Certificato di nascita sbagliato: come correggere gli errori


Gli atti dello stato civile, ivi compresi i certificati di nascita, possono essere corretti o rettificati.
Hai notato che il tuo certificato di nascita contiene un errore. Non si tratta di un’ipotesi rara in quanto può capitare che l’ufficiale dello stato civile sbagli nella redazione dell’atto. Perciò, se il certificato di nascita è sbagliato, come correggere gli errori? Se c’è un errore addebitabile ad una svista dell’ufficiale dello stato civile (vedi una divergenza tra il contenuto dell’atto e la realtà) oppure dovuto ad un’inesattezza contenuta nella documentazione a suo tempo presentata o acquisita, è possibile correggerlo presentando un’istanza all’ufficiale dello stato civile [1]. In tutti gli altri casi in cui non ricorrono le condizioni per la correzione di un errore meramente materiale, occorre promuovere la rettificazione del certificato di nascita [2].
In generale, il certificato di nascita è quel documento che contiene i dati essenziali relativi all’evento della nascita, contiene cioè i cosiddetti dati anagrafici. Più specificatamente, riporta il nome e cognome del soggetto nato, la data e il luogo di nascita, il numero e la data dell’atto di nascita.
Il certificato di nascita non va confuso con l’atto di nascita e neanche con l’estratto di nascita. L’atto di nascita, infatti, è il documento che indica il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato; inoltre, vi sono indicate le generalità, la cittadinanza e la residenza dei genitori.
Invece, l’estratto di nascita è il documento che, rispetto al certificato di nascita, contiene delle annotazioni marginali quali ad esempio l’apertura di tutela, la nomina di un tutore o di un curatore, il matrimonio, il divorzio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, l’interdizione, l’acquisto o la perdita della cittadinanza italiana, la morte presunta, la morte.
Indice
Dove e come richiedere il certificato di nascita
Il certificato di nascita va richiesto presso l’ufficio dello stato civile del Comune di nascita o di residenza, direttamente dall’interessato o da un suo delegato, purché munito di documento di riconoscimento in corso di validità.
Per i minori, la richiesta va presentata dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale (ad esempio, il tutore).
Per l’inoltro della richiesta sono possibili più opzioni ovvero:
- online, utilizzando procedure apposite e specifiche piattaforme disponibili sui siti istituzionali dei diversi Comuni;
- presso lo sportello apposito del Comune;
- tramite il servizio postale, con lettera raccomandata inviata all’ufficio dello stato civile del Comune;
- via pec oppure tramite e-mail o a mezzo fax.
Il certificato di nascita è esente dall’imposta di bollo e da eventuali diritti di segreteria.
Certificato di nascita: come correggere gli errori di scrittura
Il cittadino che ravvisa nel certificato di nascita un errore materiale di scrittura in cui sia incorso l’ufficiale dello stato civile nella redazione dell’atto, può richiederne la correzione, presentando un’apposita istanza. Sulla domanda va apposta una marca da bollo di 16 euro.
La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero se presentata unitamente a una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
La correzione dell’errore materiale può essere effettuata anche d’ufficio.
In entrambe le ipotesi, l’ufficiale di stato civile provvede alla correzione mediante annotazione, dandone contestuale avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto, nonché agli interessati.
L’ufficiale dello stato civile provvede con le modalità appena esposte anche nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a un cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a un cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale [3], al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
Avverso la correzione può essere proposta opposizione da parte del procuratore della Repubblica o da chiunque vi abbia interesse, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso. Sul ricorso decide il tribunale in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.
Certificato di nascita: come si rettifica?
Ipotesi diversa dalla correzione degli errori materiali di scrittura eventualmente contenuti in un certificato di nascita, è la rettificazione dell’atto. In tal caso, l’interessato deve proporre un ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.
Il procuratore della Repubblica può, in qualsiasi momento, promuovere il predetto procedimento.
Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile. Prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. Quindi, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti.
Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.
La stessa procedura prevista per la rettifica del certificato di nascita va seguita in caso di:
- ricostituzione dell’atto distrutto o smarrito;
- formazione dell’atto omesso;
- cancellazione del certificato di nascita indebitamente registrato;
- opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.
note
[1] Art. 98 D.P.R. n. 369/2000.
[2] Artt. 95 e 96 D.P.R. n. 369/2000.
[3] Art. 262 co. 1 cod. civ.