Nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, il lavoratore può essere ceduto ad un altro datore di lavoro.
Lavori come magazziniere in una società che produce cosmetici. Hai saputo che il tuo datore di lavoro intende cedere le attività logistiche ad una società specializzata nel settore. Ti chiedi cosa ne sarà del tuo rapporto di lavoro a seguito del trasferimento di ramo d’azienda e quali tutele ti offre la legge.
Sono molti i lavoratori coinvolti in situazioni di questo genere che si verificano ogni volta in cui un’azienda viene ceduta, in tutto o in parte, ad un’altra. Per tutelare i dipendenti coinvolti in queste operazioni la legge prevede che, in caso di cessione di azienda o trasferimento di ramo d’azienda, si debba seguire un’apposita procedura sindacale.
Il controllo delle organizzazioni dei lavoratori dovrebbe avere la funzione di evitare che queste operazioni si traducano in una riduzione dei diritti dei lavoratori coinvolti nel passaggio da un datore di lavoro ad un altro. Vediamo come funziona la procedura prevista dalla legge.
Indice
Trasferimento di ramo d’azienda: cos’è?
In un’economia di mercato libera e dinamica come la nostra le aziende nascono, si sviluppano e possono essere vendute o affittate ad altri soggetti, sia per intero che in parte. In questi casi, il passaggio dell’azienda da un soggetto ad un altro coinvolge anche i lavoratori che sono addetti alla porzione aziendale oggetto di cessione.
Dal punto di vista dei rapporti di lavoro, quando si parla di trasferimento d’azienda si fa riferimento a qualsiasi operazione (vendita, fusione, scissione, affitto) per la quale un’attività economica organizzata passa da un soggetto ad un altro. Ciò che conta è che l’attività ceduta mantenga la sua identità dopo la cessione.
Quando si parla di trasferimento di ramo d’azienda si fa, invece, riferimento al passaggio da un soggetto ad un altro di una porzione dell’azienda che abbia una sua autonomia e che sia in grado di svolgere, da sola, la propria funzione.
Trasferimento di ramo d’azienda: alcuni esempi
Un ramo d’azienda, per essere definito tale, non può ridursi solo in un gruppo di lavoratori che vengono ceduti da un soggetto ad un altro ma deve essere una porzione dell’azienda che è in grado di svolgere una propria funzione autonoma. Ad esempio, può essere considerato un ramo d’azienda il settore logistico di un’impresa che gestisce autonomamente le attività logistiche e di spedizione delle merci. In altri casi, è oggetto di cessione il ramo d’azienda relativo alla vigilanza, ossia, un team organizzato che è in grado di gestire in autonomia tutte le attività di controllo e di sicurezza in azienda.
Trasferimento di ramo d’azienda: la procedura sindacale
Come abbiamo detto, in caso di trasferimento di azienda o di un ramo di essa, è necessario seguire una procedura sindacale [1] che si compone di tre fasi:
- informativa sindacale;
- esame congiunto;
- eventuale accordo.
Innanzitutto, il cedente ed il cessionario inviano una comunicazione per iscritto alle Rsa/Rsu e ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. La comunicazione deve essere inviata almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto di cessione.
L’informativa deve contenere:
- la data o la data proposta della cessione;
- i motivi del trasferimento d’azienda;
- le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- le eventuali misure previste nei confronti dei dipendenti
Trasferimento di ramo d’azienda: l’esame congiunto
Entro sette giorni dal ricevimento dell’informativa, le organizzazioni sindacali possono richiedere lo svolgimento di una fase di approfondimento, detta esame congiunto. In questo caso, il cedente e il cessionario devono avviare gli incontri entro sette giorni dal ricevimento della richiesta sindacale.
In questa fase, i sindacati possono fare domande alle aziende e cercare di ottenere delle tutele per i lavoratori che passeranno da un datore di lavoro ad un altro. A volte, l’esame congiunto si conclude con un accordo tra le parti che, tuttavia, non è richiesto dalla legge. In ogni caso, infatti, la consultazione si esaurisce se, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non è stato raggiunto un accordo.
Trasferimento di ramo d’azienda: i diritti dei lavoratori
Il trasferimento di ramo d’azienda determina il passaggio dei lavoratori dal datore di lavoro cedente al datore di lavoro cessionario. Si verifica, dunque, una vera e propria cessione del contratto di lavoro.
Se il datore di lavoro cedente era la società Alfa e viene ceduto il ramo d’azienda “logistica” alla società Beta, a partire dal mese successivo i dipendenti addetti al ramo riceveranno la busta paga con l’intestazione della società Beta.
In ogni caso, i dipendenti mantengono tutti i diritti che avevano presso il cedente [2] e, in particolare, lo stesso stipendio e lo stesso livello di inquadramento contrattuale. Potrebbe cambiare, invece, il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro se il cessionario applica un Ccnl diverso da quello in uso presso il cedente.
note
[1] Art. 47 L. 428/1990.
[2] Art. 2112 cod. civ.