Distacco utenze senza preavviso: come comportarsi


Quando e a chi è vietata la sospensione della fornitura di luce, gas e acqua? Si ha diritto all’indennizzo? Si può chiedere il risarcimento?
Ti svegli la mattina, premi l’interruttore per accendere la luce ma ti accorgi che la lampada del comodino non si accende. Controlli, ma niente da fare: non si accende nemmeno quella principale. Per fortuna, hai vicino il cellulare. Ti alzi, vai in bagno. Nemmeno lì si accende la luce. Stai a vedere che è saltata la corrente. Fai quello che devi fare, apri il rubinetto per darti una lavata alle mani e alla faccia ma non viene giù una sola goccia. Niente luce e niente acqua? Cosa è successo? Meglio accendere la caffettiera pronta dalla sera prima, che dopo un buon caffè si ragiona meglio. Bingo: nemmeno il gas. Ragioni un attimo: eri rimasto indietro con il pagamento delle bollette. Non è che ti hanno tolto tutto, così all’improvviso? Non è possibile, non si fa così. E pensi: se uno si trova con il distacco delle utenze senza preavviso, come deve comportarsi?
Preparati a dare battaglia su tutti e tre i fronti perché, in linea generale, l’Autorità competente vieta di interrompere le forniture da un momento all’altro senza che l’utente ne sappia qualcosa. Ci sono delle regole precise da rispettare. Una di queste, ovviamente, è quella di pagare le bollette della luce, dell’acqua e del gas. Ma a volte nemmeno questo basta ad effettuare il distacco delle utenze senza preavviso. Come comportarsi? Vediamo cosa dispone in questi casi l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Indice
Distacco utenze: quando non è consentito
Di solito, a meno che si tratti di un clamoroso errore che non succede praticamente mai, il distacco delle utenze avviene perché il cliente non ha pagato le bollette, nonostante i vari solleciti. Come appena detto, l’Arera, cioè l’Autorità che regola i settori dell’energia elettrica, del gas e delle reti idriche (ma anche dei rifiuti) ha stabilito in quali casi non è consentito sospendere le forniture anche quando risulta una condizione di morosità. Accade quando:
- si è in presenza di clienti ritenuti «non disalimentabili» (ad esempio, quelli che devono restare attaccati ad una macchina per sopravvivere, quelli che beneficiano del bonus idrico, scuole, ospedali, ecc.);
- è venerdì o sabato, prefestivi o festivo;
- al cliente non è stata comunicata la costituzione in mora nei modi stabiliti dall’Autorità e non sono state rispettate le tempistiche definite dall’Arera;
- il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha espressamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- il venditore non ha fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi per un malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Tale vincolo non opera se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
- l’importo del mancato pagamento è pari o inferiore al deposito cauzionale o alla fideiussione rilasciata dal cliente finale e, comunque, inferiore all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- la morosità riguarda il mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas, acqua o luce e pagamenti non espressamente contemplati nel contratto di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi regolata dall’Autorità;
- avviene nei confronti di clienti connessi in bassa tensione elettrica, se la morosità riguarda pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita.
Distacco utenze: quanto dura il preavviso?
Oltre alle regole, ci sono delle tempistiche da rispettare prima di mettere in pratica il distacco delle utenze.
Distacco utenze luce e gas
In caso di mancato pagamento delle bollette di luce e gas entro i termini stabiliti, il venditore deve, prima di tutto, mettere in mora il cliente. Per farlo, è tenuto ad inviare una raccomandata o una Pec indicando almeno queste informazioni:
- il termine ultimo per il pagamento, e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
- l’ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura;
- le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento;
- l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore dell’energia elettrica lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
- i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
- se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.
Nel caso in cui il debito non venga saldato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore chiederà al distributore il distacco delle utenze. Rispettando, però, dei tempi: non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la raccomandata o la Pec di notifica della costituzione in mora.
Per quanto riguarda la fornitura dell’energia elettrica, se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza viene ridotta al 15% di quella disponibile.
Distacco utenza acqua
Se si tratta dell’utenza idrica, il gestore può recuperare il credito seguendo questa procedura. Prima di tutto, deve inviare all’utente, dopo almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta non pagata, un avviso bonario di pagamento tramite raccomandata A/R o Pec, indicando:
- i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o per contestare il sollecito;
- il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore avvierà la procedura di costituzione in mora;
- le regole relative ai termini che devono essere rispettati e gli effetti, in caso di mancato pagamento, circa l’attivazione da parte del gestore delle procedure per la limitazione, la sospensione e l’eventuale disattivazione della fornitura.
Nel caso in cui l’utente non paga ancora, il gestore invia all’utente, dopo almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, una comunicazione di costituzione in mora, sempre tramite raccomandata o Pec, indicando:
- i riferimenti alla bolletta non pagata e al sollecito bonario;
- la possibilità di chiedere la rateizzazione dell’importo da pagare e il piano di rateizzazione proposto;
- i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o contestare la costituzione in mora;
- il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore potrà limitare, sospendere o disattivare la fornitura.
Il termine ultimo per saldare il debito, indicato nella costituzione in mora, non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati dalla data in cui l’utente ha ricevuto il sollecito bonario. Se in quel periodo la bolletta non è stata pagata, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.
Distacco utenze senza preavviso: che fare?
Abbiamo visto i tempi che il cliente deve rispettare per pagare in ritardo le bollette senza rischiare di restare senza luce, gas e acqua. Sono tempi, però, che devono essere rispettati anche dal gestore, il quale non può provvedere al distacco delle utenze senza preavviso. Se ciò succede, come ci si deve comportare?
Appurato che agire «a tradimento» non è consentito, la prima cosa da fare, comunque, è pagare la bolletta. Dopodiché, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico (di solito, nella bolletta successiva) nel caso in cui si sia verificato:
- il mancato invio della costituzione in mora;
- il mancato rispetto del termine ultimo di pagamento indicato nella raccomandata;
- il mancato rispetto del termine massimo di 10 giorni tra la data di emissione della comunicazione e la data di effettivo invio.
Inoltre, se il cliente non ha ricevuto per raccomandata o via Pec il sollecito di pagamento, dopo aver pagato la bolletta o chiesto la rateizzazione, può chiedere un risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale che il distacco ha provocato.