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Infortunio in itinere: rivalsa dell’Inail

27 Agosto 2021 | Autore:
Infortunio in itinere: rivalsa dell’Inail

Se il lavoratore assicurato ha un incidente, l’Inail ha diritto di rivalsa sugli acconti versati all’infortunato per spese mediche e per le assenze dal lavoro?

Se si verifica un infortunio sul lavoro, cioè un incidente connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa, il dipendente, nella generalità dei casi, è risarcito dall’Inail. Il risarcimento spetta, a determinate condizioni, anche se si verifica un infortunio in itinere, cioè un incidente durante il tragitto casa-lavoro o durante un tragitto assimilato [1].

È importante sapere che l’Inail ha il diritto di regresso per le somme pagate al lavoratore a titolo d’indennità, per le eventuali rendite e per le spese accessorie, nei limiti del complessivo danno risarcibile, contro le persone civilmente responsabili. Ma in caso di infortunio in itinere la rivalsa dell’Inail può essere applicata?

Ci si domanda, in particolare, se l’Inail abbia diritto di rivalsa sugli acconti versati all’infortunato per le spese mediche e per le assenze dal lavoro. La questione è stata chiarita di recente dalla Cassazione, con una nuova sentenza [2].

In argomento, bisogna innanzitutto considerare che un incidente può essere risarcito come infortunio in itinere se si verifica nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure nel percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore è titolare di più rapporti o, ancora, nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

L’infortunio non è però indennizzato dall’Inail, se vi sono interruzioni o deviazioni del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, cioè non dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché sia necessitato. Niente indennizzo, in questo caso, se il lavoratore è sprovvisto della patente di guida, o se l’incidente è causato direttamente dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci, o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.

Se ad essere coinvolto in un incidente è il lavoratore che professionalmente opera percorrendo tratti stradali, come l’autotrasportatore, l’infortunio non è considerato in itinere, ma infortunio sul lavoro. Ma procediamo con ordine.

Quali danni sono coperti dall’Inail?

L’Inail risarcisce il lavoratore assicurato nel caso in cui risulti inabile, cioè con capacità lavorativa ridotta, a causa di un infortunio o di una malattia professionale. Il risarcimento Inail spetta per il:

  • danno patrimoniale, cioè in relazione al danno emergente ed al lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa;
  • danno biologico: si tratta del danno all’integrità psicofisica, che si riflette su tutte le attività e capacità dell’interessato, compresa quella lavorativa generica;
  • danno morale ed esistenziale: si tratta del danno riferito alla sofferenza interiore derivata dall’infortunio o dalla malattia professionale.

Quali prestazioni riconosce l’Inail?

L’Inail, in caso di infortunio sul lavoromalattia professionale:

  • riconosce dei trattamenti al lavoratore in caso di inabilità temporanea: rendita per inabilità temporanea assoluta, cure per la riabilitazione;
  • riconosce delle prestazioni connesse all’inabilità permanente, assoluta o parziale, se la riduzione della capacità lavorativa permane dopo la stabilizzazione delle condizioni di salute del lavoratore: più precisamente, riconosce una rendita per gli eventi per i quali è stata accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) compreso fra il 16 ed il 100%, che viene calcolata come segue:
    • una quota commisurata alla percentuale di menomazione accertata;
    • una quota legata al danno patrimoniale derivante dalla menomazione, cioè alla capacità lavorativa dell’infortunato;
  • se il grado di menomazione dell’integrità psicofisica è compreso fra il 6 ed il 15% riconosce un indennizzo in capitale;
  • eroga infine prestazioni integrative e accessorie, di natura sanitaria o riabilitativa e di reinserimento alla vita lavorativa, nonché particolari trattamenti ai familiari superstiti, in caso di decesso dell’assicurato.

Il credito dell’Istituto per il rimborso delle prestazioni eseguite, peraltro, è di valore e non di valuta e va riferito alla data della liquidazione definitiva.

Che cosa succede se l’infortunio è causato da terzi?

L’Inail deve pagare le indennità anche se l’infortunio sul lavoro, o l’infortunio in itinere, è causato da terzi, ma ha il diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, nei limiti del complessivo danno risarcibile:

  • per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d’indennità o di rendita;
  • per le spese accessorie, come le spese mediche.

In pratica, il regresso, o rivalsa:

  • è un credito dell’Inail, assimilabile al diritto al risarcimento dell’infortunato;
  • vale nei limiti dei danni civilistici complessivi;
  • ha la finalità di sanzionare il responsabile civile e di recuperare quanto erogato a favore del danneggiato

Il diritto di regresso riguarda il rapporto tra l’Inail e il civilmente responsabile.

Diritto di rivalsa Inail per infortunio in itinere

La Cassazione ha recentemente chiarito [2] che, se l’Inail rimborsa il lavoratore a causa di un infortunio in itinere:

  • il credito dell’Istituto verso il responsabile del danno, per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell’infortunato, è credito di valore e non di valuta, in quanto corrisponde alle passività patrimoniali dovute agli esborsi per cure ed allo stanziamento della rendita;
  • sul credito va riconosciuta la svalutazione monetaria;
  • nello specifico, le somme pagate dall’Inail a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche determinano un credito risarcitorio dell’infortunato verso il responsabile, credito che si trasferisce all’Inail: l’Inail ha dunque il diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico.

Non spetta invece la rivalsa per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, sinché non è accertato che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro.

Rivalsa Inail e danno differenziale

La rivalsa dell’Inail non deve essere confusa con il danno differenziale. Parliamo di danno differenziale quando il lavoratore ha diritto sia al risarcimento Inail che a quello da parte di eventuali terzi responsabili: in questo caso, le prestazioni ricevute dall’Inail vanno sottratte dal totale dovuto per il risarcimento dei danni ed è liquidata al lavoratore la differenza, o danno differenziale. Il calcolo di questa differenza può essere effettuato se il dovuto si riferisce alla stessa tipologia di danno.

Il danno differenziale riguarda i rapporti tra responsabile e danneggiato.


note

[1] Art. 12 D.lgs. 38/2000 e Artt. 2 e 210 DPR 1124/1965.

[2] Cass. sent. 12435/2021.

Autore immagine: pixabay.com


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