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Bollo fattura elettronica: come funziona?

25 Agosto 2021 | Autore:
Bollo fattura elettronica: come funziona?

La procedura per assolvere l’obbligo di versare l’imposta sui documenti inviati con il Sistema di interscambio. Le sanzioni per il mancato pagamento.

Apporre una marca da bollo su una fattura di carta è una cosa estremamente semplice. Ma il bollo sulla fattura elettronica, come funziona? Senza poter «appiccicare» quel pezzettino adesivo, come si deve assolvere l’obbligo di versare l’imposta di bollo con le nuove procedure telematiche richieste?

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha comportato la necessità di apporre il cosiddetto bollo virtuale sulle fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 euro. In particolare, viene richiesta tale pratica per tutte le operazioni imponibili fuori campo Iva e per quelle in regime forfettario, di vantaggio o dei minimi.

Come funziona, però, la procedura per il bollo in fattura elettronica? In linea generale (poi scenderemo nei particolari), chi ha acquistato il servizio All Inclusive per pacchetti di fatturazione elettronica deve apporre il bollo virtuale contestualmente alle altre informazioni richieste nel pro-forma di fattura che si trova nella propria area riservata. Chi, invece, compila autonomamente i documenti fiscali telematici tramite il servizio di Self-service deve apporre il bollo virtuale spuntando la relativa casella nella sezione presente all’interno del form di compilazione.

Vediamo ora nel dettaglio come funziona il bollo sulla fattura elettronica.

Bollo virtuale: come pagarlo?

L’Agenzia delle Entrate calcola direttamente l’importo del bollo da apporre sulla fattura elettronica trasmessa al Sistema di interscambio (Sdi) che contiene al suo interno la specifica dicitura. La stessa Agenzia prepara il modello F24 precompilato entro il termine di scadenza per il pagamento.

Per le fatture elettroniche inviate tramite questo Sistema Sdi, l’Agenzia ha due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente delle fatture elettroniche:

  • emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A);
  • riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi.

Il contribuente trova questi elenchi in un apposito servizio web fruibile all’interno della propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. In pratica, in questa pagina Internet è possibile trovare l’elenco delle fatture elettroniche per le quali non risulta assolta la dovuta imposta di bollo.

Sulla base dei dati contenuti nelle fatture presenti in questi elenchi, l’Agenzia calcola l’importo da versare a titolo di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Cifra che il cedente di beni o prestatore di servizi (o un suo intermediario) può trovare sempre nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il termine per il pagamento slitta al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate nello stesso periodo tramite il Sistema di interscambio.

Il pagamento deve essere fatto attraverso l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il versamento dell’intero importo calcolato dall’Agenzia. In alternativa, si può effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. È possibile consultare sulla propria area personale la situazione relativa ai pagamenti effettuati in ciascun trimestre.

Bollo virtuale: che succede se si paga in ritardo?

Fin qui, dunque, la procedura per il pagamento del bollo sulla fattura elettronica. Che succede, però, se l’imposta viene versata in ritardo?

L’Agenzia delle Entrate dà la possibilità di pagare attraverso il servizio online presente nel suo sito sanzioni e interessi da ravvedimento calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.

Al contribuente viene rilasciata una ricevuta che conferma l’inoltro della richiesta di addebito ed una seconda ricevuta con l’esito del pagamento.

Se viene riscontrato un omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate provvede ad inviare all’indirizzo digitale dell’interessato la relativa comunicazione (in pratica, via Pec). Questa comunicazione contiene:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente o del prestatore;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
  • gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
  • l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti.

Se il contribuente ha qualcosa da chiarire in merito, può farlo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sempre tramite i servizi online dell’Agenzia.

Bollo virtuale: le sanzioni per non pagarlo

Come detto, il mancato pagamento del bollo sulla fattura elettronica comporta sanzioni e interessi. Se questi ultimi vengono calcolati in base al tasso legale del momento, le sanzioni previste vanno da 1 a 5 volte l’imposta non versata per ogni fattura irregolare.

Secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2021, sul pagamento dell’imposta di bollo «c’è una responsabilità in solido di entrambe le parti coinvolte nelle operazioni, anche in caso di emissione del documento da un soggetto diverso dal cedente o prestatore». Lo stesso vale per gli altri documenti inviati al Sistema di Interscambio.



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