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Aprire la partita Iva come babysitter

22 Agosto 2021 | Autore:
Aprire la partita Iva come babysitter

Lavoratrice autonoma che offre servizi di baby-sitting: quante tasse e quanti contributi paga, qual è l’inquadramento più conveniente.

Da tempo, lavori come babysitter in modo continuativo per famiglie diverse: i tuoi committenti, però, non possono più retribuirti attraverso il Libretto famiglia, dato che hai superato sia il limite di ore che quello relativo ai compensi massimi annuali. Nessuno ti ha nemmeno proposto un’assunzione con contratto di lavoro domestico come assistente familiare. Come organizzare al meglio dal punto di vista fiscale, contributivo e giuridico, allora, la tua attività di baby-sitting? Si può aprire la partita Iva come babysitter?

Assolutamente sì, aprire la partita Iva come lavoratore autonomo o lavoratrice autonoma che svolge attività di baby-sitting è consentito: l’attività deve essere però svolta in completa autonomia e non in modo subordinato o parasubordinato; in altri termini, non deve trattarsi di un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione “mascherato”. Come dici? Svolgi l’attività autonomamente, ma aprire la partita Iva è costoso ed hai paura che tasse e contributi siano troppo elevati?

È vero che un’attività di lavoro autonomo, qualora ci si avvalga del regime ordinario o della contabilità semplificata, può comportare una tassazione non indifferente, a seconda dell’ammontare degli incassi. Devi sapere, però, che puoi avvalerti di un regime fiscale molto vantaggioso, il regime forfettario, che comporta il pagamento di un’imposta (che sostituisce Irpef, Irap e addizionali e non comporta l’assoggettamento all’Iva) pari al 15% e, addirittura, al 5% per i primi 5 anni di attività, se rispetti determinate condizioni.

Per quanto riguarda i contributi, svolgendo un’attività di lavoro autonomo e non di impresa puoi iscriverti presso la gestione separata dell’Inps, che comporta il pagamento della contribuzione solo sul reddito effettivamente conseguito e non su un minimale, come avviene per gli imprenditori: in pratica, nulla guadagni, nulla paghi. L’iscrizione presso la gestione separata, inoltre, ti garantisce importanti prestazioni in caso di bisogno, come l’indennità di maternità e di malattia. Ma procediamo con ordine.

Con quale codice Ateco posso iniziare l’attività di babysitter?

Prima di aprire la partita Iva, è importante individuare il codice Ateco dell’attività da svolgere. Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica un’attività economica: le lettere individuano il macrosettore economico, mentre i numeri rappresentano le sottocategorie degli stessi settori.

Nel caso dell’attività di babysitter, il codice Ateco più adatto è 88.91.09, servizi di baby-sitting. Se svolgi anche servizi di assistenza domestica, puoi utilizzare il codice più generico 96.09.09, altri servizi alla persona.

È molto importante, comunque, non fare confusione tra l’attività di baby-sitting e quella di baby parking, asilo nido o dell’educatore per l’infanzia.

Posso aprire partita Iva con regime forfettario come babysitter?

Se devi svolgere la tua attività di baby-sitter come lavoratore autonomo, puoi utilizzare il vantaggioso regime fiscale forfettario. Il forfettario è un regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 [1]. Questo regime prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti, mentre la tassazione sostitutiva è del 15% negli altri casi; prevede inoltre l’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, fatturazione elettronica, comunicazione delle liquidazioni periodiche…), dagli indici sintetici di affidabilità, dall’Irap, dall’Irpef, dalle addizionali e dalla tenuta delle scritture contabili.

Attenzione, però: alcune condizioni possono impedirti di optare per questo regime. Non puoi accedere al regime forfettario, ad esempio, se eserciti prevalentemente l’attività nei confronti del tuo datore di lavoro o di un tuo ex datore di lavoro (con il quale è intercorso nei 2 anni precedenti un rapporto di lavoro), o se nell’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (compresi i redditi di pensione) di importo superiore a 30mila euro, salvo cessazione del rapporto. I ricavi annui, inoltre, non possono superare i 65mila euro. Niente forfettario anche se risiedi all’estero (a meno che tu non sia cittadino europeo e non soddisfi particolari requisiti), possiedi quote di partecipazione a società di persone o di capitali o controlli, anche indirettamente, società a responsabilità limitata operanti nello stesso settore di attività esercitata. Per approfondire, leggi: “Chi non può utilizzare il regime forfettario?“.

Come funziona il regime forfettario?

Se aderisci al regime forfettario puoi godere dei seguenti vantaggi:

  • tassazione del 5% (se rientri nei requisiti per il forfettario super agevolato nei primi 5 anni di attività) o del 15%, che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
  • non soggezione all’Iva e ai relativi adempimenti (dichiarazione, liquidazioni periodiche, tenuta registri);
  • non soggezione agli Isa, gli indici sintetici di affidabilità ed al cosiddetto esterometro;
  • nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);
  • sulle fatture non deve essere addebitata l’Iva, e non si deve subire la ritenuta d’acconto;
  • sconto del 35% sulla contribuzione Inps dovuta, entro e oltre il minimale, ma solo se sei iscritto alla gestione Inps commercianti o artigiani, non alla gestione Separata.

Com’è tassata la babysitter con regime forfettario?

Se svolgi l’attività di baby-sitter e aderisci al regime forfettario, il tuo reddito non si determina sottraendo le spese dai ricavi, in quanto questo regime agevolativo non consente la deduzione dei costi, fatta eccezione per i contributi previdenziali e per le perdite pregresse.

Il forfettario, però, consente di applicare un abbattimento ai ricavi: questa decurtazione, o coefficiente di redditività, “rappresenta” le spese mediamente sostenute dalla categoria di riferimento (ad esempio, il 22% del reddito per i professionisti, il 33% per le attività non specificamente individuate), ma spetta anche in assenza di costi realmente sostenuti.

Nel dettaglio, i coefficienti di redditività, applicati proprio in quanto non si possono dedurre costi, sono:

  • per coloro che operano nel settore del commercio (al dettaglio e all’ingrosso): 40%;
  • per il commercio di alimenti e bevande e commercio ambulante di alimenti e bevande: 40%;
  • per il commercio ambulante non alimentare: 54%;
  • per le costruzioni e attività immobiliari: 86%;
  • per gli intermediari del commercio: 62%;
  • per i servizi di alloggio e di ristorazione: 40%;
  • per coloro che svolgono attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%;
  • per le altre attività economiche: 67%;
  • per le industrie alimentari e delle bevande: 40%.

In quale categoria, tra quelle elencate, rientrano i babysitter lavoratori autonomi?

Abbiamo osservato che l’attività di babysitter può essere inquadrata con Ateco 88.91.09, servizi di baby-sitting, oppure con Ateco 96.09.09, altri servizi alla persona, qualora si svolgano differenti attività di collaborazione familiare.

Nel primo caso, è tassato il 78% dei ricavi, in quanto attività professionali, nel secondo caso è tassato al 67%, rientrando tra le altre attività economiche, come esposto nella seguente tabella, in cui sono indicati i codici Ateco di riferimento per le due categorie:

Attività professionali64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88
Altre attività economiche01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Al reddito imponibile, ottenuto mediante l’abbattimento dei ricavi, poi, si applica una tassazione sostitutiva:

  • ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti;
  • del 15% negli altri casi.

I contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno si deducono, in dichiarazione dei redditi, dal reddito imponibile, ottenuto applicando ai ricavi la percentuale di decurtazione.

Marco è un babysitter lavoratore autonomo. Nell’anno, incassa 30mila euro ed ha versato 5mila euro di contribuzione obbligatoria. Dal reddito imponibile, pari a 23.400 euro, può dunque dedurre 5.000 euro. Il reddito da tassare risulterà dunque pari a 18400 euro.

Quanti contributi paga all’Inps la babysitter?

La baby-sitter lavoratrice autonoma con partita Iva deve iscriversi presso la gestione separata dell’Inps. Se non è iscritta presso altre gestioni previdenziali obbligatorie e non è pensionata, sconta un’aliquota del 25,98% (valida per l’anno 2021), mentre se è iscritta presso altre gestioni o percepisce una pensione diretta, sconta l’aliquota del 24%.

Non è previsto il versamento di contribuzione qualora non vi sia alcun guadagno, né è prevista l’applicazione di un reddito minimale (il minimale- vigente presso la gestione artigiani e commercianti- rileva solo ai fini della contribuzione accreditata utile al diritto a pensione).

Maddalena, babysitter iscritta presso la gestione Separata, ha conseguito un reddito imponibile previdenziale nell’anno pari a 20.000 euro. I contributi dovuti alla gestione Separata sono pari a 5.196 euro. Marianna, invece, ha guadagnato nell’anno soltanto 6.000 euro; ne paga 1.558,80 a titolo di contribuzione. Pur avendo lavorato per tutto l’anno, però, non le sono accreditati 12 mesi di contributi, ma questi sono riproporzionati in base all’ammontare del reddito imponibile previdenziale, considerando che il minimale per l’accredito di 12 mesi di contributi per il 2021 ammonta a 15.593 euro.

Nel dettaglio, per la babysitter nel regime forfettario l’ammontare dei contributi da versare alla gestione Separata è calcolato:

  • applicando l’aliquota contributiva (25,98% o 24% per i pensionati o gli iscritti presso altre gestioni) relativa alla categoria di appartenenza;
  • all’ammontare del reddito, riportato al quadro RR, rigo RR5 del modello Redditi;
  • che coincide con l’importo del rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2, meno l’importo eventualmente indicato nel rigo LM37 (perdite pregresse), colonna 2.

Per saperne di più leggi: Calcolo dei contributi nel modello Redditi e  Forfettario, dichiarazione dei redditi.


note

[1] Art. 1, Co. 54-89, L. 190/2014.

Autore immagine: 123rf.com


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