Dopo cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, Equitalia non può più procedere al fermo o al pignoramento per mancato pagamento di multe; passa l’orientamento ormai sposato dai giudici di legittimità.
La cartella esattoriale di Equitalia, notificata per il mancato pagamento di una multa stradale, si prescrive in cinque anni e non in dieci. Lo ha chiarito una sentenza del Giudice di Pace di Nardò [1].
L’atto inviato dall’Agente della riscossione, infatti, ha le caratteristiche di una ingiunzione fiscale [2] e, come tale, è un atto amministrativo più simile a un precetto che non a un decreto ingiuntivo. Pertanto non si può applicare ad essa il normale termine di prescrizione decennale previsto dal codice civile [3] per tutti gli atti giudiziari.
Un decreto ingiuntivo o una sentenza sono atti giudiziari, emessi cioè da un magistrato. Per essi la prescrizione è di dieci anni: in altri termini, il creditore che non abbia richiesto il pagamento nei confronti del debitore entro tale termine, non può più agire in esecuzione forzata (precetto e pignoramento).
Viceversa, la cartella esattoriale viene considerata un atto amministrativo, non uno giudiziale: pertanto, ad essa si applica un diverso termine di prescrizione che è, appunto, di cinque anni.
La naturale conseguenza di questa regola è che, decorsi i cinque anni dal ricevimento della cartella esattoriale per le multe stradali, ogni successiva azione di Equitalia (sia essa un pignoramento o un fermo amministrativo) è illegittima. Ciò, ovviamente, a condizione che non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione (per esempio un sollecito di pagamento con raccomandata a.r.).
note
[1] G.d.P. Nardò (LE), sent. n. 459/13.
[2] L’ingiunzione fiscale – si legge in sentenza – ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma non può acquistare efficacia di giudicato. L’ingiunzione di pagamento è assimilabile a un mero precetto, non a un decreto ingiuntivo.
Ne consegue l’inapplicabilità dell’articolo 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione.
[3] Art. 2953 cod. civ.
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