Assegno di mantenimento: va dichiarato nell’Isee?


Assegni periodici corrisposti al coniuge o ai figli: dove e quando vanno indicati nella dichiarazione sostitutiva unica.
Presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), dalla quale emerge l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, è un adempimento necessario per ottenere la maggior parte delle agevolazioni di carattere pubblico: senza l’Isee, ad esempio, non si può ottenere il reddito di cittadinanza, né è possibile fruire della modulazione delle tasse universitarie; anche il futuro assegno unico familiare è basato sull’Isee.
Sull’indicatore influiscono i redditi ed il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare, nonché la situazione della famiglia stessa (numerosità, presenza di disabili gravi, affitto o mutuo a carico…). L’Isee presente numerose particolarità nelle ipotesi di separazione o divorzio, o di genitori non coniugati: in questi casi, l’assegno di mantenimento va dichiarato nell’Isee?
Innanzitutto, va chiarito che, se l’Isee viene richiesto per ottenere delle agevolazioni rivolte a minorenni o connesse alla presenza nel nucleo familiare di componenti con meno di 18 anni (bonus bebè, buono nido, assegno di maternità, assegno al nucleo familiare, bonus scolastici, etc.) e i genitori non sono sposati e non convivono, deve essere presentato il cosiddetto Isee minorenni: per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente, per stabilire se essa incida o meno sull’ Isee del nucleo familiare del minorenne, in quanto quest’ultimo fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive.
In pratica, nell’Isee minorenni il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore viene integrato nel nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dalla famiglia perché sposato con una persona diversa dall’altro genitore, o abbia dei figli con una persona diversa dall’altro genitore, oppure sia tenuto a versare gli assegni periodici per il mantenimento dei figli, stabiliti con provvedimento giudiziario, o sia stato escluso dalla potestà sui figli, o, ancora, abbia subito un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, o sia stata riconosciuta la sua estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nei primi due casi (genitore sposato o con figli con altra persona), il genitore convivente non può essere totalmente escluso dall’Isee, ma viene integrato nel nucleo come componente aggiuntiva della situazione economica del genitore non convivente.
Nelle altre ipotesi osservate, il genitore non convivente non deve essere inserito nel nucleo del figlio.
Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, anche quest’ultimo, come il minorenne, fa parte del nucleo del genitore con cui convive. Se non convive con alcuno dei genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli. In queste ipotesi, se i genitori non fanno parte dello stesso nucleo ed il figlio risulta a carico di entrambi, quest’ultimo deve scegliere quale stato di famiglia considerare; diversamente, fa nucleo familiare a sé.
Indice
Come funziona l’assegno di mantenimento?
Prima di capire se l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile debbano essere dichiarati nell’Isee, è bene ricordare che il contributo mensile deve essere versato all’ex coniuge ogni mese.
Solo su accordo delle parti però è possibile prevedere un unico pagamento, il cosiddetto assegno una tantum, come alternativa all’assegno mensile.
Oltre all’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, potrebbe essere dovuto anche l’assegno di mantenimento per i figli: si tratta, ugualmente, di un importo corrisposto annualmente, per 12 mensilità; non è previsto un assegno una tantum per i figli.
Il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile non una tantum deve inserirlo nella dichiarazione dei redditi: si tratta infatti di un reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente [1]. Non sono invece tassate le somme dovute a titolo di mantenimento per i figli.
Chi eroga l’assegno di mantenimento o divorzile non una tantum può dedurre quanto versato: l’assegno costituisce infatti un onere deducibile ai fini Irpef. Non è possibile, invece, dedurre quanto versato a titolo di mantenimento per i figli.
L’assegno di mantenimento va dichiarato nell’Isee?
Le informazioni relative agli assegni periodici corrisposti al coniuge o ai figli devono essere riportati nella dichiarazione Isee. Nel dettaglio:
- vanno inseriti nel quadro FC5 della dichiarazione Isee gli assegni percepiti relativi al mantenimento dei figli, in quanto quelli relativi al mantenimento del coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo, nell’ipotesi in cui abbia effettuato la dichiarazione dei redditi;
- se la dichiarazione dei redditi (modello 730 o redditi persone fisiche) non è stata presentata, gli assegni percepiti per il mantenimento del coniuge devono essere inseriti nel quadro FC8 sez. II, nel reddito complessivo, in quanto tali assegni vengono assimilati al reddito da lavoro dipendente.
Il coniuge beneficiario di assegno di mantenimento non ha presentato dichiarazione dei redditi seppur obbligato, in quanto possessore di redditi di lavoro dipendente pari a 15mila euro e assegni per il proprio mantenimento corrisposti dal coniuge pari a 6mila euro. Si deve compilare il quadro Isee FC8 sez. II indicando come reddito complessivo 21mila euro, di cui 15mila di lavoro dipendente.
Dove va indicato l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne?
L’importo percepito per l’assegno di mantenimento del figlio va normalmente indicato, come osservato, nel quadro FC5, fino a quando non diventa maggiorenne, in quanto di regola percepito dall’altro genitore. Successivamente, compiuti i 18 anni, il giudice può decidere che l’assegno venga erogato direttamente al figlio maggiorenne: in questo caso, visto che l’assegno non è effettivamente percepito dal ex coniuge, è corretto che il figlio lo dichiari tra i redditi, nel quadro FC4.
In sostanza, l’assegno va indicato dal familiare che effettivamente lo percepisce in base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Si può detrarre dall’Isee l’assegno corrisposto senza provvedimento del giudice?
Nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria, è possibile portare in detrazione nell’Isee l’importo degli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli [2]. Non rileva, come indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica Dsu, la presenza di un provvedimento giudiziario: gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli possono sempre essere portati in detrazione nell’Isee.
Se il genitore non si occupa del minore e non versa assegni può essere escluso dal nucleo familiare Isee?
Per prestazioni rivolte ai minorenni, nei casi in cui l’altro genitore abbia riconosciuto il figlio ma non se ne occupi a livello materiale e non versi il mantenimento al figlio riconosciuto, non è possibile toglierlo dal nucleo familiare Isee, fruendo dell’agevolazione “Il nucleo è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”. L’estraneità dell’altro genitore non può essere attestata, anche se l’altro genitore non si occupa del minore, in quanto le situazioni “di fatto” non sono rilevanti ai fini Isee. Il provvedimento con cui si dichiara l’estraneità del genitore, emesso a seguito di accertamento in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, è dunque indispensabile.
Come si deve compilare il quadro D dell’Isee se un genitore versa il mantenimento?
Il quadro D deve essere compilato solo in presenza di un genitore:
- che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione agevolata (per diritto allo studio universitario o per minorenni), per la quale si presenta l’Isee, come figlio;
- che sia non convivente e non coniugato con l’altro genitore.
Se il genitore, tenuto al versamento degli assegni di mantenimento al figlio da provvedimento di separazione o divorzio, non li corrisponde, bisogna indicare nel quadro D i dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore, in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.
Si può escludere dall’Isee il genitore non sposato che versa il mantenimento al figlio per accordo stragiudiziale?
Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, se il genitore versa il mantenimento al figlio minorenne o studente universitario a seguito di accordo stragiudiziale (in assenza del provvedimento del giudice), il genitore esterno al nucleo deve essere escluso dal calcolo dell’indicatore Isee per minorenni o per prestazioni al diritto allo studio universitario? La risposta è negativa: il genitore non può essere escluso, in quanto deve essere considerato come componente aggiuntivo o attratto. Per approfondire: Come compilare la dichiarazione Isee.
note
[1] Art. 50, Co.1, lett. i) Tuir.
[2] Art.4, Co. 3, lett. b), DPCM 159/2013.
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Buongiorno,
sabato devo andare presso cgil per compilare il modello ISEE per poi richiedere l’assegno unico. Avrei una domanda in merito: io e il padre dei miei figli siamo separati ma lui non ha ancora iniziato a versarmi il mantenimento per i figli. Siccome tra i documenti da portare gli importi relativi agli assegni di mantenimento….non avendo nulla perchè come già detto non me li versa, potrebbero farmi delle “storie” o potrebbero ridurre l’importo dell’assegno unico?
Spero di essermi spiegata bene
Ringrazio in anticipo per la risposta
BUona giornata
Cordiali saluti