Se non vietata dal regolamento di condominio, la canna fumaria può essere costruita da ogni condomino, anche a meno di tre metri dalle costruzioni vicine e sempre che non pregiudichi il decoro architettonico della facciata e non crei delle immissioni intollerabili di fumo e di calore.
Canna fumaria in condominio: quando è possibile, condizioni e distanze


La canna fumaria non deve rispettare le distanze minime tra costruzioni; occhio però ai limiti nel regolamento di condominio e alle immissioni intollerabili.
Quando è possibile installare una canna fumaria? Quali sono le regole e le distanze da rispettare? Quali autorizzazioni sono necessarie? A chiarire tutti questi aspetti ci hanno pensato due sentenze della Cassazione, l’ultima delle quali pubblicata pochi giorni fa [1].
Per installare una canna fumaria in condominio (il caso classico è quello di una pizzeria o un esercizio commerciale, collocato al piano terreno di un fabbricato e che ha necessità di un sistema per l’evacuazione dei fumi) bisogna innanzitutto andare a leggere il regolamento condominiale e verificare che esso non lo vieti espressamente.
Se il regolamento non pone ostacoli, è possibile procedere all’installazione, anche qualora vi sia l’opposizione di alcuni condomini che temono un danno sulle vedute e invocano le norme sulle distanze fra proprietà. Infatti le norme sulle distanze previste dal codice civile [2] non possono essere invocate per impedire l’installazione di una canna fumaria in condominio. Anche se la canna altera la veduta che si può godere da un alloggio o un terrazzo, è diritto del proprietario dell’immobile costruirla.
La canna fumaria non deve essere ritenuta come una “costruzione” vera e propria, ma un semplice accessorio di un impianto. Per tale ragione, questo tipo di manufatto non è soggetto alla regola che fissa a 3 metri la distanza minima dal fondo del vicino. In altre parole, si può costruire la canna fumaria anche a una distanza ravvicinata rispetto agli stabili nelle vicinanze.
Ovviamente la canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della facciata e del diritto di tutti i condomini di fruire del muro del fabbricato. In altre parole, essa non può impedire che anche altri condomini ne costruiscano una e non può alterare la destinazione della facciata.
Inoltre è sempre possibile, per qualunque condomino ne abbia necessità, installare una canna fumaria in aderenza al muro condominiale o a ridosso del lastrico. L’importante è non alterare la destinazione d’uso dello spazio comune, non impedire l’utilizzo (nel caso specifico del lastrico o della parete condominiale) ad altri condomini, non pregiudicare il decoro architettonico dell’immobile.
Infine, è bene sempre tenere presente che è necessario anche rispettare le norme del codice civile in materia di immissioni intollerabili [3]: i fumi emessi non devono infatti risultare nocivi alla salute e pregiudicare i diritti di proprietari e inquilini del palazzo. Se così fosse, il condomino potrebbe ottenerne l’abbattimento, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
note
[1] Cass. sent. n. 2741 del 23.02.2012; Cass. sent. n. 4936 del 30.01.2014.
[2] Art. 907 cod. civ.
[3] Art. 844 cod. civ.
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L’ALTEZZA DELLA CANNA FUMARIA E SE PRIMA IL FUMO E POI GLI ODORI GIORNALMENTE DI PIZZA COME E’
abito in un condominio di 7 appartamenti ,io sto al 2 piano, e al primo piano , anno istallato una , caldaia da riscaldamento. a canna di scarico corta , e io quando viene accesa e vado sul terrazzo , sento tutte le esalazioni di gas , e quando e aperta la finestra le sento anche in casa, p.s cosa devo fare, a mi devo rivolgere , per essere cautelato,
grazie romano cardelli .