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Licenziamento per cambio appalto: come funziona?

22 Agosto 2021 | Autore:
Licenziamento per cambio appalto: come funziona?

Se un’azienda perde una commessa può licenziare il personale addetto.

Sei stato assunto da una cooperativa per svolgere mansioni di vigilante all’interno di una grande azienda. Hai saputo che il tuo datore di lavoro ha perso l’appalto dei servizi di vigilanza. Vuoi sapere se in caso di cambio appalto, potrai essere licenziato e, in caso affermativo, cosa puoi fare per tutelarti.

Chi lavora per aziende che svolgono servizi esternalizzati è abituato a passare, spesso, da un datore di lavoro ad un altro. Questo passaggio avviene tramite il licenziamento per cambio appalto. Come funziona? 

Per attenuare le conseguenze sociali della perdita di un appalto, spesso, i Ccnl prevedono l’obbligo del soggetto che subentra nella gestione del servizio di riassume i lavoratori licenziati per cambio appalto. Vediamo come funziona questa tipologia di recesso datoriale.

Cos’è l’appalto?

Negli ultimi anni, si è manifestata con sempre maggiore evidenza la tendenza delle aziende a concentrarsi sul proprio core business, affidando ad altri soggetti la gestione dei servizi ausiliari. Basti pensare ad attività come la gestione della mensa aziendale, del servizio di vigilanza, della portineria, dei sistemi informatici, etc. Queste attività, in passato, venivano spesso gestite direttamente dalle aziende ma, nel tempo, sono state esternalizzate a soggetti specializzati.

Il contratto utilizzato per affidare ad esterni questi servizi è l’appalto [1], ossia, un accordo con il quale una parte (detta appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio per un altro soggetto (detto committente) verso un corrispettivo in danaro.

Per fare un esempio, è un appalto il contratto con cui la società Alfa affida alla società Beta la gestione della mensa e, in cambio, gli versa una somma di denaro annuale.

Appalto: quali sono le caratteristiche?

Come abbiamo visto, la caratteristica principale dell’appalto è rappresentata dal fatto che l’appaltatore (ad es. la cooperativa che gestisce la mensa aziendale) si impegna ad erogare il servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò significa che l’appaltatore deve assumere il personale necessario a svolgere l’attività appaltata, acquistare i mezzi necessari, coordinare le risorse, etc. Tutto ciò deve avvenire in modo autonomo rispetto al committente.

Cambio appalto: cos’è?

Il contratto di appalto non dura all’infinito ma ha una durata limitata nel tempo. Non c’è una regola da seguire ma, spesso, tale accordo ha una durata di tre anni, al termine dei quali, le parti possono prorogare il contratto o meno. Il cambio appalto si verifica quando un contratto giunge al termine senza che sia rinnovato con lo stesso appaltatore (cedente) poiché l’azienda committente affida il servizio ad un nuovo soggetto (subentrante). Come vedremo, al cambio appalto si collegano delicati profili di gestione del personale.

Licenziamento per cambio appalto: cos’è?

Come abbiamo visto, l’appaltatore, dovendo organizzare in autonomia il servizio appaltato, assume il personale necessario a svolgere l’attività oggetto del contratto. Nel caso della gestione della mensa aziendale, ad esempio, la cooperativa dovrà assumere dei cuochi, dei camerieri per il servizio a tavola o per lo sporzionamento self-service, etc.

Ma cosa succede se l’appaltatore perde l’appalto? In questo caso, l’azienda può:

  • ricollocare i dipendenti addetti all’appalto in altre posizioni di lavoro, se disponibili (ad es. li può mandare a lavorare in altri servizi appaltati);
  • se non è possibile ricollocare il personale si deve procedere al licenziamento per cambio appalto.

Licenziamento per cambio appalto: quali tutele?

Per evitare che ogni cambio appalto si traduca in una bomba sociale, con centinaia di lavoratori licenziati, sono state introdotte le cosiddette clausole sociali. Si tratta di norme, di solito introdotte dai Ccnl, che prevedono l’obbligo dell’appaltatore subentrante in un appalto di riassumere alle proprie dipendenze tutti o una parte dei lavoratori addetti al servizio che erano dipendenti del cedente. In questo caso, il soggetto che ha perso l’appalto procede al licenziamento per cambio appalto ed il subentrante riassume i lavoratori con un nuovo contratto di lavoro.

La Cassazione ha, in ogni caso, chiarito che il lavoratore, anche se accetta di essere riassunto dal nuovo soggetto, non per questo rinuncia ad impugnare il licenziamento intimato dal cedente [2] che può sempre essere contestato se è considerato illegittimo.

Clausola sociale non rispettata: che fare?

Se l’appaltatore subentrante non rispetta la clausola sociale, il lavoratore può agire in giudizio e chiedere al giudice di ordinare all’azienda l’assunzione nel rispetto dell’obbligo previsto dalla clausola. In subordine, si può chiedere il risarcimento del danno da mancata assunzione.


note

[1] Art. 1655 cod. civ.

[2] Cass. n. 2014/2020.


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