Ecco perché Equitalia difficilmente pignora i beni mobili del debitore


Sono impossibilitato a pagare alcune cartelle di Equitalia e mi domando se l’ufficiale giudiziario potrà pignorare i beni mobili di casa.
Chi abita in affitto o in comodato, e non ha altri beni se non i mobili che arredano l’appartamento, ha poco da temere nei confronti di Equitalia. Infatti, il loro pignoramento è assai raro. Equitalia vi procede solo quando ritiene che ne derivi una sicura utilità, ossia quando “la particolare condizione sociale del debitore (…) faccia fondatamente presumere l’esito fruttuoso di un eventuale accesso nella casa di abitazione, grazie al rinvenimento di cose di particolare pregio [1]. Insomma, solo quando vi sia la certezza che, all’interno dell’abitazione, vi siano beni di valore di una certa consistenza come quadri ben quotati, oggetti d’oro, gioielli di valore, ecc.
Invece, è assai difficile – se non impossibile – che l’agente della riscossione possa pignorare beni come divani, televisori, scrivanie, ecc.
L’esperienza ha dimostrato che è antieconomico pignorare le suppellettili domestiche, che hanno in genere valore modesto o nullo sul mercato dell’usato. In altre parole, è sempre più difficile rivendere all’asta degli arredi di seconda mano.
A ciò si aggiunga che non tutti i beni mobili sono pignorabili. Il codice di procedura civile [2], infatti, annovera, tra i beni “assolutamente impignorabili” (ossia che non possono essere pignorati e asportati dall’ufficiale giudiziario, sia per i pignoramenti promossi da Equitalia, che da qualsiasi altro creditore) i letti, i tavoli da pranzo con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.
Che succede se i beni mobili sono di proprietà di terzi?
Potrebbe accadere, peraltro, che chi sia in affitto utilizzi i beni del proprietario di casa, concessigli in comodato d’uso (sulla scorta di un inventario compilato all’atto della consegna dell’immobile). In tal caso il pignoramento di tali beni di proprietà altrui non è possibile purché ricorrano le due seguenti condizioni [3]:
1) La prima è che la proprietà del terzo di tali beni deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata;
2) La seconda è che il titolo di proprietà deve avere data anteriore all’anno in cui si è verificato il presupposto che ha dato luogo all’iscrizione a ruolo. La data deve essere “certa”, il che avviene – di norma – con la registrazione dell’atto di comodato.
Nemmeno le “fatture che certifichino l’acquisto” dei beni dati in comodato sarebbero sufficienti, se tali fatture non avessero avuto (come, in genere, non hanno) data certa (apposta, cioè, da un pubblico ufficiale).
Su questo punto, comunque, rinviamo alla nostra più dettagliata guida dal titolo: “Sì al pignoramento dei beni mobili in comodato all’inquilino”.
note
[1] Circolare 215/E del 27.11.2000.
[2] Art. 514 cod. proc. civ.
[3] Art. 63 del Dpr 29.09.1973, n. 602.
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Salve vorrei sapere se io pensionato non avendo nulla come ad esempio casa o altri beni ma vivo con la sola pensione di 789.00 euro.e con la moglie disoccupata che viviamo con la mia pensione .mi possono pignorare il quinto della pensione? grtazie