Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Gli screenshot sono prova documentale?

30 Aprile 2021
Gli screenshot sono prova documentale?

Legittima l’acquisizione come documento di sms, chat o di una pagina di social network mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo del cellulare.

Se è vero che gran parte delle comunicazioni avvengono ormai tramite smartphone e computer, è anche vero che, in questi dispositivi, si racchiudono le prove dei rapporti tra i cittadini e degli eventuali illeciti. Come estrapolare tali prove e portarle sul banco del giudice o al comando di polizia per un’eventuale denuncia? Il più delle volte, si usa fare uno screenshot. Ma che valore ha? Gli screenshot sono prova documentale? 

La risposta è stata fornita dalla stessa Cassazione, chiamata più volte a manifestare il proprio pensiero soprattutto in merito alle conversazioni avvenute tramite chat (si pensi a Messanger o a WhatsApp) che non possono essere esportate su un file conforme all’originale. Ecco dunque che la prova fotografica diventa l’unico modo per attestare il fatto storico.

Senonché il principale problema di tutto ciò sta nell’esistenza di software di fotoritocco, i quali ben consentono a chiunque di intervenire sull’immagine e falsificarla, facendo così apparire o nascondendo fatti rilevanti ai fini del giudizio. 

Per stabilire se gli screenshot sono prova documentale dobbiamo distinguere tra processo civile e penale. Procediamo con ordine.

Screenshot: prova documentale nel processo civile

Il processo civile è caratterizzato dal principio di «tipicità della prova»: ciò significa che le prove sono solo quelle indicate dalla legge, ossia – nel caso di prove documentali – le scritture private e gli atti pubblici. Poi, ovviamente, ci sono le prove orali (testimonianza, confessione, giuramento) che in questa sede non ci interessano.

Tutte le restanti prove sono atipiche e possono essere valutate liberamente dal giudice. Con riferimento a fotografie ed email semplici (che non siano cioè Pec), queste rientrano nelle cosiddette riproduzioni meccaniche che diventano prova documentale nel processo solo se non contestate in processo dalla controparte contro le quali sono prodotte. La contestazione non può essere generica ma deve fondarsi su circostanze concrete: deve cioè suggerire al giudice le ragioni per cui la riproduzione meccanica non possa essere considerata genuina. 

Proprio per questa ragione, i giudici stanno iniziando ad aprire le porte agli screenshot, la cui acquisizione – proprio perché non sempre facilmente contestabile dalla controparte – finisce per diventare prova. 

Per contestare uno screenshot, l’avversario dovrebbe suggerire le ragioni per cui lo stesso non possa ritenersi conforme all’originale schermata del dispositivo (smartphone o computer) e, quindi, spiegare se c’è stato un software di foto ritocco che ne abbia alterato il contenuto. Oppure dovrebbe contestare la data di realizzazione dell’immagine a video, sollevando così incertezza in merito alla sua collocazione temporale.

Screenshot: prova documentale nel processo penale

Nel processo penale non vige il principio di tipicità della prova. Pertanto, essendo più libero il giudice di valutare le documentazioni acquisite al processo, può ammettere anche gli screenshot. Tale circostanza è stata confermata anche dalla giurisprudenza. La Cassazione ha più volte detto che i messaggi WhatsApp possono trovare ingresso nel processo soltanto se, a seguito dell’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, sia possibile verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto delle conversazioni. Insomma, l’acquisizione della riproduzione fotografica (lo screenshot) dei messaggi WhatsApp conservati nel telefonino è sufficiente a valere come prova [1]. È dunque lecito acquisire lo screenshot dello schermo di un cellulare sul quale compaiano messaggi sms o di chat.

Ecco le stesse parole fornite dalla Cassazione in merito: 

«non esiste alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare, sul quale compaiano messaggi sms, allo scopo di acquisirne la documentazione, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste, sostanzialmente, nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto, con la conseguente legittimità della sua acquisizione».

L’orientamento della Cassazione circa la validità di prova documentale degli screenshot nel processo penale è ormai consolidata. Nel 2021, la Corte [2] ha detto che è legittima l’acquisizione come documento di una pagina di un social network mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo (“screenshot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile.

Nel 2018, la stessa Cassazione [3] aveva detto che le conversazioni intrattenute attraverso l’utilizzo di strumenti informatici costituiscono una forma di memorizzazione di un fatto storico comparabile ad una prova documentale e, pertanto, utilizzabile ai fini probatori.


note

[1] Cass. pen. sent. n. 839/2020. Cass. pen. sent. n. 49016/2017.  

[2] Cass. sent. n. 12062/2021.

[3] Cass. pen. sent. n. 1822/2018. E così Cass. pen. sent. n. 8332/2019: «È legittima l’acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili. (Fattispecie relativa a messaggi dell’imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante “screenshot” e consegnati alla polizia giudiziaria)».


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

6 Commenti

  1. Il mio ex mi assillava tramite messaggi a tutte le ore del giorno e della notte ed io lo ignoravo perché volevo chiudere definitivamente con lui. Era diventata insopportabile, opprimente, geloso anche se la nostra storia era chiusa da parecchio tempo. Ho pensato pià volte di sporgere querela, però non vorrei fargli passare dei guai. Ora, dopo che gli ho detto di finirla altrimenti mi sarei rivolta alle forze dell’ordine sembra si sia dato una calmata. In ogni caso, per sicurezza, visto che questa calma mi preoccupa e che lui è un tipo vendicativo come prova ho fatto gli screenshot delle conversazioni.

  2. Spiegazione molto chiara. Non conoscevo le differenze come prove nel processo civile e nel processo penale. Nel penale ero sicuro del fatto che lo screenshot valesse come prova, Inoltre, ho letto molti dei vostri articoli a riguardo ed ho visto il video sul canale Youtube dell’avvocato Angelo Greco

  3. Un articolo davvero esaustivo… Io mi sono ritrovato a dover fare numerosi screenshot per evitare che la mia ex cancellasse i messaggi. Lei mi minacciava dicendomi che se mi avesse trovato insieme alla mia nuova ragazza, per cui ho lasciato lei, la mia ex l’avrebbe presa a calci e pugni e le avrebbe rivolto varie offese (potete immaginare). Dopo questa conversazione unilaterale, perché alla fine io visualizzavo e non rispondevo perché non volevo darle adito, l’ho bloccata proprio per evitare che potesse ulteriormente disturbarmi

  4. Buona a sapersi. Sto cercando di tutelarmi in anticipo qualora la mia ex moglie dovesse trascinarmi in tribunale. Dopo avermi sorpreso al letto con un’altra donna, è uscita fuori di testa e mi perseguita. Non vi dico i messaggi che mi manda. Ora, visto che la separazione sarà sicuramente a mio carico, io vorrei evitare di querelarla per non macchiarle la fedina penale, però se dovesse continuare ad ossessionarmi, mi troverò costretto a togliere fuori le mie carte perché voglio tutelare anche la mia attuale compagna

  5. IL fatto è questo.. La situazione è diventata molto delicata. Avrei mille prove per incastrare il marito della mia amica. Lui ci stava provando chiaramente con me e penso che abbia già tradito lei altre volte. Ovviamente, lei mi ha chiesto le prove. Io ho cancellato le conversazioni, però di getto ero schifata ed ero anche indecisa se dirglielo o meno alla mia amica per non ferirla. Lei era convinta di vivere in una storia perfetta. Io ho deciso di non mettermi in mezzo. Lei allora, un giorno, mentre ero in bagno, ha preso il mio cellulare. Senza blocco tasti ed ha inviato un messaggio a lui come se fossi stata io ad inviarglielo. Lei voleva incastrarlo e lui come un allocco ha risposto davvero. lei ha fatto lo screenshot e se l’è inviato. Io a quel punto, dal momento che volevo starne fuori, mi sono ritrovata in questo caos senza capirci niente. Capisco che lei era disperata, però mi ha ingannato…Insomma, visto che tengo a lei come ad una sorella, l’ho aiutata ed ora ha chiuso finalmente il suo matrimonio

  6. Certo è che ci sono mille motivi per cui questi dispositivi possono esserci utili. C’è chi ha ammesso chiaramente tramite messaggi che ha violato il profilo dell’ex per spiare le sue chat o le sue e-mail. C’è chi dichiara di aver commesso un reato senza capire che quel messaggio può finire in un’aula di tribunale e costargli caro, compresa la galera

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube