaboratori a progetto;
- assegnisti di ricerca;
- dottorandi di ricerca con borsa di studio.
L’indennità di disoccupazione per i collaboratori non spetta, invece, a:
- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita Iva;
- amministratori, sindaci o revisori di società.
Dis-Coll: quali requisiti?
Per poter ottenere la Dis-Coll il lavoratore parasubordinato (oltre ad essere stato assunto con uno dei rapporti di lavoro che abbiamo esaminato) deve possedere una serie di requisiti.
Innanzitutto, è necessario che il collaboratore abbia perso involontariamente il proprio lavoro e che si trovi in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di erogazione della prestazione.
Inoltre, occorre l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e il lavoratore non deve essere né pensionato né titolare di partita Iva.
Dal punto di vista contributivo, il richiedente deve avere almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata Inps nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto di collaborazione e la perdita del lavoro.
Dis-Coll: quanto spetta?
Il lavoratore parasubordinato che perde il lavoro vuole sapere soprattutto quanto gli verrà erogato dall’Inps come assegno Dis-Coll. L’ammontare di tale indennità di disoccupazione si calcola a partire dal reddito medio mensile percepito dal collaboratore nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione.
Se il reddito medio è inferiore (per il 2021) a 1.227,55 euro la Dis-Coll sarà pari al 75% del reddito medio. Ciò significa che se il collaboratore, nell’anno in cui è terminato il rapporto, percepiva mediamente 1.100 euro al mese prenderà un assegno Dis-Coll pari a euro 825 mensili (ossia il 75% di 1.100 euro).
Se, invece, il reddito medio supera 1.227,55 euro la Dis-Coll è pari a:
- il 75% di 1.227,55 euro, ossia, 920,6625 euro + un importo pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.227,55 euro.
Facciamo un esempio.
Se Tizio nell’anno in cui è terminato il rapporto percepiva mediamente 1.600 euro al mese, la Dis-coll sarà pari a: 920,6625 euro + un importo pari al 25% della differenza tra 1.600 euro e 1.227,55 euro, ossia euro 93,1125, per un totale di (920,6625 euro + 93,1125 euro) = 1.013,775.
In ogni caso, esiste un massimale Dis-Coll mensile che non può essere superato che, per l’anno 2021 [2], è pari a euro 1.335,40 euro.
Nel corso del tempo, l’assegno Dis-Coll tende a ridursi. In particolare, dal quarto mese di fruizione l’indennità si riduce ogni mese del 3%.
Dis-coll: per quanto tempo spetta?
Un altro aspetto di particolare interesse per chi perde il proprio lavoro è sapere per quanto tempo potrà ricevere l’assegno Dis-Coll. Tale prestazione viene corrisposta al lavoratore, mensilmente, per un periodo pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. Resta comunque inteso che l’assegno non può essere erogato per un periodo superiore a sei mesi.
Dis-coll: come viene erogata?
Per quanto concerne le modalità di pagamento, la Dis-Coll può essere erogata al lavoratore con una delle seguenti modalità:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
Sarà il richiedente a dover specificare, nella domanda di fruizione della prestazione, qual è la modalità di pagamento prescelta.
note
[1] Art. 15, D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22.
[2] Circolare Inps n° 7 del 21/01/2021.