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Dove si deposita l’istanza di affidamento in prova?

31 Agosto 2021 | Autore:
Dove si deposita l’istanza di affidamento in prova?

La misura alternativa alla detenzione può essere richiesta al pubblico ministero oppure al magistrato di sorveglianza.

Sei stato condannato a scontare la pena della reclusione, ma non hai alcuna intenzione di andare in carcere. Ne parli con il tuo avvocato di fiducia, il quale ti dice che hai la possibilità di beneficiare di una misura alternativa. In pratica, devi lavorare in una comunità per anziani per un periodo pari a quello previsto per la detenzione. Se tale “riabilitazione” avrà un esito positivo, allora tornerai ad essere un uomo libero. Ma dove si deposita l’istanza di affidamento in prova?

A seconda che il condannato sia detenuto o meno, la richiesta di affidamento in prova va trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario (che poi la invia al magistrato di sorveglianza competente) oppure al pubblico ministero che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena. Se vuoi saperne di più sull’argomento, ti consiglio di proseguire nella lettura di questo articolo.

Affidamento in prova: cosa vuol dire?

Il nostro ordinamento prevede una serie di misure alternative alla detenzione, il cui unico scopo è quello di favorire la rieducazione della pena ed evitare le conseguenze negative che derivano dal contatto con l’ambiente penitenziario.

In particolare, con l’affidamento in prova [1] il condannato accetta di svolgere lavori socialmente utili fuori dal carcere per un periodo di tempo pari a quello della pena da scontare. Naturalmente, è necessario seguire un programma preciso sotto la supervisione del servizio sociale. L’esito positivo del trattamento estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Altre misure alternative alla detenzione sono:

  • la semilibertà: consente al condannato di trascorrere una parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario;
  • la liberazione anticipata: consiste in una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena già scontata;
  • la detenzione domiciliare: in pratica, la pena della reclusione, o parte di essa, viene espiata presso la propria abitazione oppure in un altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza.

Affidamento in prova: quando è ammesso?

L’affidamento in prova ai servizi sociali può essere richiesto solo per reati non gravi, cioè quando la pena detentiva non supera:

  • tre anni;
  • quattro anni: a condizione che il condannato, nell’anno precedente, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere che in futuro non commetterà altri reati. In tal caso, si parla anche di affidamento allargato;
  • sei anni: se si tratta di una persona affetta da Aids oppure alcolizzata che intenda seguire un programma di recupero.

Di conseguenza, l’affidamento in prova non è ammesso, ad esempio, quando si è condannati per reati di criminalità organizzata terroristica o mafiosa (a meno che il condannato non voglia collaborare con la giustizia), per reati di particolare allarme sociale oppure se il soggetto è riconosciuto colpevole di evasione.

Dove si deposita l’istanza di affidamento in prova?

Per beneficiare della misura alternativa dell’affidamento in prova è necessario presentare un’apposita domanda. In pratica, funziona così: una volta ricevuto l’ordine di esecuzione (e il decreto di sospensione della pena), il difensore del condannato ha 30 giorni di tempo per presentare un’istanza per richiedere la concessione dell’affidamento in prova:

  • al pubblico ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, il quale poi la trasmette al tribunale di sorveglianza competente che deciderà se accoglierla o meno. Tale ipotesi vale solamente se il condannato è in libertà;
  • al direttore dell’istituto penitenziario che la invia al magistrato di sorveglianza. Quest’altra opzione vale per il condannato detenuto.

Nella domanda è necessario specificare:

  • i limiti di pena;
  • i motivi per cui si chiede la misura alternativa;
  • il danno derivante dallo stato di detenzione, tale da incidere negativamente sulla personalità del reo;
  • l’assenza del pericolo di fuga.

Come si svolge l’affidamento in prova?

Come ti ho già spiegato, l’affidamento in prova permette al condannato di espiare la pena in una comunità svolgendo lavori socialmente utili in modo da favorire il suo reinserimento sociale.

Prima di ammettere il condannato alla misura in questione, l’ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe) svolge un’attività di indagine per fornire all’istituto penitenziario o al tribunale di sorveglianza (a seconda che il condannato sia detenuto o meno) informazioni sull’ambiente sociale di appartenenza, sulla situazione personale e familiare del reo, ecc.

Successivamente, viene elaborato un programma di trattamento individuale che il condannato dovrà rispettare se vuole ottenere l’estinzione della pena. All’atto dell’affidamento viene poi redatto un verbale con le prescrizioni da seguire in ordine ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, al divieto di frequentare determinati luoghi, ecc. Dette prescrizioni, tuttavia, possono essere modificate in qualsiasi momento.

Alla fine del programma, il tribunale di sorveglianza può:

  • emettere l’ordinanza di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna. Questo vuol dire che l’affidamento in prova ha avuto esito positivo e il condannato ha rispettato gli impegni assunti;
  • revocare la misura alternativa. Tale situazione si verifica in caso di esito negativo perché il condannato ha tenuto un comportamento contrario alla legge (ad esempio, ha commesso altri reati), non ha rispettato le prescrizioni impartite oppure è stato emesso un altro ordine di esecuzione di pena detentiva.

note

[1] Art. 47 L. 354 del 26.07.1975.

Autore immagine: pixabay.com


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