Cittadino straniero: come avere certificato medico


L’assistenza sanitaria al cittadino straniero si ottiene con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale; tuttavia, anche lo straniero non iscritto o non iscrivibile può ottenere le prestazioni sanitarie di base.
L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (Ssn) garantisce ai cittadini stranieri l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento giuridico. Contestualmente, comporta una parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani sia in relazione all’obbligo contributivo sia all’assistenza erogata dal Ssn e alla sua validità temporale. La materia è disciplinata da un decreto legislativo del 1998 [1], che ha dettato le disposizioni relative all’accesso degli stranieri ai servizi sanitari sia per coloro che soggiornano regolarmente in Italia e sia per coloro che si trovano nel nostro Paese anche se non sono in regola con le norme relative.
Pertanto, il cittadino straniero come può avere un certificato medico? La normativa sopra richiamata distingue tra lo straniero obbligato ad iscriversi al Ssn, lo straniero che si iscrive volontariamente al Servizio sanitario nazionale e lo straniero che non è iscritto e/o non è iscrivibile al Ssn. Nei primi due casi, dopo l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, il soggetto può scegliere il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta e, quindi, ottenere il rilascio di certificazioni. Invece, lo straniero presente irregolarmente sul territorio italiano, che non può iscriversi al Ssn e scegliere il medico di base/pediatra di libera scelta, non può avere certificati medici.
Il predetto decreto legislativo si applica solo ai cittadini extracomunitari, non si applica ai cittadini provenienti da uno Stato appartenente all’Unione Europea, allo Spazio economico europeo (See) e alla Confederazione elvetica in quanto tali soggetti non sono considerati stranieri dal nostro ordinamento giuridico.
Indice
Quale cittadino straniero è obbligato ad iscriversi al Ssn
Obbligato ad iscriversi al Ssn è:
- il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno, che svolge una regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o è iscritto alle liste di collocamento;
- il cittadino straniero che soggiorna regolarmente in Italia o quello che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi.
Altresì sono obbligati ad iscriversi al Ssn i familiari a carico, regolarmente soggiornanti, del cittadino straniero che rientra nelle predette categorie.
Il cittadino straniero che non rientra nelle suddette categorie, non ha l’obbligo di iscriversi al Ssn ma deve assicurarsi per il rischio malattie, infortunio e maternità. A tal fine deve stipulare una polizza assicurativa valida sul territorio italiano anche per i familiari a carico.
Iscrizione obbligatoria Ssn: dove farla, qual è la sua validità e cosa comprende
L’iscrizione al Ssn obbligatoria si effettua presso il presidio Asl competente per la zona di domicilio o residenza e consente di scegliere un medico tra quelli ricompresi nella lista dei medici di base disponibili ovvero di scegliere il pediatra di libera scelta.
Successivamente, il cittadino straniero può richiedere il rilascio dei certificati di cui necessita al medico curante prescelto.
L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade durante la fase di rinnovo dello stesso. Può essere rinnovata anche presentando all’Asl la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno.
In caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che lo straniero dimostri di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.
All’atto dell’iscrizione, il cittadino riceve un documento, il tesserino sanitario personale, che gli dà diritto di ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento del ticket sanitario, a seconda della Regione in cui si trova, le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica.
Chi può iscriversi volontariamente al Ssn?
Il cittadino straniero, che soggiorna regolarmente in Italia e non rientra tra coloro che sono obbligati ad iscriversi al Ssn, può scegliere di iscriversi facoltativamente al Servizio sanitario nazionale insieme ai propri familiari, se presenti nel nostro Paese. In tal caso, può ottenere l’iscrizione volontaria se:
- ha un permesso di soggiorno superiore a tre mesi, tranne l’ipotesi in cui si tratti di un permesso di studio;
- è iscritto, insieme ai familiari, negli elenchi degli assistibili dell’Asl di residenza o, in caso di prima iscrizione, di domicilio indicato nel permesso di soggiorno.
L’iscrizione non è possibile se lo straniero è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di cura. In questo caso, le prestazioni sanitarie gli sono garantite dietro pagamento all’Asl delle tariffe previste dalla legge, differenziate a seconda della Regione in cui si trova.
Allo straniero privo di risorse economiche sufficienti vengono comunque assicurate le prestazioni ambulatoriali, ospedaliere urgenti o essenziali, o comunque continuative, per malattie o infortuni e i programmi di medicina preventiva come ad esempio le vaccinazioni.
In alternativa, lo straniero non obbligato ad iscriversi al Ssn può scegliere di assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.
Iscrizione volontaria al Ssn: quali prestazioni sono garantite
Allo straniero che si iscrive volontariamente al Ssn sono garantite le prestazioni a tutela sociale delle gravidanza e della maternità, quelle a tutela del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Allo stesso spetta il medesimo trattamento riservato per legge al cittadino italiano per quanto attiene alla scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, dal quale può, poi, ottenere il rilascio di certificazioni.
Se lo straniero iscritto volontariamente al Ssn versa in uno stato di indigenza e, quindi, è impossibilitato ad adempiere al pagamento delle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale, può attestare tale circostanza attraverso la presentazione di un’autodichiarazione alla struttura sanitaria che eroga la prestazione.
Quale straniero non può iscriversi al Ssn
Lo straniero che non è in regola con le norme relative all’ingresso o al soggiorno, non può iscriversi al Ssn ma ha comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, deve richiedere presso qualsiasi Asl un tesserino denominato Stp (Straniero temporaneamente presente), che ha una validità di 6 mesi, rinnovabile.
Per ottenere tale tesserino lo straniero deve dichiarare le proprie generalità e di non possedere risorse economiche sufficienti. Con il tesserino ha diritto all’assistenza sanitaria di base, ai ricoveri urgenti e non e in regime di day hospital, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.
L’accesso dello straniero irregolare alle strutture sanitarie non comporta una segnalazione agli organi istituzionali, salvo i casi in cui la stessa si rende obbligatoria.
Non è prevista l’assistenza del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta e, quindi, la possibilità di ottenere il rilascio di certificati medici.
note
[1] D. Lgs. n. 286/1998.