Turni al lavoro per vedere il figlio


Il genitore separato o divorziato non collocatario può chiedere di modificare l’orario lavorativo per stare col bambino?
Lo svolgimento dell’attività lavorativa, normalmente, si concilia con difficoltà con la vita familiare. Le problematiche aumentano, poi, nel caso del genitore lavoratore separato o divorziato non collocatario del bambino: gli orari stabiliti dal giudice per gli incontri con il figlio, difatti, possono risultare inconciliabili con l’orario lavorativo.
Si può allora chiedere di spostare i turni al lavoro per vedere il figlio?
La legge non prevede un’apposita disciplina ma, a seconda dell’età e delle condizioni del bambino, è possibile utilizzare alcuni istituti, come particolari tipologie di congedi o permessi, per conciliare le esigenze familiari con quelle dell’attività.
Bisogna poi verificare se sussistono apposite previsioni nella contrattazione collettiva applicata dall’azienda, anche territoriale o aziendale. Ovviamente, il dipendente può accordarsi col datore di lavoro per un cambio di orario, facendo presente le proprie esigenze: deve però tener presente che non può imporre il cambio turno, né decidere unilateralmente la collocazione di ferie e permessi.
Per quanto riguarda la situazione dei genitori separati o divorziati, è bene ricordare che l’affidamento condiviso prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza, mentre l’affidamento congiunto vede i genitori esercitare il loro ruolo assieme, unitamente.
L’affidamento esclusivo è invece disposto solo quando l’affidamento all’altro coniuge è contrario all’interesse del minore. Ma procediamo con ordine.
Indice
- 1 Posso chiedere di cambiare il turno notturno per stare con mio figlio?
- 2 Posso chiedere il congedo parentale per vedere mio figlio?
- 3 Posso chiedere il part time per vedere mio figlio?
- 4 Posso cambiare l’orario part time per vedere mio figlio?
- 5 Posso fruire delle ferie o dei permessi per vedere mio figlio?
- 6 Posso chiedere l’aspettativa per motivi familiari per vedere mio figlio?
- 7 Posso chiedere il lavoro agile per vedere mio figlio?
- 8 Posso cambiare gli accordi sull’affido a causa dell’orario di lavoro?
Posso chiedere di cambiare il turno notturno per stare con mio figlio?
Qualora il genitore lavoratore sia adibito ai turni notturni, è importante sapere che [1]:
- se si tratta della madre, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- non sono poi obbligati a svolgere lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno [2] nemmeno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a proprio carico un disabile ai sensi della legge 104.
Il ministero del Lavoro [3] ha inoltre chiarito che, in caso di affido condiviso, ognuno dei genitori ha diritto a non svolgere attività in orario notturno durante il periodo in cui dimostra al datore di lavoro di convivere con il minore.
Posso chiedere il congedo parentale per vedere mio figlio?
Il congedo parentale, o maternità facoltativa, consiste nella facoltà per ogni genitore di assentarsi da lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo (tra madre e padre), in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria per maternità/ paternità, non superiore a 10 mesi, elevabile a 11 mesi se il padre ha fruito di un periodo di congedo continuativo non inferiore a 3 mesi.
In particolare, il congedo parentale può essere richiesto dal padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi nel caso in cui fruisca del congedo per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi (elevando così il limite complessivo dei congedi parentali ad 11 mesi). Il congedo parentale può essere richiesto anche quando la madre è in congedo di maternità e durante i periodi nei quali la madre fruisce dei riposi giornalieri per allattamento.
Questa astensione facoltativa può essere fruita anche in modo frazionato, a giorni o a ore. È necessario considerare che, in determinati casi, il congedo parentale spetta a un solo genitore: morte o grave infermità dell’altro genitore, non riconoscimento o abbandono del figlio, affidamento esclusivo. Il genitore può dunque chiedere l’astensione facoltativa se l’affido è condiviso o congiunto, oppure se il bambino gli è stato affidato esclusivamente, non nelle ipotesi di affidamento esclusivo in capo all’altro genitore.
Qualora il congedo spetti a un solo genitore, questi può assentarsi per un periodo massimo continuativo o frazionato di 10 mesi.
Per approfondire, leggi: Congedo parentale, domande e risposte.
Posso chiedere il part time per vedere mio figlio?
Parliamo di contratto part-time, o a tempo parziale, quando l’attività lavorativa è svolta per un numero di ore inferiori all’orario normale, all’orario contrattuale oppure all’orario medio multi periodale. Il lavoratore non può decidere unilateralmente di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, ma ha il diritto di precedenza nella trasformazione del contratto da full time a part time in alcune ipotesi, tra le quali figurano le seguenti:
- assistenza di una persona convivente con handicap grave, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- figlio convivente di età non superiore a 13 anni;
- figlio convivente portatore di handicap.
Il lavoratore ha inoltre un vero e proprio diritto alla trasformazione da full time a part time, anche se il datore non assume nuovi lavoratori a tempo parziale, in diversi casi, tra i quali figura la conversione del congedo parentale.
Nel dettaglio, il dipendente può chiedere, per una sola volta, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta [4].
Posso cambiare l’orario part time per vedere mio figlio?
Se il lavoratore è già assunto a tempo parziale, non può cambiare unilateralmente l’orario di lavoro, ma è necessario un accordo col datore di lavoro. D’altra parte, nemmeno il datore di lavoro può variare o aumentare l’orario, rendendo così difficoltosa la gestione delle esigenze familiari.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, devono essere indicate le ore di attività in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno.
Il datore di lavoro ha la possibilità di modificare la collocazione temporale dell’attività o di aumentare le ore di lavoro solo qualora siano stati stipulati dei preventivi accordi, le cosiddette clausole elastiche: queste clausole possono essere stipulate da datore e dipendente in sede protetta, oppure possono essere previste dal contratto collettivo. In ogni caso, devono sempre essere pattuite per iscritto (per approfondire, leggi: Contratto part time).
Posso fruire delle ferie o dei permessi per vedere mio figlio?
Il lavoratore può fruire delle ferie o dei permessi previsti dal contratto collettivo, retribuiti e non, per ragioni personali, quindi anche per vedere il figlio. Tuttavia, la collocazione delle ferie e dei permessi non può essere decisa unilateralmente dal dipendente, ma va concordata col datore di lavoro (che, comunque, ha sempre “l’ultima parola in proposito”, in argomento vedi Chi decide le ferie).
Posso chiedere l’aspettativa per motivi familiari per vedere mio figlio?
Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi relativi alla situazione personale propria e di diversi familiari, tra cui anche i figli.
Per gravi motivi, però, si intendono:
- le necessità derivanti dal decesso di un familiare (rientrante tra i parenti o gli affini per cui si può fruire del beneficio);
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella cura o nell’assistenza del figlio (o del diverso familiare);
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente;
- le situazioni, riferite ai familiari (con l’esclusione del richiedente), derivanti da patologie acute o croniche che:
- determinino una temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale;
- richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa. I 2 anni ricomprendono anche i periodi di congedo straordinario retribuito per l’assistenza di familiari disabili: l’aspettativa non retribuita non deve però essere confusa col congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili in quanto, oltre a non essere indennizzata, non è considerata nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali (si possono comunque riscattare i periodi ai fini della pensione).
Posso chiedere il lavoro agile per vedere mio figlio?
Il genitore lavoratore che ha difficoltà a vedere il figlio può accordarsi col datore di lavoro per svolgere l’attività in regime di smart working, ma non può pretenderlo. A tal proposito, si osserva che non sorge un vero e proprio diritto allo smart working, ma un semplice diritto di precedenza, per le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:
- dalle lavoratrici, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
- dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
Particolari disposizioni, con un vero e proprio diritto allo smart working, sono previste nell’ambito della normativa emergenziale Covid.
Posso cambiare gli accordi sull’affido a causa dell’orario di lavoro?
Abbiamo osservato che non è facile, per il dipendente che sia genitore separato o divorziato, ottenere degli adattamenti all’orario lavorativo o dei momenti liberi per vedere il figlio. A questo punto, ci si domanda se possa risultare più semplice cambiare gli accordi sull’affido, in modo che questo risulti compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La Cassazione [5], a questo proposito, ha stabilito che il semplice orario di lavoro di un genitore non può determinare un cambio di residenza del minore o delle modalità di affido che non permettano al figlio di avere una stabilità che ne consenta la corretta crescita e sviluppo.
note
[1] Art. 53 co.2 L. 903/1977
[2] Art.5, Co.2, lett. c), L. 903/1977.
[3] Ministero del Lavoro, Risposta a interpello 29/2008.
[4] Art. 8 Co. 7 D.lgs. 81/2015.
[5] Cass. ord. 3652/2020.
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