Caduta per marciapiede rotto: c’è risarcimento?


Quali condizioni per ottenere il pagamento dei danni? Cosa bisogna provare in giudizio per dimostrare la responsabilità del proprietario o gestore della strada?
Molte strade italiane sono in pessime condizioni di manutenzione e camminarci sopra può essere pericoloso. Oltre alle immancabili buche stradali con cui devono fare i conti gli automobilisti, i pedoni non se la passano meglio, neppure quando passeggiano sui normali marciapiedi delle vie cittadine. Quando avviene una caduta per marciapiede rotto, c’è risarcimento? La domanda è importante perché le conseguenze possono essere molto serie: fratture agli arti o al cranio, distorsioni, schiacciamenti del viso e contusioni al corpo, tali da provocare una prolungata immobilità per chi è vittima di episodi del genere.
Se si verifica una caduta su un marciapiede rotto, il risarcimento dei danni c’è ma ad alcune condizioni. La legge indica i criteri generali e la giurisprudenza ha un orientamento piuttosto restrittivo, che in parecchi casi si focalizza sulla condotta del pedone, che può essere stato distratto o disattento nel camminare e non ha notato la buca in cui ha messo il piede. Ma un punto fermo è rappresentato dalle dimensioni della buca: non solo la sua profondità, ma anche e soprattutto la sua estensione sono elementi decisivi per capire se essa poteva essere avvistata in anticipo da un pedone sufficientemente attento e prudente.
Quanto più l’insidia era visibile, tanto più poteva essere evitata: questo è il criterio di fondo con cui ragionano i giudici per stabilire se c’è o no il diritto della malcapitata vittima ad essere risarcita dei danni provocati dalla caduta. E allora contano anche parecchi altri fattori, come le condizioni di illuminazione della strada nel momento in cui è stata percorsa e l’altezza del dislivello, perché, come vedrai tra poco, sono risarcibili anche i danni per le cadute dovute a mattonelle rotte o dislivelli e sconnessioni dei marciapiedi che non erano facilmente percepibili.
Indice
Risarcimento per caduta su marciapiede rotto: condizioni
Il risarcimento dei danni da caduta su marciapiede presuppone la responsabilità del proprietario della strada, o del diverso soggetto che è incaricato dal primo della sua gestione e manutenzione. Il Codice civile [1] dispone che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Quindi, in prima battuta, l’Ente proprietario del tratto di strada ove è avvenuta la caduta – come il Comune nelle vie cittadine – è chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla cattiva manutenzione del marciapiede, che ha provocato l’insorgenza di una situazione di pericolo per chi vi transita.
Ma il custode della strada e del marciapiede può liberarsi dalla responsabilità risarcitoria se riesce a dimostrare che l’incidente è avvenuto per caso fortuito, cioè per un motivo eccezionale e imprevedibile. E ai nostri fini ciò che conta è che il caso fortuito può anche consistere nella condotta incauta del pedone, che ha manifestato negligenza nel percorrere la strada.
In questo caso, l’Ente non pagherà i danni, perché la caduta era evitabile e con ogni probabilità non si sarebbe verificata se il pedone avesse prestato una maggiore attenzione. Per questo, come ti abbiamo anticipato all’inizio, se la buca era ben visibile il proprietario o gestore avrà gioco facile nel dimostrare l’imprudenza o la disattenzione del pedone. La colpa della caduta sarà soltanto sua, o al massimo potrà essere ripartita in percentuale con l’Ente proprietario a seconda della gravità delle rispettive condotte. In tal caso, il risarcimento sarà diminuito.
Caduta su marciapiede sconnesso: risarcimento
La negligenza del pedone può comportare una limitazione o, addirittura, l’esclusione del risarcimento. Però, occorre considerare il fatto che spesse volte il pericolo non è visibile: ad esempio, la buca può essere coperta da foglie o rifiuti, la disconnessione delle mattonelle può manifestarsi solo quando ci si appoggia sopra con il proprio peso, oppure la scarsa illuminazione, soprattutto nelle ore serali e notturne, può nascondere l’insidia.
Per questi motivi, di recente, la Corte di Cassazione [2] ha riconosciuto il risarcimento ad un pedone che era inciampato in una mattonella sconnessa: quel fenomeno non era certo imprevedibile, e se il custode della strada avesse svolto la manutenzione cui era tenuto, avrebbe potuto facilmente «rimuovere il dislivello o, almeno, segnalarlo adeguatamente».
Caduta per marciapiede rotto: quando spetta il risarcimento
Tirando le fila del discorso, il custode della strada andrà esente da responsabilità risarcitoria soltanto se riuscirà a dimostrare che la vittima ha tenuto una condotta negligente e tale da risultare imprevedibile. Una nuova ed interessante sentenza del tribunale di Terni [3] si è occupata del caso di una donna che era caduta, in pieno giorno, in una buca su un marciapiede e le ha riconosciuto il risarcimento integrale.
Secondo i giudici umbri, non può «in linea generale esigersi che il pedone, anche se in pieno giorno, effettui un’attenta disamina della conformazione di ogni marciapiede prima di decidere in quale punto percorrerlo». Inoltre, l’infortunio era avvenuto «in un momento della giornata in cui c’era ancora illuminazione naturale (elemento in sé non decisivo, dovendo altrimenti sostenersi una generalizzata esenzione da responsabilità dell’ente comunale per tutte le cadute che si verifichino sul manto stradale in pieno giorno)».
Ma, soprattutto – spiega la sentenza – «le ridotte dimensioni del dislivello generato dalla rottura della singola parte di mattonella in calcestruzzo bianco non consentono di affermare che l’insidia fosse così chiaramente visibile da poter e dover essere evitata facendo uso dell’ordinaria diligenza»: così nessun rimprovero ha potuto essere mosso al pedone rimasto vittima della caduta.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti leggi gli articoli “Caduta su marciapiede sconnesso: risarcimento” e “Risarcimento danni caduta marciapiede: ultime sentenze“.
note
[1] Art. 2051 Cod. civ.
[2] Cass. ord. n. 4035 del 16.02.2021.
[3] Trib. Terni, sent. n. 372 del 03.05.2021.