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Riscaldamento in condominio: chi paga le spese?

30 Agosto 2021 | Autore:
Riscaldamento in condominio: chi paga le spese?

Deve partecipare ai costi anche chi ha l’impianto autonomo? Quali sono i criteri per contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria?

Può sembrare scontato il fatto che siano tutti i vicini di uno stabile a pagare il riscaldamento centralizzato del condominio, poiché serve tutte le abitazioni dell’edificio. Così come può sembrare normale che chi si «sgancia» dall’impianto centralizzato per farsene uno autonomo badi soltanto a quello che lui spende, disinteressandosi di tutto il resto. E se ti dicessi che non è proprio così? Se ti dicessi che la normativa impone a chi ha il riscaldamento autonomo di partecipare ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato? In sostanza, per il riscaldamento in condominio chi paga le spese? Chi effettivamente lo utilizza oppure i proprietari di tutte le abitazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno allacciati?

Il Codice civile stabilisce le diverse tipologie di partecipazione alla spesa e lo ha ricordato anche una recente sentenza del tribunale di Torino. In sostanza, anche chi rinuncia al risaldamento centralizzato e materialmente si stacca dall’impianto che serve il condominio deve pagare una parte delle spese di manutenzione. Vediamo quali e perché.

Riscaldamento in condominio: chi paga?

Secondo la normativa, ci sono diverse situazioni in cui un condomino deve pagare le spese legate al riscaldamento. C’è, infatti, chi deve partecipare:

  • a tutte le spese d’uso in base ai millesimi di proprietà o ad un altro criterio stabilito sull’uso del riscaldamento;
  • solo alle spese di conservazione e di manutenzione dell’impianto di riscaldamento;
  • alle spese d’uso in misura fissa e a quelle di conservazione e di manutenzione dell’impianto.

La prima e la terza eventualità fanno riferimento all’articolo del Codice civile secondo cui «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne» [1].

Ma è il secondo caso quello che interessa chi ha il riscaldamento autonomo e si chiede se deve contribuire, comunque, alle spese di manutenzione dell’impianto centralizzato. A tal proposito, la normativa dice esplicitamente che «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma» [2].

Significa, pertanto, due cose. La prima, che è possibile sganciarsi dall’impianto centralizzato solo se questa scelta non comporta «notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini». Si presuppone, quindi, che ci deve essere l’approvazione del condominio per poter realizzare un impianto di riscaldamento autonomo. La seconda cosa che viene fuori da questo articolo del Codice civile è che anche chi vuole avere il riscaldamento per conto suo deve, comunque, partecipare ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato. Il perché, lo vediamo subito nella recente sentenza del tribunale di Torino.

Costi dell’impianto di riscaldamento centralizzato: chi li sostiene?

Quello che il giudice torinese sostiene è quello che la normativa prevede e che abbiamo appena visto: anche chi ha il riscaldamento autonomo deve concorrere alle spese di manutenzione straordinaria e di conservazione e messa a norma dell’impianto centralizzato del condominio. E lo motiva in questo modo: oltre al fatto che tale obbligo è previsto dal Codice civile, occorre considerare che il condòmino può sempre riallacciarsi all’impianto centralizzato.

Si pensi, ad esempio, al condòmino che chiede e ottiene l’autorizzazione a staccarsi dall’impianto condominiale considerato, ormai, vecchio e dispendioso in termini di costi. Decide, pertanto, di avere il proprio sistema di riscaldamento autonomo.

Nel frattempo, il condominio decide di sostituire la caldaia ed il vecchio impianto con uno molto più efficiente che garantisce un risparmio consistente. Il vicino che si era staccato ci ripensa e decide di riallacciarsi all’impianto condominiale. Può farlo, certamente. Ma si riattaccherebbe ad un impianto pagato dagli altri vicini dello stabile se la legge non imponesse anche a lui di sostenere la sua parte dei costi di manutenzione straordinaria e di messa a punto. Ecco perché, sostiene il tribunale di Torino nella sentenza in commento, anche chi decide di avere il riscaldamento per conto suo, in qualità di proprietario di un’unità abitativa all’interno del condominio, deve contribuire a mantenere a posto l’impianto centralizzato.


note

[1] Art. 1123 cod. civ.

[2] Art. 1118 cod. civ.

[3] Trib. Torino sent. n. 1355/2021 del 19.03.2021.


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